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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2026

ECLI:EU:C:2026:300
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62024CJ0058_RES

Causa C‑58/24 NE, e MY, e HJ, e XF, e WB, e UV, e VK, e JU, e RJ, e DZ contro

[OSCURATO:PERSONA],

e

[OSCURATO:PERSONA]

e [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Heritage e [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2026 «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 12 – Regime di rigorosa tutela di talune specie animali – Articolo 16 – Decisione di concedere una deroga in previsione di una domanda di permesso di costruire per un progetto rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE – Articolo 11 – Convenzione di Aarhus – Articolo 9 – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Decisione di deroga qualificata come atto giuridico autonomo – Norme procedurali che prevedono un termine di tre mesi per chiedere l’annullamento di un’autorizzazione di deroga» Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 2011/92 – Obbligo per le autorità competenti di effettuare la valutazione prima di autorizzare – Nozione di autorizzazione – Processo decisionale complesso – Decisione che autorizza un committente di un progetto a derogare alle misure di protezione delle specie ai sensi della direttiva 92/43 – Inclusione – Presupposti [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92, art. 1, § 2, a) e c), e 2, § 1; direttiva del Consiglio 92/43, artt. 12, 13 e 16, § 1] (v. punti 26‑28) Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 2011/92 – Diritto di ricorso dei membri del pubblico interessato – Ricorso contro una decisione che autorizza un committente di un progetto a derogare alle misure di protezione delle specie ai sensi della direttiva 92/43 – Modalità processuali nazionali – Principio di autonomia processuale – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività – Termine di ricorso di tre mesi a partire dalla data in cui l’interessato è venuto a conoscenza di tale decisione – Ammissibilità [Carta dei diritti fondamentali, art. 47; Convenzione di Aarhus, art. 9; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92, come modificata dalla direttiva 2014/52, art. 1, § 2, a), e 11; direttiva del Consiglio 92/43, art. 16] (v. punti 29‑40, 44‑45, 52‑53 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, [OSCURATO:PERSONA]), la Corte si pronuncia sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di una norma procedurale nazionale che impone un termine di tre mesi per proporre ricorso avverso una decisione di deroga concessa dalle autorità nazionali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» ( 1 ).

Nella controversia principale, un gruppo di persone fisiche si oppone a una decisione di deroga concessa dalle autorità irlandesi ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» per facilitare la costruzione di unità residenziali nell’ex monastero carmelitano di Delgany ([OSCURATO:PERSONA]).

Tale monastero ospita attualmente pipistrelli, ossia una specie animale rigorosamente protetta ai sensi dell’allegato IV della direttiva «habitat».

I ricorrenti nella causa principale non hanno contestato la validità della decisione di deroga in questione entro il termine di tre mesi previsto dal diritto irlandese.

Il giudice del rinvio, nutrendo dubbi quanto alla conformità di tale deroga con i requisiti derivanti dalla direttiva «habitat», chiede se il diritto dell’Unione osti all’applicazione di un siffatto termine procedurale.

Giudizio della Corte La Corte rileva anzitutto che né la direttiva VIA ( 2 ) né altre disposizioni del diritto dell’Unione precisano le modalità del diritto di ricorso avverso una decisione di deroga adottata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» o avverso una decisione di autorizzazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva VIA.

In particolare, il diritto dell’Unione non fissa né il termine di ricorso né il dies a quo di un siffatto termine.

Di conseguenza, nel caso specifico di cui un’eventuale deroga debba essere adottata prima di autorizzare un progetto, il diritto dell’Unione non impone che tali decisioni siano trattate, ai fini dell’esercizio del diritto di ricorso contro di esse, come una decisione unica, corredata da un solo termine di ricorso.

Parimenti, tale diritto non impone che, qualora sia concessa una deroga ai sensi dell’articolo 16 della direttiva «habitat» rientrante nel processo di autorizzazione di un progetto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva VIA, il termine di ricorso debba decorrere solo dall’adozione o dalla pubblicazione di una siffatta autorizzazione.

Per quanto riguarda, a tal proposito, il rispetto del principio di effettività, la Corte afferma che un termine di tre mesi per la presentazione di un ricorso a partire dalla data di adozione di una decisione di deroga ai sensi dell’articolo 16 della direttiva «habitat» o, se del caso, a partire dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente venire a conoscenza di tale adozione non appare rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione.

Secondo la Corte, la circostanza che un siffatto termine di ricorso decorra, in linea di principio, prima che sia conclusa la procedura di autorizzazione, prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva VIA, non risulta idonea a privare di effettività i ricorsi che possono essere così proposti.

Da un lato, tale circostanza non impedisce che la compatibilità di una decisione di deroga concessa ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» tenuto conto di tutti i requisiti ai quali la sua adozione è soggetta in forza di tale disposizione, possa essere contestata dal pubblico interessato e controllata dal giudice competente.

