CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 24302/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1969/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] CONCORDATO, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), FANTAPPIE' ANDREA ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 23, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO TORINO n. 2358/2017 depositata il 06/11/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il giudizio trae origine dalla domanda proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. confronti della [OSCURATO:PERSONA], avente ad oggetto l’adempimento del contratto concluso inter partes il 13.11.2006 o, in via subordinata la risoluzione per inadempimento ed il risarcimento dei danni. Il contratto prevedeva l’obbligo a carico della convenuta di fornire un quantitativo minino di letame con il quale la [OSCURATO:PERSONA] produceva energia alternativa. L’attrice esponeva che il punto 3.5 del contratto prevedeva che la [OSCURATO:PERSONA] si impegnasse a fornire un minimo annuo di letame di 60.000 t e specificava che le diminuzioni dovevano dipendere solo da “fluttuazione del mercato della carne”; lamentava, quindi, che la convenuta avesse ridotto in modo drastico le forniture e consegnato materiale con caratteristiche differenti da quelle concordate, cagionando ingenti danni. [OSCURATO:PERSONA] si costituiva per resistere alla domanda e chiedeva, in via riconvenzionale, la risoluzione del contratto per inadempimento e la condanna della società attrice al pagamento della fatture rimaste insolute. Il Tribunale di Asti rigettava la domanda principale e la domanda riconvenzionale. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del 6.11.2017, in parziale riforma della sentenza di primo grado, accoglieva, per quanto di ragione, l’appello incidentale della [OSCURATO:PERSONA], risolveva il contratto per inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la condannava al pagamento delle fatture ed alla restituzione della letamaia. La Corte di merito, per quel che ancora rileva in questa sede, dichiarava inammissibile la domanda di nullità della clausola 3.5. ( con la quale la [OSCURATO:PERSONA] si impegnava a conferire un minimo annuo di letame salvo “fluttuazioni del mercato della carne”) perché non proposta in primo grado ma, per la prima volta, in appello. La Corte qualificava il contratto come contratto atipico di collaborazione di natura associativa e non come contratto di somministrazione in quanto, a fronte del conferimento di carne, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si obbligava a fornire energia a prezzo agevolato ed era previsto l’impegno per le parti di tenere strategie comuni di comunicazione. Il contratto prevedeva una royalty del 9% che [OSCURATO:PERSONA] doveva versare alla [OSCURATO:PERSONA] anche nell’ipotesi di riduzione del conferimento della carne. Nel caso di specie, la diminuzione del conferimento era stato determinato dalla crisi del settore che aveva colpito il mercato della carne sicchè nessun inadempimento era addebitabile alla [OSCURATO:PERSONA], che aveva diritto al pagamento delle fatture dal momento che la [OSCURATO:PERSONA] aveva continuato ad usare la letamaia fornita senza comunicare i dati sulla produzione dell’energia. Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a sulla base di otto motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. In prossimità dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative Il Procuratore Generale nella persona della dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]Erba ha chiesto l’accoglimento del primo motivo, con assorbimentodel quarto ed il rigetto dei restanti. [OSCURATO:PERSONA] Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione degli artt.1322, 1419, 1421 cc, dell'art. 345 cpc, degli artt. 1362 cc, degli artt. 1463 e 1470 , 1467 cc, con riferimento all'art. 360 comma 1 n° 3 e 5 cpc e dell'art. 132 comma 2 n° 4 cpc, oltre al vizio di omessa pronuncia, per non avere la Corte d'Appello deciso sulla domanda di nullità della clausola 3.5 del contratto, sostenendo che la questione non era stata dedotta negli atti introduttivi del primo grado e non era stata rilevata dal primo giudice nel termine consentito. La nullità del contratto sarebbe, invece, rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e la questione, benchè introdotta nel giudizio d’appello, avrebbe dovuto essere esaminata dalla Corte torinese, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia. Invero, sussisterebbe il vizio di nullità dell’art.3.5 del contratto se interpretato nel senso che le fluttuazioni del mercato della carne, che legittimavano la [OSCURATO:PERSONA] a diminuire i conferimenti, dovessero essere ricondotte non a fenomeni strettamente legati al mercato della carne, ovvero solo al consumo estivo o alle malattie dei bovini, ma a scelte imprenditoriali della [OSCURATO:PERSONA] o crisi del mercato della carne perché si lascerebbe all’arbitrio della società conferente la decisione di ridurre o interrompere la produzione. Il motivo è infondato ma la motivazione deve essere corretta. In materia di rilievo della nullità, è consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui il giudice di appello ètenuto a procedere al rilievo officioso di una nullità contrattuale nonostante sia mancata la rilevazione in primo grado e l'eccezione di nullità sia stata sollevata in sede di gravame, venendo in rilievo un'eccezione in senso lato, come tale proponibile in appello a norma dell'art. 345, comma 2, c.p.c.