Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 gennaio 2024

Cassazione n. 10100/2024

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3916-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] arl, in persona del legale rapp.te pt. - i ntimata - avverso la sentenza n. 30/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/07/2021 R.G.N. 1081/2019; [OSCURATO:PERSONA] amministrative R.G.N.3916/2022 Cron.

Rep.

Ud.30/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza n. 720 del 12.9.2017 l’Ispettorato del lavoro di Firenze ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della soc. [OSCURATO:PERSONA] soc coop. arl, il pagamento della complessiva somma di euro 4.830,00 a titolo di sanzioni amministrative, in relazione a due violazioni, contestate in esito ad un accesso ispettivo conclusosi con verbale del 20.9.2013, riguardanti il lavoratore [OSCURATO:PERSONA] che la società aveva impiegato in un servizio di logistica da essa gestito in subappalto presso la sede TNT di Empoli fin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con formalizzazione del rapporto di lavoro solo dal 7.3.2013: in particolare, le due violazioni concernevano l’art. 3 co. 3 del D.l. n. 12/2002, conv. in legge n. 73/2002, come sostituito dall’art. 4 co. 1 legge n. 183/2010 (per non essere stata comunicata l’instaurazione del rapporto di lavoro) e gli artt. 39 commi 1 e 2 D.l. n. 172/2008 e ss.mm. (per essere stata omessa la registrazione sul LUL delle ore lavorate dal Valente per un totale di mesi tre).

2. Proposta opposizione dagli ingiunti, il Tribunale di Firenze la rigettava.

3. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza oggi impugnata, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, annullava l’ordinanza rilevando la fondatezza della pregiudiziale eccezione di incompetenza territoriale dell’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Firenze ad emettere il provvedimento.

4. I giudici di seconde cure, nello specifico, precisavano che entrambe le violazioni avevano natura di illeciti di tipo omissivo, consistenti non ex senell’impiego della prestazione lavorativa dei dipendenti interessati bensì nel mancato compimento, nei termini prescritti, dei necessari adempimenti alla formazione del rapporto di lavoro; evidenziavano che, in materia di illeciti di natura omissiva, la loro consumazione avveniva nel luogo in cui la condotta si sarebbe dovuta effettuare e non fu invece effettuata; sottolineavano che, nel caso in esame, la sede legale della società era in Napoli ed ivi si trovava lo studio del professionista indicato della gestione amministrativa dei rapporti di lavoro e dove era conservato il LUL; concludevano, quindi, che le condotte alternative lecite avrebbero dovuto essere realizzate in Napoli (invio modello UNILAV e annotazioni sul registro LUL) per cui gli illeciti contestati erano stati commessi in Napoli.

5. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Firenze cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA].

La società [OSCURATO:PERSONA] Cooperativa arl non svolgeva attività difensiva.

6. [OSCURATO:PERSONA] si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 9 bis co. 2 del d.l. n. 510/1996 e, conseguentemente, degli artt. 17 e 18 della legge n. 689/81 nonché dell’art. 6 co. 2 del D.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto insussistente la competenza territoriale dell’Ispettorato di Firenze rispetto agli illeciti commissivi contestati.

Si sostiene, dopo la ricostruzione dei fatti pacifici tra le parti, che ai sensi dell’art. 9 bis co. 2 del d.l. n. 510/1996, nella versione ratione temporis vigente, i datori di lavoro erano tenuti a dare comunicazione della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo in forma coordinata e continuativa, anche a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente l’instaurazione e, nella fattispecie in esame, la sede di lavoro era in Empoli e non nella sede della società.

Conseguentemente, l’Istituto obietta che, essendo stato erroneamente individuato il locus commissi delicti, riguardando le sanzioni violazioni accertate presso la sede TNT di Empoli, ove era venuto in essere il rapporto di lavoro del Valente, l’Autorità amministrativa che doveva irrogare la sanzione e il giudice eventualmente competente per l’opposizione erano quelli ove era stata appunto accertata l’infrazione.

2. Il ricorso non è fondato.

3. E’ opportuno preliminarmente precisare, con riguardo ad un corretto inquadramento giuridico della questione di diritto che viene sottoposta a questa Corte, che il giudice è tenuto a rilevare ex officio soltanto l'incompetenza assoluta dell'autorità amministrativa che abbia emesso, senza averne alcun potere, l'ordinanza-ingiuntiva opposta, poiché solo in tal caso difetta in radice il potere sanzionatorio in concreto esercitato dall'autorità predetta e l'incompetenza si risolve nel difetto di uno degli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria.

In ogni altro caso di incompetenza, spetta invece alla parte sollevare la relativa eccezione e fornirne la dimostrazione puntuale, in ottemperanza ai normali criteri di ripartizione dell'onere della prova, poiché il vizio non attiene alla titolarità in astratto del potere sanzionatorio, ma soltanto al suo corretto esercizio in concreto (Cass. n. 15043/2020).

4. Sempre in via preliminare, va menzionato il sistema di irrogazione dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, in caso di accertamento della infrazione in luogo diverso da quello della commissione del fatto, ai sensi degli artt. 13, 14, 17 e 18 legge 689/1981.

5. L’Ufficio accertatore compie le verifiche e redige il verbale.

Tutta la successiva attività (richieste difensive, chiarimenti ed emissione dell’ordinanza ingiunzione) è di competenza, invece, dell’Autorità del locus commissi delicti e la eventuale fase di opposizione segue detta competenza territoriale perché così prevedono le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 sopra richiamate.

6. Questa ricostruzione trova conferma nella nota dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro n. 4687/2017, proprio in tema di determinazione della competenza territoriale dei vari [OSCURATO:PERSONA].

7. Orbene, n el caso di specie, gli originari ricorrenti fin dal primo grado, senza contestare la titolarità, in capo all’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, del potere sanzionatorio in concreto esercitato, avevano eccepito la incompetenza territoriale di quest’ultimo ad emettere l’ordinanza-ingiunzione.

8. La Corte territoriale, partendo da dati di fatto che costituiscono accertamenti di merito non sindacabili in sede di legittimità (sede legale della società e dello studio del professionista dove erano tenute le scritture in Napoli) ha affermato che, in relazione agli illeciti omissivi contestati, le condotte alternative lecite avrebbero dovuto realizzarsi a Napoli in quanto dalla sede legale della società avrebbe dovuto essere disposto l’invio del modello UNILAV, al fine di formalizzare l’assunzione del lavoratore Valente e che sempre in Napoli avrebbero dovuto essere eseguite le prescritte registrazioni sul LUL, perché ivi erano tenute le scritture contabili.

9. La statuizione è conforme ai principi statuiti da questa Corte (e richiamati dagli stessi giudici di seconde cure) secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito (Cass. 7397/2014; Cass. n. 6651/2017).

10. A parere di questo Collegio non rileva il richiamo normativo indicato dal ricorrente a fondamento della propria tesi: in particolare, l’art. 9 bis c. 2 del d.l. n. 510/1996, disciplinante le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro, nella versione ratione temporis vigente che prevedeva che “In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione”.

11. Invero, la disposizione normativa riguarda il destinatario della comunicazione e non incide sul luogo di commissione delle infrazioni (di natura istantanea con effetti permanenti) riferibile sempre alla condotta lecita alternativa non attuata dal datore di lavoro la cui sede ed il luogo di tenuta delle scritture contabili era, nella fattispecie in esame, in Napoli e da dove avrebbero dovuto essere eseguiti gli invii delle comunicazioni ovvero effettuate le prescritte registrazioni.

12. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato.

13. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del controricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

Nulla va disposto in relazione alla società intimata non avendo la stessa svolto attività difensiva.

14. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato (qual è l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro) che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass.n. 1178/2016; Cass. 5955/2014).