Dall’altro lato, sebbene detta circostanza abbia certamente come corollario che una siffatta deroga acquisisce carattere definitivo alla scadenza del termine di ricorso, questa stessa circostanza non impedisce tuttavia che l’autorizzazione del progetto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva VIA, possa essere contestata dal pubblico interessato e controllata da un giudice in modo efficace, in particolare tenuto conto dell’interazione eventualmente esistente tra i diversi impatti ambientali di un progetto.

Tuttavia, la Corte sottolinea che, affinché tale termine di ricorso inizi a decorrere, occorre che la presa di conoscenza, o la possibilità di venire a conoscenza, si riferisca non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione della decisione di cui trattasi.

Infatti, una tale presa di conoscenza condiziona l’effettività del diritto di ricorso.

Inoltre, affinché sia rispettato il principio di effettività, occorre altresì che i ricorrenti possano ragionevolmente prevedere i mezzi di ricorso e i termini ad essi applicabili.

A tal riguardo, nella misura in cui l’articolo 9, paragrafo 5, della convenzione di Aarhus ( 3 ) dispone che ciascuna parte di tale convenzione provvede affinché il pubblico venga informato della possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale, requisito attuato nel contesto specifico della direttiva VIA, all’articolo 11, paragrafo 5, di quest’ultima, tale informazione dovrebbe precisare che la proposizione di un ricorso avverso una decisione di deroga in forza dell’articolo 16 della direttiva «habitat» deve essere effettuata entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui il ricorrente ha potuto ragionevolmente venire a conoscenza dell’adozione di tale decisione.

Tuttavia, come risulta dalla formulazione dell’articolo 9, paragrafo 5, della convenzione di Aarhus, e dell’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva VIA, la mancata messa a disposizione del pubblico di una siffatta informazione non è sufficiente, di per sé, a concludere che il principio di effettività sia stato violato. ( 1 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU 1992, L 206, pag. 7 ; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»). ( 2 ) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ( GU 2012, L 26, pag. 1 ; in prosieguo: la «direttiva VIA»). ( 3 ) Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 ( GU 2005, L 124, pag. 1 ).

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62024CJ0058_RES Causa C‑58/24 NE, e MY, e HJ, e XF, e WB, e UV, e VK, e JU, e RJ, e DZ contro [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] and Heritage e [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA] (domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, [OSCURATO:PERSONA]) Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 16 aprile 2026 «Rinvio pregiudiziale – Ambiente – Direttiva 92/43/CEE – Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche – Articolo 12 – Regime di rigorosa tutela di talune specie animali – Articolo 16 – Decisione di concedere una deroga in previsione di una domanda di permesso di costruire per un progetto rientrante nell’ambito di applicazione della direttiva 2011/92/UE – Articolo 11 – Convenzione di Aarhus – Articolo 9 – Autonomia procedurale – Principi di equivalenza e di effettività – Decisione di deroga qualificata come atto giuridico autonomo – Norme procedurali che prevedono un termine di tre mesi per chiedere l’annullamento di un’autorizzazione di deroga» Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 2011/92 – Obbligo per le autorità competenti di effettuare la valutazione prima di autorizzare – Nozione di autorizzazione – Processo decisionale complesso – Decisione che autorizza un committente di un progetto a derogare alle misure di protezione delle specie ai sensi della direttiva 92/43 – Inclusione – Presupposti [Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92, art. 1, § 2, a) e c), e 2, § 1; direttiva del Consiglio 92/43, artt. 12, 13 e 16, § 1] (v. punti 26‑28) Ambiente – Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti – Direttiva 2011/92 – Diritto di ricorso dei membri del pubblico interessato – Ricorso contro una decisione che autorizza un committente di un progetto a derogare alle misure di protezione delle specie ai sensi della direttiva 92/43 – Modalità processuali nazionali – Principio di autonomia processuale – Rispetto dei principi di equivalenza e di effettività – Termine di ricorso di tre mesi a partire dalla data in cui l’interessato è venuto a conoscenza di tale decisione – Ammissibilità [Carta dei diritti fondamentali, art. 47; Convenzione di Aarhus, art. 9; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2011/92, come modificata dalla direttiva 2014/52, art. 1, § 2, a), e 11; direttiva del Consiglio 92/43, art. 16] (v. punti 29‑40, 44‑45, 52‑53 e dispositivo) [OSCURATO:PERSONA] in via pregiudiziale dalla [OSCURATO:PERSONA] (Alta Corte, [OSCURATO:PERSONA]), la Corte si pronuncia sulla compatibilità con il diritto dell’Unione di una norma procedurale nazionale che impone un termine di tre mesi per proporre ricorso avverso una decisione di deroga concessa dalle autorità nazionali ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» ( 1 ). Nella controversia principale, un gruppo di persone fisiche si oppone a una decisione di deroga concessa dalle autorità irlandesi ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» per facilitare la costruzione di unità residenziali nell’ex monastero carmelitano di Delgany ([OSCURATO:PERSONA]). Tale monastero ospita attualmente pipistrelli, ossia una specie animale rigorosamente protetta ai sensi dell’allegato IV della direttiva «habitat». I ricorrenti nella causa principale non hanno contestato la validità della decisione di deroga in questione entro il termine di tre mesi previsto dal diritto irlandese. Il giudice del rinvio, nutrendo dubbi quanto alla conformità di tale deroga con i requisiti derivanti dalla direttiva «habitat», chiede se il diritto dell’Unione osti all’applicazione di un siffatto termine procedurale. Giudizio della Corte La Corte rileva anzitutto che né la direttiva VIA ( 2 ) né altre disposizioni del diritto dell’Unione precisano le modalità del diritto di ricorso avverso una decisione di deroga adottata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» o avverso una decisione di autorizzazione ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva VIA. In particolare, il diritto dell’Unione non fissa né il termine di ricorso né il dies a quo di un siffatto termine. Di conseguenza, nel caso specifico di cui un’eventuale deroga debba essere adottata prima di autorizzare un progetto, il diritto dell’Unione non impone che tali decisioni siano trattate, ai fini dell’esercizio del diritto di ricorso contro di esse, come una decisione unica, corredata da un solo termine di ricorso. Parimenti, tale diritto non impone che, qualora sia concessa una deroga ai sensi dell’articolo 16 della direttiva «habitat» rientrante nel processo di autorizzazione di un progetto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva VIA, il termine di ricorso debba decorrere solo dall’adozione o dalla pubblicazione di una siffatta autorizzazione. Per quanto riguarda, a tal proposito, il rispetto del principio di effettività, la Corte afferma che un termine di tre mesi per la presentazione di un ricorso a partire dalla data di adozione di una decisione di deroga ai sensi dell’articolo 16 della direttiva «habitat» o, se del caso, a partire dal momento in cui il ricorrente è venuto a conoscenza o avrebbe potuto ragionevolmente venire a conoscenza di tale adozione non appare rendere in pratica impossibile o eccessivamente difficile l’esercizio dei diritti conferiti dall’ordinamento giuridico dell’Unione. Secondo la Corte, la circostanza che un siffatto termine di ricorso decorra, in linea di principio, prima che sia conclusa la procedura di autorizzazione, prevista dall’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva VIA, non risulta idonea a privare di effettività i ricorsi che possono essere così proposti. Da un lato, tale circostanza non impedisce che la compatibilità di una decisione di deroga concessa ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva «habitat» tenuto conto di tutti i requisiti ai quali la sua adozione è soggetta in forza di tale disposizione, possa essere contestata dal pubblico interessato e controllata dal giudice competente. Dall’altro lato, sebbene detta circostanza abbia certamente come corollario che una siffatta deroga acquisisce carattere definitivo alla scadenza del termine di ricorso, questa stessa circostanza non impedisce tuttavia che l’autorizzazione del progetto, ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della direttiva VIA, possa essere contestata dal pubblico interessato e controllata da un giudice in modo efficace, in particolare tenuto conto dell’interazione eventualmente esistente tra i diversi impatti ambientali di un progetto. Tuttavia, la Corte sottolinea che, affinché tale termine di ricorso inizi a decorrere, occorre che la presa di conoscenza, o la possibilità di venire a conoscenza, si riferisca non solo al dispositivo, ma anche alla motivazione della decisione di cui trattasi. Infatti, una tale presa di conoscenza condiziona l’effettività del diritto di ricorso. Inoltre, affinché sia rispettato il principio di effettività, occorre altresì che i ricorrenti possano ragionevolmente prevedere i mezzi di ricorso e i termini ad essi applicabili. A tal riguardo, nella misura in cui l’articolo 9, paragrafo 5, della convenzione di Aarhus ( 3 ) dispone che ciascuna parte di tale convenzione provvede affinché il pubblico venga informato della possibilità di promuovere procedimenti di natura amministrativa o giurisdizionale, requisito attuato nel contesto specifico della direttiva VIA, all’articolo 11, paragrafo 5, di quest’ultima, tale informazione dovrebbe precisare che la proposizione di un ricorso avverso una decisione di deroga in forza dell’articolo 16 della direttiva «habitat» deve essere effettuata entro un termine di tre mesi a decorrere dal momento in cui il ricorrente ha potuto ragionevolmente venire a conoscenza dell’adozione di tale decisione. Tuttavia, come risulta dalla formulazione dell’articolo 9, paragrafo 5, della convenzione di Aarhus, e dell’articolo 11, paragrafo 5, della direttiva VIA, la mancata messa a disposizione del pubblico di una siffatta informazione non è sufficiente, di per sé, a concludere che il principio di effettività sia stato violato. ( 1 ) Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche ( GU 1992, L 206, pag. 7 ; in prosieguo: la «direttiva “habitat”»). ( 2 ) Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati ( GU 2012, L 26, pag. 1 ; in prosieguo: la «direttiva VIA»). ( 3 ) Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l’accesso alla giustizia in materia ambientale, firmata ad Aarhus il 25 giugno 1998 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2005/370/CE del Consiglio, del 17 febbraio 2005 ( GU 2005, L 124, pag. 1 ).