(Cass. civ., Sez. VI - 1, Ordinanza,15/09/2020, n. 19161). Il rilievo d'ufficio della nullità del contratto è precluso al giudice dell'impugnazione quando sulla validità del rapporto si sia formato il giudicato interno e cioè, nel caso in cui la nullità abbia formato oggetto di domanda o di eccezione in primo grado e la decisione, anche implicita, su tale eccezione o domanda non abbia formato oggetto di uno specifico motivo di impugnazione. Nel caso di specie, la questione relativa alla nullità del contratto era stata introdotta con motivo d’appello e la Corte di merito ha errato nell’affermarne la tardività per non essere stata dedotta in primo grado, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia. Non è corretta l’asserzione della controricorrente, secondo cui vi sarebbe stato un implicito rigetto dell’eccezione di nullità poiché la questione non era stata dedotta in primo grado, né rilevata ex officiodal giudice. Poiché la questione di nullità della clausola costituisce questione di diritto in relazione alla quale non sono necessari accertamenti di fatto, il collegio può decidere nel merito ai sensi dell’art.384 c.p.c. Verificata l'omessa pronuncia su un motivo di gravame, infatti, la Suprema Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'articolo 111, comma 2, della Costituzione, nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale articolo 384 del cpc ispirata a tali principi, allorquando la questione di diritto posta con quel motivo risulti infondata, di modo che la statuizione da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello, determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito ( Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n.5895 non massimata; Cassazione civile sez. trib., 28/06/2017, n.16171). Il motivo è infondato e, conseguentemente, la clausola 3.5. del contratto non è affetta da nullità. Essa prevede l’obbligo per la [OSCURATO:PERSONA] di fornire un minimo annuo di letame pari a 60.000 t. ; nella clausola è specificato che le consegne non dovranno diminuire in misura superiore al 20% e, in caso di diminuzione del 20%, il letame doveva essere sostituito con letame di mais; in caso di diminuzione superiore al 20% doveva essere integrato con biomasse. La disposizione contrattuale prosegue affermando che “le diminuzioni previste saranno soltanto a causa delle fluttuazione del mercato della carne”. La clausola non presenta profili di nullità legati alla mancanza di causa perché prevede obblighi di prestazione a carico di entrambe le parti, disciplinando in modo puntuale le ipotesi di diminuzione dei conferimenti di carni, ritenendo che esse siano legittime in caso di fluttuazione del mercato della carne. L’oggetto del contratto è determinato e determinabile tanto da prevedere obbligazioni alternative per la società conferente in caso di diminuzione. L’ipotesi in cui è consentita la diminuzione del conferimento, ovvero la fluttuazione del mercato della carne, non è affatto legata ad un’arbitraria scelta della [OSCURATO:PERSONA] ma ad un evento esterno imprevedibile. La pretesa nullità si fonda, pertanto, non sull’assenza dell’oggetto, della causa o sulla previsione di una condizione meramente potestativa ma sull’interpretazione fornita dalla Corte di merito in ordine al concetto di fluttuazione del mercato della carne; si tratta, tuttavia, di un profilo che attiene alla correttezza dell’ermeneusi contrattuale e non alla sussistenza del vizio genetico della nullità. Con il secondo motivo, si deduce la violazione degli artt. 2722 cc e244 cpc , in relazione all’art. 360 co 1 n. 3 cpc e del l’ art. 132, co 2n. 4 cpc, per avere la Corte d’appello rigettato l’istanza di prova testimoniale avanzata dall’appellante ritenendo erroneamente generichele circostanze dedotte nei capitoli di prova. Il motivo è infondato. Dai capitoli di prova ritualmente trascritti in ricorso, ai sensi dell’art.366, comma 1, n.6 c.p.c., si evince la genericità della prova testimoniale perché, come correttamente argomentato dalla Corte di merito, nel capitolo 8 (pag.13 del ricorso), la circostanza dedotta è generica, non risultando il soggetto che, operando per la [OSCURATO:PERSONA], aveva effettuato la valutazione prudenziale sulla diminuzione dei quantitativi di letame, limitandola ai soli consumi stagionali e ad eventuali