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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 3 novembre 2021

Cassazione n. 44171/2021

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Treviso; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Treviso, confermava il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso nei confronti del Bolzonello in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

Il sequestro, disposto a seguito di perquisizione eseguita d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, concerneva, in particolare, 2,5 gr. circa di marijuana, ritagli di carta stagnola, un "glinder" utilizzato per la frantumazione della sostanza e recante tracce di questa, nonché il cellulare dell'indagato.

Riteneva il Tribunale che correttamente il pubblico ministero avesse motivato il sequestro con l'esigenza di svolgere ulteriori accertamenti ed, in particolare, della necessità di esaminare il contenuto del telefono cellulare per individuare contatti tra l'indagato ed i soggetti nei cui confronti avrebbe compiuto cessioni di stupefacente.

2. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato ha proposto quattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione degli artt. 253 e 125 comma 3, cod. proc. pen., lamentando cumulativamente il mancato riconoscimento dell'uso personale dello stupefacente, nonché l'omessa descrizione della condotta, non essendo sufficiente la mera indicazione della norma di legge violata.

2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. in relazione al sequestro del cellulare, sul presupposto che, in assenza di elementi idonei a far ritenere il fumus del reato contestato, l'acquisizione del telefono avrebbe una valenza esplorativa, difettando a monte una notizia di reato.

2.3. Con il terzo motivo, parzialmente sovrapponibile al primo, deduce la violazione degli artt. 253 e 125 comma 3, cod. proc. pen., ribadendo che l'ipotesi accusatoria non sarebbe "sufficientemente delineata" e che nel caso concreto gli elementi avrebbero al più consentito di configurare un'ipotesi di uso personale.

A supporto di tale conclusione, si asserisce che, meno di un'ora dopo il sequestro, nei confronti dell'indagato sarebbe stato elevato un verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa di cui all'art. 75, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309.

2.4. Con il quarto motivo di ricorso, deduce che l'ordinanza impugnata avrebbe desunto la sussistenza del fumus sulla base di una precedente condanna, sempre per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.

I. n. 137 del 2020 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo e terzo motivo pongono questioni parzialmente sovrapponibili e possono essere trattati congiuntamente.

Si sostiene che gli elementi emersi dalla perquisizione potevano al più lasciar ipotizzare l'uso personale dello stupefacente, difettando indizi della destinazione allo spaccio dello stupefacente.Invero, si tratta di doglianza che, pur proposta quale violazione di legge, va a sindacare la motivazione che, nel caso di specie, è immune da censure e sicuramente non meramente apparente.

Il tribunale del riesame ha precisato le ragioni per le quali si è ritenutsi- sia pur con lo standard probatorio valevole in fase cautelare - la destinazione allo spaccio.

2.1. Con il primo motivo si contesta anche la mancata descrizione della condotta contestata, essendo insufficiente la sola indicazione della norma violata.

Il motivo è infondato, atteso che la specificità della contestazione provvisoria va parametrata all'idoneità a giustificare le finalità probatorie che, nel caso di specie, sono compiutamente apprezzabili nel momento stesso in cui si ipotizza la detenzione a fini di spaccio.

Nel caso di specie, pertanto, ben può affermarsi che l'indicazione della norma violata, pur se non accompagnata da una compiuta descrizione della condotta illecita, consente di apprezzare la contestazione provvisoriamente formulata, né può sostenersi che la mancanza di una descrizione più ampia del fatto abbia in qualche modo inciso sull'esercizio del diritto di difesa.

Ne è riprova il fatto che, sia in sede di riesame che di ricorso per cassazione, il ricorrente è stato posto ampiamente in condizione di sindacare le ragioni del sequestro probatorio.

2.2. In ordine alla necessità di sottoporre a sequestro il cellulare, si deduce la natura "esplorativa" del sequestro in difetto di elementi indiziari autonomi.

Il motivo è infondato, posto che la polizia giudiziaria, pur inizialmente attivatasi sulla base di una indicazione proveniente da fonte confidenziale, ha effettivamente rinvenuto stupefacente e materiale per il confezionamento, questi due ultimi elementi sono di per sè sufficienti a far ipotizzare la commissione del reato e giustificano il sequestro del cellulare.

2.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato, la precedente condanna dell'indagato non costituisce la ragione per cui si è ritenuta la necessità del sequestro, bensì è un mero argomento utilizzato dal tribunale del riesame nella valutazione del fumus, già ampiamente accertato sulla base degli elementi indiziari di fatto acquisiti in sede di perquisizione.

3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali.

PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente aolo [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Tribunale di Treviso; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale del riesame di Treviso, confermava il decreto di convalida del sequestro probatorio emesso nei confronti del Bolzonello in relazione al reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. Il sequestro, disposto a seguito di perquisizione eseguita d'iniziativa dalla polizia giudiziaria, concerneva, in particolare, 2,5 gr. circa di marijuana, ritagli di carta stagnola, un "glinder" utilizzato per la frantumazione della sostanza e recante tracce di questa, nonché il cellulare dell'indagato. Riteneva il Tribunale che correttamente il pubblico ministero avesse motivato il sequestro con l'esigenza di svolgere ulteriori accertamenti ed, in particolare, della necessità di esaminare il contenuto del telefono cellulare per individuare contatti tra l'indagato ed i soggetti nei cui confronti avrebbe compiuto cessioni di stupefacente. 2. Avverso la suddetta ordinanza, l'indagato ha proposto quattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione degli artt. 253 e 125 comma 3, cod. proc. pen., lamentando cumulativamente il mancato riconoscimento dell'uso personale dello stupefacente, nonché l'omessa descrizione della condotta, non essendo sufficiente la mera indicazione della norma di legge violata. 2.2. Con il secondo motivo, deduce la violazione dell'art. 253 cod. proc. pen. in relazione al sequestro del cellulare, sul presupposto che, in assenza di elementi idonei a far ritenere il fumus del reato contestato, l'acquisizione del telefono avrebbe una valenza esplorativa, difettando a monte una notizia di reato. 2.3. Con il terzo motivo, parzialmente sovrapponibile al primo, deduce la violazione degli artt. 253 e 125 comma 3, cod. proc. pen., ribadendo che l'ipotesi accusatoria non sarebbe "sufficientemente delineata" e che nel caso concreto gli elementi avrebbero al più consentito di configurare un'ipotesi di uso personale. A supporto di tale conclusione, si asserisce che, meno di un'ora dopo il sequestro, nei confronti dell'indagato sarebbe stato elevato un verbale di accertamento e contestazione della violazione amministrativa di cui all'art. 75, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n.309. 2.4. Con il quarto motivo di ricorso, deduce che l'ordinanza impugnata avrebbe desunto la sussistenza del fumus sulla base di una precedente condanna, sempre per il reato di cui all'art. 73, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Il procedimento è stato trattato in forma cartolare, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d. I. n. 137 del 2020 e dell'art.7 d.l. 23 luglio 2021, n.105. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Il primo e terzo motivo pongono questioni parzialmente sovrapponibili e possono essere trattati congiuntamente. Si sostiene che gli elementi emersi dalla perquisizione potevano al più lasciar ipotizzare l'uso personale dello stupefacente, difettando indizi della destinazione allo spaccio dello stupefacente.Invero, si tratta di doglianza che, pur proposta quale violazione di legge, va a sindacare la motivazione che, nel caso di specie, è immune da censure e sicuramente non meramente apparente. Il tribunale del riesame ha precisato le ragioni per le quali si è ritenutsi- sia pur con lo standard probatorio valevole in fase cautelare - la destinazione allo spaccio. 2.1. Con il primo motivo si contesta anche la mancata descrizione della condotta contestata, essendo insufficiente la sola indicazione della norma violata. Il motivo è infondato, atteso che la specificità della contestazione provvisoria va parametrata all'idoneità a giustificare le finalità probatorie che, nel caso di specie, sono compiutamente apprezzabili nel momento stesso in cui si ipotizza la detenzione a fini di spaccio. Nel caso di specie, pertanto, ben può affermarsi che l'indicazione della norma violata, pur se non accompagnata da una compiuta descrizione della condotta illecita, consente di apprezzare la contestazione provvisoriamente formulata, né può sostenersi che la mancanza di una descrizione più ampia del fatto abbia in qualche modo inciso sull'esercizio del diritto di difesa. Ne è riprova il fatto che, sia in sede di riesame che di ricorso per cassazione, il ricorrente è stato posto ampiamente in condizione di sindacare le ragioni del sequestro probatorio. 2.2. In ordine alla necessità di sottoporre a sequestro il cellulare, si deduce la natura "esplorativa" del sequestro in difetto di elementi indiziari autonomi. Il motivo è infondato, posto che la polizia giudiziaria, pur inizialmente attivatasi sulla base di una indicazione proveniente da fonte confidenziale, ha effettivamente rinvenuto stupefacente e materiale per il confezionamento, questi due ultimi elementi sono di per sè sufficienti a far ipotizzare la commissione del reato e giustificano il sequestro del cellulare. 2.3. Il quarto motivo è manifestamente infondato, la precedente condanna dell'indagato non costituisce la ragione per cui si è ritenuta la necessità del sequestro, bensì è un mero argomento utilizzato dal tribunale del riesame nella valutazione del fumus, già ampiamente accertato sulla base degli elementi indiziari di fatto acquisiti in sede di perquisizione. 3. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso va rigettato con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali. PQM Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 3 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente aolo [OSCURATO:PERSONA]
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