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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30300/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 16 giugno 2022, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione -limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio- infliggeva la pena ritenuta di giustizia a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990.

Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, è inammissibile, in quanto inerente a una questione estranea al giudizio di rinvio, avendo l'annullamento della Cassazione riguardato il solo profilo della determinazione della pena, ed essendo quindi passata in giudicato ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. la statuizione relativa alla qualificazione giuridica del fatto; Considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è estraneo al giudizio demandato al giudice di rinvio dalla sentenza rescindente, in quanto la Corte di cassazione aveva ritenuto il loro diniego immune da vizi di legittimità, così valendo le medesime considerazioni esposte al paragrafo precedente; considerato, altresì, che l'ulteriore doglianza esposta con il secondo motivo di ricorso è privo di correlazione con la sentenza impugnata, visto che il giudice di rinvio ha fissato la pena in misura pari al minimo edittale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza in data 16 giugno 2022, decidendo a seguito di annullamento con rinvio della Corte di Cassazione -limitato alla determinazione del trattamento sanzionatorio- infliggeva la pena ritenuta di giustizia a [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 73 D.P.R. 309/1990. Rilevato che il primo motivo di ricorso, che contesta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, è inammissibile, in quanto inerente a una questione estranea al giudizio di rinvio, avendo l'annullamento della Cassazione riguardato il solo profilo della determinazione della pena, ed essendo quindi passata in giudicato ai sensi dell'art. 624 cod. proc. pen. la statuizione relativa alla qualificazione giuridica del fatto; Considerato che anche la seconda doglianza, che lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è estraneo al giudizio demandato al giudice di rinvio dalla sentenza rescindente, in quanto la Corte di cassazione aveva ritenuto il loro diniego immune da vizi di legittimità, così valendo le medesime considerazioni esposte al paragrafo precedente; considerato, altresì, che l'ulteriore doglianza esposta con il secondo motivo di ricorso è privo di correlazione con la sentenza impugnata, visto che il giudice di rinvio ha fissato la pena in misura pari al minimo edittale; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis
Sentenza Cassazione n. 30300/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris