CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 18739/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/11/2019 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Perugia, in parziale riforma della sentenza resa all'esito di giudizio abbreviato dal Gup del Tribunale di Spoleto per avere ridotto la pena, ha 6.0~ bro confermato l'affermazione di responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto,-in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (che ha definito il procedimento a proprio carico con altro rito)f di detenzione a fini di spaccio di cocaina, in misura pari al confezionamento di 1.082 dosi droganti. Nel corso di un controllo, in ero di Spoleto, i Carabinieri rinvenivano lo stupefacente occultato in un piccolo vano ricavato all'interno dell'autovettura Fiat 500 Lounge bianca (tg [OSCURATO:TARGA]), in uso al [OSCURATO:PERSONA]. 2. Il primo Giudice ha ritenuto che i due si fossero recati da Foligno a Mondragone, allo scopo di acquistare la cocaina, poi nascosta nell'auto con la quale erano rientrati dall'Umbria. Il Tribunale aveva ritenuto la colpevolezza dell'imputato sulla base della chiamata in correità operata dal [OSCURATO:PERSONA], sul fatto che il [OSCURATO:PERSONA] &ar originario di Mondragone, ove aveva dato recetto al [OSCURATO:PERSONA] nella notte ivi trascorsa dai due, nonché sul nervosismo che entrambi hanno mostrato durante il controllo, circostanza questa che induceva gli operanti alla perquisizione. 3. Avverso la sentenza di appello ricorre il difensore dell'imputato che articola quattro motivi di ricorso in cui deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Con i primi due, denuncia che la Corte d'appello avrebbe fondato la condanna sulle sole, e peraltro contraddittorie, dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] senza saggiarne l'attendibilità e, soprattutto, senza alcun riscontro esterno. Ciò, nonostante dai messaggi rinvenuti sul telefono cellulare del [OSCURATO:PERSONA] risultasse che la trattativa per l'acquisto della sostanza stupefacente rinvenuta e sequestrata fosse avvenuta con una terza persona, nonché nonostante l'assenza di elementi utili a dimostrare l'esistenza di rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con terzi venditori di stupefacenti e un contributo fattivo alla condotta illecita avendo il ricorrente, al più, assistito alla fase dell'acquisto tale da integrare una mera e irrilevante connivenza. Con il terzo motivo, censura l'omessa riconduzione della condotta dell'imputato nella fattispecie del favoreggiamento di cui all'art. 379 cod. pen. Con l'ultimo motivo si duole del trattamento sanzionatorio in punto di diniego delle attenuanti generiche e dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e deve, pertanto, essere rigettato. 2. Le prime due censure, al di là dell'erroneo riferimento alla violazione di legge rappresentando la difesa soltanto vizi motivazionali, si rivelano manifestamente infondate perché non mettono in rilievo alcun errore giuridico nella lettura delle emergenze processuali da parte della Corte territoriale e sollecitano un sindacato sulle stesse non consentito in sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] di appello ha vagliato rigorosamente le dichiarazioni del coimputato e, pur consapevole dell'intento di questi di ridimensionare il proprio ruolo, le ha ritenute credibili perché trovano logico riscontro gli ulteriori dati probatori che, valutati singolarmente e complessivamente, offrono una convincente ricostruzione dei fatti e delineano un grave quadro indiziario a carico del ricorrente. I Giudici distrettuali, in particolare, hanno considerato elementi significativi: la presenza di [OSCURATO:PERSONA] nel veicolo del [OSCURATO:PERSONA] che trasportava la droga; il luogo di acquisto della cocaina, Mondragone, paese estraneo al [OSCURATO:PERSONA], nato e residente in Umbria, e, viceversa, di origine di [OSCURATO:PERSONA]; la brevità del viaggio Foligno-Mondragone dei due imputati; l'incongruenza del rapporto tra i due imputati, di età assai diverse e di diversa estrazione sociale e lavorativa; l'inverosimiglianza che il [OSCURATO:PERSONA], recatosi a Mondragone per comprare sostanza stupefacente, si accompagnasse con un estraneo; la permanenza notturna in una casa nella disponibilità del [OSCURATO:PERSONA], attesa la presenza dei suoi abiti che potevano ingenerare nel correo il convincimento che si trattasse di immobile di proprietà del compagno. Lo scrutinio delle risultanze operato nella sentenza impugnata, peraltro conforme a quella offerta dal Giudice di primo grado, risponde alle ripetitive critiche difensive individuando gli elementi, anche logici, di riscontro al narrato del coimputato e rivela la propria capacità dimostrativa e persuasività probatoria in ordine all'attribuzione del reato al ricorrente. 3. Le conclusioni in ordine ai primi due motivi, come esattamente osservato in sentenza, in considerazione del ruolo attivo e non secondario svolto dal [OSCURATO:PERSONA] nell'acquisto dello stupefacente, ben evidenziato dalla Corte di merito, esclude la configurabilità di una condotta di mero favoreggiamento reale. 4. Altrettanto inconsistente l'ultima doglianza poiché la ricostruzione della condotta posta in essere dall'imputato [OSCURATO:PERSONA], effettuata dalla Corte di appello, esclude che la stessa possa considerarsi marginale e appare incompatibile con il riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. proc. pen. 5. Esaustivo appare anche il ragionamento dei giudici di appello in ordine al diniego delle attenuanti generiche alla luce del quantitativo detenuto di sostanza stupefacente, del comportamento processuale e della personalità del ricorrente, gravato da plurimi precedenti penali. 6. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 2 dicembre 2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]•nte [OSCURATO:PERSONA] I.vere jdour..A, .... 4-41 °Y-