PQM La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 3916-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA] 12; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] arl, in persona del legale rapp.te pt. - i ntimata - avverso la sentenza n. 30/2021 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 07/07/2021 R.G.N. 1081/2019; [OSCURATO:PERSONA] amministrative R.G.N.3916/2022 Cron. Rep. Ud.30/01/2024 CC udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/01/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza n. 720 del 12.9.2017 l’Ispettorato del lavoro di Firenze ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante della soc. [OSCURATO:PERSONA] soc coop. arl, il pagamento della complessiva somma di euro 4.830,00 a titolo di sanzioni amministrative, in relazione a due violazioni, contestate in esito ad un accesso ispettivo conclusosi con verbale del 20.9.2013, riguardanti il lavoratore [OSCURATO:PERSONA] che la società aveva impiegato in un servizio di logistica da essa gestito in subappalto presso la sede TNT di Empoli fin dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA], con formalizzazione del rapporto di lavoro solo dal 7.3.2013: in particolare, le due violazioni concernevano l’art. 3 co. 3 del D.l. n. 12/2002, conv. in legge n. 73/2002, come sostituito dall’art. 4 co. 1 legge n. 183/2010 (per non essere stata comunicata l’instaurazione del rapporto di lavoro) e gli artt. 39 commi 1 e 2 D.l. n. 172/2008 e ss.mm. (per essere stata omessa la registrazione sul LUL delle ore lavorate dal Valente per un totale di mesi tre). 2. Proposta opposizione dagli ingiunti, il Tribunale di Firenze la rigettava. 3. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza oggi impugnata, a differenza di quanto ritenuto dal primo giudice, annullava l’ordinanza rilevando la fondatezza della pregiudiziale eccezione di incompetenza territoriale dell’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Firenze ad emettere il provvedimento. 4. I giudici di seconde cure, nello specifico, precisavano che entrambe le violazioni avevano natura di illeciti di tipo omissivo, consistenti non ex senell’impiego della prestazione lavorativa dei dipendenti interessati bensì nel mancato compimento, nei termini prescritti, dei necessari adempimenti alla formazione del rapporto di lavoro; evidenziavano che, in materia di illeciti di natura omissiva, la loro consumazione avveniva nel luogo in cui la condotta si sarebbe dovuta effettuare e non fu invece effettuata; sottolineavano che, nel caso in esame, la sede legale della società era in Napoli ed ivi si trovava lo studio del professionista indicato della gestione amministrativa dei rapporti di lavoro e dove era conservato il LUL; concludevano, quindi, che le condotte alternative lecite avrebbero dovuto essere realizzate in Napoli (invio modello UNILAV e annotazioni sul registro LUL) per cui gli illeciti contestati erano stati commessi in Napoli. 5. Avverso la sentenza di secondo grado proponeva ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] del lavoro di Firenze cui resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. La società [OSCURATO:PERSONA] Cooperativa arl non svolgeva attività difensiva. 6. [OSCURATO:PERSONA] si riservava il deposito dell’ordinanza nei termini di legge ex art. 380 bis 1 cpc. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’unico motivo il ricorrente denunzia la violazione dell’art. 9 bis co. 2 del d.l. n. 510/1996 e, conseguentemente, degli artt. 17 e 18 della legge n. 689/81 nonché dell’art. 6 co. 2 del D.lgs. n. 150/2011, in relazione all’art. 360 co. 1 n. 3 cpc, per avere erroneamente la Corte territoriale ritenuto insussistente la competenza territoriale dell’Ispettorato di Firenze rispetto agli illeciti commissivi contestati. Si sostiene, dopo la ricostruzione dei fatti pacifici tra le parti, che ai sensi dell’art. 9 bis co. 2 del d.l. n. 510/1996, nella versione ratione temporis vigente, i datori di lavoro erano tenuti a dare comunicazione della instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato, autonomo in forma coordinata e continuativa, anche a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione, al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente l’instaurazione e, nella fattispecie in esame, la sede di lavoro era in Empoli e non nella sede della società. Conseguentemente, l’Istituto obietta che, essendo stato erroneamente individuato il locus commissi delicti, riguardando le sanzioni violazioni accertate presso la sede TNT di Empoli, ove era venuto in essere il rapporto di lavoro del Valente, l’Autorità amministrativa che doveva irrogare la sanzione e il giudice eventualmente competente per l’opposizione erano quelli ove era stata appunto accertata l’infrazione. 2. Il ricorso non è fondato. 