malattia; inoltre, il capitolo di prova non contiene l’indicazione delle circostanze di tempo e di luogo in cui tale valutazione era stata esaminata dalla [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] la prova di cui al capitolo 9 è inammissibile per il suo contenuto generico ( “vero che tali diminuzioni sarebbero state recuperate nel corso dell’annata”). In ogni caso, la prova non verteva su un punto decisivo della controversia, nel senso che la prova non ammessa “era idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venisse a trovarsi priva di fondamento”( [OSCURATO:PERSONA]. Civ. n° 5654/17, n° 16214/19). Con il terzo motivo di ricorso, si deduce la violazione degli artt.1362, 1363,1366, 1367, 1369 e 1371 cc e degli artt. 1463 e 1371 cc, con riferimento all'art. 360 comma 1 n° 3,4 e 5 cpc e all'art. 132 comma 2 n° 4 cpc, per avere la Corte di merito erroneamente qualificato ed interpretato il contratto come contratto associativo, con particolare riferimento alleclausole contenute agli artt. 3.4 e 3.5. La qualificazione del contratto sarebbe stata determinata dall’erroneo significato attribuito al termine “ conferimento”, che, in ambito agricolo, significherebbe solo “portare” del materiale in un certo luogo; tale significato sarebbe estraneo al concetto di associazione tanto più che le parti non avrebbero inteso perseguire interessi comuni ma distinti. Inoltre, l’interpretazione adottata dalla Corte di merito renderebbe la clausola nulla per genericità, per mancanza di causa e perché contenente una condizione meramente potestativa, fonte di un disequilibrio contrattuale in quanto lascerebbe all’arbitrio della parte ritenere cosa debba intendersi per fluttuazione, se essa fosse dipesa da fattori interni o esterni al mercato della carne, quale fosse l’entità, la misura e la durata di tale fluttuazione. Secondo la ricorrente, la [OSCURATO:PERSONA], al verificarsi di qualsiasi fenomeno da essa stessa giudicato negativo per la propria attività, avrebbe potuto ridurre, se non addirittura sospendere, a proprio piacimento, la quantità di letame da consegnare a MPE, che sarebbe comunque rimasta obbligata a corrispondere un minimodi € 150.000 annui. Con il quarto motivo di ricorso, si deduce la violazione dell’ art.112 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 , n. 3 e 4 c.p.c., dell’art.111 Cost, dell’art.132, comma 1, n. 4 c.p.c., dell’art. 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n.4 c.p.c., per inadeguatezza, perplessita’, irrazionalita’ delle ragioni di fatto e di diritto sottese alla sentenza impugnata perché la valutazione in ordine alla crisi del mercato della carne sarebbe avvenuta con riferimento a clausole nulle o mal interpretate in quanto connesse ad una crisi macroeconomica generalizzata per ragioni finanziarie e non originata dal mercato della carne. Con il quinto motivo di ricorso, si deduce la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e segg , 1463, 1467 cc, 1458 cc e del contratto, in relazioneall’art. 360 comma 1 n. 3,4,5 cpc e all’art. 132 comma 2 n. 4 cpc, per avere la Corte d'Appello rite nuto dovuta la royalty minima, nonostante l’inadempimento della [OSCURATO:PERSONA] all’obbligo di conferire il quantitativo di letame pattuito, censurando l’interpretazione della Corte torinese, ad avviso della quale la royalty era dovuta per gli impegni assunti dalla [OSCURATO:PERSONA]. L’ottavo motivo di ricorso si traduce nella mera riproposizione del quinto motivo poiché si censura la sentenza della Corte d’appello per violazione dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 1458 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 e 4 . Imotivi, da trattare congiuntamente per la loro connessione, sono infondati. Spetta al giudice di merito la qualificazione del contratto e, ove il contratto non rientri nello schema dei contratti tipici, l’individuazione della causa concreta del contratto, ai fini della disciplina applicabile. La Corte d’appello, dopo aver riportato testualmente le clausole del contratto (pag.9-12), ha escluso che lo schema contrattuale predisposto dalle parte configurasse un contratto di somministrazione. Dall’esame delle clausole contrattuali era emersa la volontà dei contraenti di collaborare per avviare “una sinergia tecnologica ambientale”, finalizzata alla trasformazione della risorsa “letame” in energia elettrica, termica ed agronomica. Le parti, dopo aver riportato gli obblighi relativi al conferimento ed alle royalties, avevano previsto un prezzo agevolato dell’energia prodotta in favore della [OSCURATO:PERSONA] ed impegni congiunti nell’elaborazione di strategie di comunicazione comuni. Dal complesso di tali disposizioni contrattuali, secondo la Corte di merito, emergeva che la causa del contratto non era la mera fornitura di letame da parte dell’allevatore ma la collaborazione tra due soggetti operanti in diversi settori per l’uso e la trasformazione del letame in energia pulita mediante la tecnologia della [OSCURATO:PERSONA]. In ogni caso, la qualificazione giuridica del contratto, come osservato dal Procuratore Generale, non ha avuto incidenza sull’esito del giudizio, che si è fondato essenzialmente sull’interpretazione delle clausole 3.4. e 3.5 del contratto. L'interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui all'art. 1362 c.c., e segg., o di motivazione inadeguata, ovverosia, non idonea a consentire la ricostruzione dell'iter logico seguito per giungere alla decisione. L’interpretazione data al contratto dal giudice del merito non deve essere l'unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili e plausibili interpretazioni (tra le altre: Cass. 12 luglio 2007, n. 15604; Cass. 22 febbraio 2007, n. 4178). Ne consegue che, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass.7500/2007; 24539/2009). La Corte d’Appello, con motivazione plausibile e non contraria ai criteri di ermeneutica contrattuale previsti dagli artt. 1362 e segg cc, ha affermato che le diminuzioni dei conferimenti di letame previsti erano solo quelle causate dalle fluttuazioni del mercato delle carni; in difetto di limitazioni non desumibili dal contratto, le parti avevano inteso considerare tutte le possibili ca use di fluttuazione del mercato delle carni e non solo quelle collegate al consumo estivo o a malattie, prevedendo altresì delle obbligazioni sostitutive a carico della [OSCURATO:PERSONA] alfine di contemperare le opposte esigenze; a prescindere dal rispetto del conferimento del quantitativo minimo, spettava alla [OSCURATO:PERSONA] una royalty di almeno €150.000 l’anno, collegata alla produzione di energia da partedi MPE, giustificata dall’impegno di consegnare tutto il letame dell’allevamento, dalla disponibilità della letamaia, in cui poteva essere depositato il letame anche di terzi, dallo stoccaggio del trinciatodi mais e dagli altri impegni assunti con il contratto . Escluso il vizio di nullità di tale contratto, non ricorre nemmeno la violazione dei canoni ermeneutici, essendo plausibile l’interpretazione adottata dal giudice di merito. Il ricorso, pur deducendo vizi di legittimità e, cioè, una asserita violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale da parte della Corte territoriale, in realtà censura il risultato interpretativo perché difforme dalla tesi sostenuta . Con il sesto motivo, la società ricorrente ha lamentato la violazione dell'art. 1375 cc e dell'art. 112 cpc, in relazione all'art. 360 comma 1 n° 3,4 e 5 e dell'art. 132 comma 2 , n.4 cpc, per avere Corte d'Appello erroneamente respinto la domanda risarcitoria riproposta ai sensi dell'art. 1375 cc, sostenendo che il motivo non fosse specifico. La ricorrente richiama il principio di buona fede nell’esecuzione del contratto e si duole che la Corte non abbia preso in esame le sue argomentazioni a sostegno della mala fede della [OSCURATO:PERSONA] per non avere la [OSCURATO:PERSONA] interrotto il progetto industriale che presupponeva grandi quantità di letame pur essendo a conoscenza dello scenario negativo in ambito internazionale. Il motivo è inammissibile. Indipendentemente dal rilievo che la ricorrente avrebbe dovuto censurare la sentenza impugnata sotto il profilo della violazione dell’art.342 c.p.c., va rilevato che il Tribunale aveva rigettato la domanda perché la violazione della buona fede non era stata provata nel caso concreto e la censura si limita a riprodurre, in modo apodittico, le medesime argomentazioni della sentenza di primo grado per dimostrare che, in ragione della crisi in corso nel 2008, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto astenersi dalla conclusione del contratto, senza, però allegare un comportamento contrario a buona fede. Con il settimo motivo, si deduce la violazione degli artt. 1453 e 1455cc e 342 cpc, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3,4 e 5 cpc ed all'art. 132 comma II n° 4 cpc, per avere la Corte d'Appello risolto il contratto per grave inadempimento della ricorrente, in accoglimento dell'appello incidentaledella [OSCURATO:PERSONA], senza valutare l'esistenzadei presupposti di cui all'art. 1455 cc. Il motivo è infondato. La valutazione della gravità dell'inadempimento, ai fini della risoluzione di un contratto, costituisce questione di fatto, la cui valutazione è rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito ed è insindacabile in sede di legittimità ove sorretta da motivazione congrua ed immune da vizi logici e giuridici ( Cass. Civ. n° 6401/15,n° 35279/22). Nel caso di specie, la Corte d’appello ha ritenuto che l’omesso pagamento delle fatture da parte della [OSCURATO:PERSONA] costituisse grave inadempimento, considerando il protrarsi dell’uso della letamaia e la mancata comunicazione dei dati sulla produzione di energia. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1- bis dello stesso art.13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello pr