CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 luglio 2024
Cassazione n. 28988/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/10/2023 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 8-7865 IN _FATTO E IN DIRITTO La Corte di appello di Potenza, con sentenza del 4 ottobre 2023, confermava la decisione del Tribunale del medesimo capoluogo, pronunciata in data 19 dicembre 2022, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] LOPOMO, in relazione ai reati di rapina aggravata e furto aggravato, con le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti. Ritenuto che i motivi di ricorso, con i quali si deduce il vizio motivazionale e la violazione della legge processuale che detta la regola di giudizio da osservare in materia di accertamento della responsabilità è manifestamente infondato in diritto, quanto a ritenuta inutilizzabilità delle spontanee dichiarazioni confessorie rese alla presenza del difensore, poste a corredo di una messe di differenti elementi di prova, con i quali il ricorso non si confronta. Ritenuto altresì che il motivo di ricorso (replicato con i motivi aggiunti dell'Il aprile e 13 giugno u.s.) spiegato in relazione al giudizio di comparazione tra circostanze di segno diverso, è manifestamente infondato alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 del 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838 - 02), secondo cui le statuizioni relative al giudizio di bilanciamento ex art. 69 cod. pen., implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nel caso di specie (si veda pag. 2, ove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter valutare come prevalenti le attenuanti generiche in ragione della gravità del reato), né il difensore ha allegato al ricorso (nei termini di decadenza previsti dalla legge processuale), ai fini dell'autosufficienza dello stesso, i documenti dai quali la Corte di merito avrebbe dovuto trarre argomento per apprezzare la rilevanza delle circostanze generiche, tale da renderle prevalenti sulle aggravanti (ad effetto speciale) contestate e riconosciute (Sez. 6, n. 10795 del 16/02/2021, Rv. 281085; Sez. 1, n. 20344 del 18/05/2006, Rv. 234115); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 2 luglio 2024.