CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 29371/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso 26356-2021 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 1560/17/2021 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 17/03/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/07/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. /7 Ric. 2021 n. 26356 sez. MT - ud. 05-07-2022 -2- P.q. 26356/2021 Agenzia delle entrate C/ [OSCURATO:PERSONA] che: L'Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR de, Lazio, che su impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] di avviso di ac:ertamento catastale per la rideterminazione della classe e rendita ca:astale, ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. 311/2004, di immobile sitg in Roma, [OSCURATO:PERSONA], microzona 20 - [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia. La CTR ha ritenuto che l'Ufficio appellante ha proposto motivi del tutto es:rani alle caratteristiche dell'immobile, sulla base, tra l'altro, di uno standard di ricorso, spesso adottato dallo stesso per tale tipo di controversia. Pertanto, quando dedotto nella perizia di parte contribuente ron ha avuto alcuna confutazione. I, contribuente è rimasto intimato. Considerato che: 1. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazione di norme di diritto di cui all'art. 342 c.p.c. e art. 53 del D.Lgs. 546/1992, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. in quanto la CTR nello statuire sull'inammissibilità dell'appello ha manifestamente violato la citata normativa. 1.1. Il motivo è inammissibile. 1.2. Il motivo è inammissibile per difetto di autosufficienza, non avendo la ricorrente trascritto il contenuto integrale dell'atto di appello cui fa riferimento nel motivo, che neppure ha allegato al ricorso, essendosi limitata a riportare una parte della sentenza della [OSCURATO:PERSONA] assolutamente insufficiente a consentire a questa Corte di effettuare il necessario vaglio di fondatezza del mezzo in esame. Il ricorso privo di autosufficienza non è rispettoso del principio secondo cui «Qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità, per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare "ex actis" la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione stessa» (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28480 del 22/12/2005; n. 32804 del 13/12/2019). 1.3. Si rammenta inoltre che, l'esercizio del potere di diretto esame degli atti del giudizio di merito, riconosciuto al giudice di legittimità ove sia denunciato un "error in procedendo", presuppone comunque l'ammissibilità del motivo di censura, onde il ricorrente non è dispensato dall'onere di specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata, indicando anche puntualmente i fatti processuali alla base dell'errore denunciato, dovendo tale specificazione essere contenuta, a pena d'inammissibilità, nello stesso ricorso per cassazione, per il principio di autosufficienza di esso. Pertanto, ove il ricorrente censuri la statuizione di inammissibilità, per difetto di specificità, di un motivo di appello, ha l'onere di precisare, nel ricorso, le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione e sufficientemente specifico, invece, il motivo di gravame sottoposto al giudice d'appello, riportandone il contenuto nella misura necessaria ad evidenziarne la pretesa specificità, non potendo limitarsi a rinviare all'atto di appello (n. 24048 del 06/09/2021). Nel caso di specie, l'Ufficio riportando solamente una parte della sentenza delle CTR, non ha assolto l'onere di precisare le ragioni per cui ritiene erronea tale statuizione, con conseguente inammissibilità del ricorso. 2. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004, nonché dei principi generali in ordine alla motivazione degli atti in materia catastale dell'art.2697 c.c., in relazione all'art.360, comma 1, n.3 c.p.c. ritenendo che nel merito l'avviso di accertamento in esame risulta legittimamente motivato. 3. Il motivo è inammissibile. 4. Il motivo è inammissibile per violazione del disposto di cui all'art. 360- bis, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (cfr. Cass., Sez. U., n. 7155 del 2017; conf. Cass. n. 29629 del 2020), in quanto la tesi sostenuta dalla ricorrente si pone in insanabile contrasto con il consolidato orientamento espresso da questa Corte in materia di rideterminazione della rendita catastale di unità immobiliari ai sensi dell'art. 1, comma 335, della I. n. 311 del 2004, secondo cui «non può ritenersi congruamente motivato» l'atto di revisione del classamento che «faccia esclusivo riferimento al rapporto tra il valore di mercato e il valore catastale nella microzona in cui è situato l'immobile rispetto all'analogo rapporto sussistente nell'insieme delle microzone comunali e al relativo scostamento, senza indicare gli elementi che hanno in concreto interessato la microzona considerata e il modo in cui essi incidono sul diverso classamento della singola unità immobiliare» (Cass. 1543 del 2020; conf., ex multis, Cass. n. 19810 del 2019; n. 22671 del 2019; n. 23046 del 2019; n. 27180 del 2019; n. 32456 del 2019; in termini, da ultimo, Cass. n. 12023/2022), senza peraltro fornire una valida critica a tale indirizzo giurisprudenziale. Infatti, nel caso di specie, la CTR attenendosi ai principi espressi, ha dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia, confermando la sentenza di primo grado. 5. Il ricorso va conseguentemente dichiarato inammissibile. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimato. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica l'art. 13, comma 1-quater d.P.R. 30 maggio 2002, n