3. E’ opportuno preliminarmente precisare, con riguardo ad un corretto inquadramento giuridico della questione di diritto che viene sottoposta a questa Corte, che il giudice è tenuto a rilevare ex officio soltanto l'incompetenza assoluta dell'autorità amministrativa che abbia emesso, senza averne alcun potere, l'ordinanza-ingiuntiva opposta, poiché solo in tal caso difetta in radice il potere sanzionatorio in concreto esercitato dall'autorità predetta e l'incompetenza si risolve nel difetto di uno degli elementi costitutivi della fattispecie sanzionatoria. In ogni altro caso di incompetenza, spetta invece alla parte sollevare la relativa eccezione e fornirne la dimostrazione puntuale, in ottemperanza ai normali criteri di ripartizione dell'onere della prova, poiché il vizio non attiene alla titolarità in astratto del potere sanzionatorio, ma soltanto al suo corretto esercizio in concreto (Cass. n. 15043/2020). 4. Sempre in via preliminare, va menzionato il sistema di irrogazione dell’emissione dell’ordinanza-ingiunzione, in caso di accertamento della infrazione in luogo diverso da quello della commissione del fatto, ai sensi degli artt. 13, 14, 17 e 18 legge 689/1981. 5. L’Ufficio accertatore compie le verifiche e redige il verbale. Tutta la successiva attività (richieste difensive, chiarimenti ed emissione dell’ordinanza ingiunzione) è di competenza, invece, dell’Autorità del locus commissi delicti e la eventuale fase di opposizione segue detta competenza territoriale perché così prevedono le disposizioni di cui agli artt. 17 e 18 sopra richiamate. 6. Questa ricostruzione trova conferma nella nota dell’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro n. 4687/2017, proprio in tema di determinazione della competenza territoriale dei vari [OSCURATO:PERSONA]. 7. Orbene, n el caso di specie, gli originari ricorrenti fin dal primo grado, senza contestare la titolarità, in capo all’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, del potere sanzionatorio in concreto esercitato, avevano eccepito la incompetenza territoriale di quest’ultimo ad emettere l’ordinanza-ingiunzione. 8. La Corte territoriale, partendo da dati di fatto che costituiscono accertamenti di merito non sindacabili in sede di legittimità (sede legale della società e dello studio del professionista dove erano tenute le scritture in Napoli) ha affermato che, in relazione agli illeciti omissivi contestati, le condotte alternative lecite avrebbero dovuto realizzarsi a Napoli in quanto dalla sede legale della società avrebbe dovuto essere disposto l’invio del modello UNILAV, al fine di formalizzare l’assunzione del lavoratore Valente e che sempre in Napoli avrebbero dovuto essere eseguite le prescritte registrazioni sul LUL, perché ivi erano tenute le scritture contabili. 9. La statuizione è conforme ai principi statuiti da questa Corte (e richiamati dagli stessi giudici di seconde cure) secondo cui, in materia di sanzioni amministrative, il giudice territorialmente competente a decidere sulla opposizione ad ordinanza ingiunzione di cui all'art. 22 della l. n. 689 del 1981 è, nel caso di illeciti di natura omissiva, quello del luogo in cui si sarebbe dovuta tenere la condotta che, invece, è mancata nel termine utile; quando sussista una pluralità di luoghi di commissione dell'infrazione, la competenza territoriale è stabilita dal luogo di accertamento dell'illecito (Cass. 7397/2014; Cass. n. 6651/2017). 10. A parere di questo Collegio non rileva il richiamo normativo indicato dal ricorrente a fondamento della propria tesi: in particolare, l’art. 9 bis c. 2 del d.l. n. 510/1996, disciplinante le comunicazioni obbligatorie in materia di lavoro, nella versione ratione temporis vigente che prevedeva che “In caso di instaurazione del rapporto di lavoro subordinato e di lavoro autonomo in forma coordinata e continuativa, anche nella modalità a progetto, di socio lavoratore di cooperativa e di associato in partecipazione con apporto lavorativo, i datori di lavoro privati, ivi compresi quelli agricoli, e gli enti pubblici economici sono tenuti a darne comunicazione al Servizio competente nel cui ambito territoriale è ubicata la sede di lavoro entro il giorno antecedente a quello di instaurazione dei relativi rapporti, mediante documentazione avente data certa di trasmissione”. 11. Invero, la disposizione normativa riguarda il destinatario della comunicazione e non incide sul luogo di commissione delle infrazioni (di natura istantanea con effetti permanenti) riferibile sempre alla condotta lecita alternativa non attuata dal datore di lavoro la cui sede ed il luogo di tenuta delle scritture contabili era, nella fattispecie in esame, in Napoli e da dove avrebbero dovuto essere eseguiti gli invii delle comunicazioni ovvero effettuate le prescritte registrazioni. 12. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 13. Le spese seguono la soccombenza nei confronti del controricorrente e vanno liquidate come da dispositivo. Nulla va disposto in relazione alla società intimata non avendo la stessa svolto attività difensiva. 14. Nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato (qual è l’[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro) che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (Cass.n. 1178/2016; Cass. 5955/2014). PQM La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente [OSCURATO:PERSONA], delle spese del presente giudizio che liquida in euro 1.500,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura d
Sentenza Cassazione n. 10100/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris