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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 maggio 2023

Cassazione n. 23157/2023

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20051/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. GALLONIO 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso LA SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 80/2018 depositata il 10/01/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 19/11/2001 gli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (vedova di [OSCURATO:PERSONA] e i di lei figli Elvira , Maria , Patrizia , Anna , Antonietta, Sofia e Rita ) convenivano in giudizio avanti il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], S alierno Umberto e S alierno Andrea,per sentire disporre – in qualità di coeredi tutti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deceduti rispettivamente nel 1990 e 1999 - lo scioglimento della comunione ereditaria, previa coll a zione del relictume del donatu m e predispo sizione di progetto di divisione in natura proporzionalmente alle quote spettanti a ciascuno dei coeredi, salvo il caso di accertata indivisibilità. 2.Nel corso del giudizio, nel quale si costituivano i convenuti, la maggior parte dei condividenti cedeva le proprie quote, per cui la massa ereditaria di cui si chiedeva la divisione risultava da ripartire unicamente tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

3. Con sentenza n. 1103/2012 il Tribunale di Napoli dichiarava aperte le successioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assegnava a [OSCURATO:PERSONA], Umberto e Luigi le quote come da progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico di ufficio, disponeva i conguagli in favore di [OSCURATO:PERSONA] e attribuiva ai coeredi le rendite prodotte dal patrimonio a decorrere dal 1/07/2001.

4. Avverso detta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], che lamentava l'erroneità della quota a lui attribuita e chiedeva di correggere la debenza e l'entità dei conguagli stabiliti dal primo giudice, assumendo che a suo favore doveva essere riconosciuta un’aliquota della quota disponibile.

Prospettava errori nel calcolodei conguagli compiuto dal CTU, con ogni conseguenza circa l'attribuzione delle rendite.

Si costituivano in giudizio gli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

5. Con sentenza n. 80/2018, la Corte di Appello di Napoli accoglieva il motivo di appello riguardo all’entità dei conguagli, che provvedevaa modificare.

Respingeva invece il motivo di appello avente ad oggetto il riconoscimento di un’aliquota della quota disponibile.

D opo avere precisato che con atto del

19.07. 1965 i coniugi S alierno Andrea e [OSCURATO:PERSONA] donavano al figlio [OSCURATO:PERSONA] l'area edificabile di mq. 71,50 sovrastante due bassi e cucina del fabbricato di loro proprietà sito in Afragola , dichiarando che la donazione era effettuata a titolo di disponibile sulle loro future successioni e che successivamente, con testamenti pubblici del8.02.1974, lascia vano la quota disponibile del proprio patrimonio alla figlia [OSCURATO:PERSONA], il giudice distrettuale riteneva infatti che i successivi testamenti, pur non revocando in modo espresso quanto in precedenza previsto con l'atto di donazione, annullavano le precedenti disposizioni incompatibili, sicché doveva ritenersi che l'intera quota disponibile del patrimonio dei genitori dovesseessere attribuita alla figlia Rosa.

Condannava infine [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore degli appellati di 1/3 delle spese di primo grado e di 1/3 delle spese del secondo grado di giudizio, ponendo a carico della massa ereditaria gli oneri sostenuti per lo svolgimento delle consulenze tecniche di ufficio e le spese processuali del primo del secondo grado di giudizio nella misura dei restanti 2/3.

6. Nei confronti di questa decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi.

7. Hanno resistito con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

8. In prossimità dell’udienza, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la falsa applicazione di legge ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt.769 e 682 c.c.

Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato là dove ha ritenuto la donazione fatta in suo favore in conto di legittima anziché in conto di disponibile, con espressa dispensa del legittimario dall'onere dell'imputazione per volontà dei donanti.

L'impugnata pronuncia è altresì erronea nel punto in cui ha ritenuto che tale donazione fosse una manifestazione chiara e univoca della volontà dei donanti di disporre di parte della quota di legittima del loro patrimonio in favore del figlio Umberto per il tempo successivo alla loro morte, applicando ad un contratto tra vivi quale la donazione la disciplina delle disposizioni testamentarie. 2.-Con il secondo motivo si lamenta la falsa applicazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art . 91 c .p.c., contestando l'applicazione del principio della soccombenza parziale disposta a carico del ricorrente nella misura di 1/3 delle spese del primo e del secondo grado di giudizio e chiedendo l'applicazione del generale principio in virtù del quale nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti.

3. –Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza del proposto ricorso per c assazione per difetto dell a domanda riconvenzionale che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporre, nel termine perentorio di 20 gg. antecedente la prima udienza di comparizione, per rivendicare una quota della disponibile devoluta integralmente alla sorella Rosa, imputando a detta disponibile anziché alla legittima il valore del lastrico solare ricevuto in donazione.

Evidenzia il controricorrente che nel giudizio di primo grado la donazione del lastrico solare a [OSCURATO:PERSONA] veniva indicata come effettuata in conto di legittima; che il convenuto non si costituiva nel termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione; che – a volere ritenere la sua contestazione quale eccezione riconvenzionale – lo stesso non si costituiva nemmeno entro il termine del 20/03/2002, assegnato ai convenuti per sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio; che secondo la giurisprudenza di legittimità intema di giudizio di divisione ereditaria la deduzione del fatto che un condividente è tenuto alla collazione di un bene donato costituisceeccezione in senso proprio , soggetta alle preclusioni di cui all'art.167 secondo comma c. p . c. 4.- [OSCURATO:PERSONA], rilevato che le questioni di diritto successorio poste dal ricorrente e quelle di carattere procedurale avanzate dal controricorrente non hanno immediata evidenza decisoria, anche per l’assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati al riguardo, e che le stesse meritino l’approfondimento che può essere garantito dal ricorso alla pubblica udienza, delibera il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione di pubblica udienza.

P.Q.M.

La Corte rinvia

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 20051/2018 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] A. GALLONIO 18, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura speciale in atti -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in atti -controricorrente- avverso LA SENTENZA d ella CORTE D I [OSCURATO:PERSONA] n. 80/2018 depositata il 10/01/2018; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto di citazione notificato il 19/11/2001 gli attori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] (vedova di [OSCURATO:PERSONA] e i di lei figli Elvira , Maria , Patrizia , Anna , Antonietta, Sofia e Rita ) convenivano in giudizio avanti il T ribunale di [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], S alierno Umberto e S alierno Andrea,per sentire disporre – in qualità di coeredi tutti di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deceduti rispettivamente nel 1990 e 1999 - lo scioglimento della comunione ereditaria, previa coll a zione del relictume del donatu m e predispo sizione di progetto di divisione in natura proporzionalmente alle quote spettanti a ciascuno dei coeredi, salvo il caso di accertata indivisibilità. 2.Nel corso del giudizio, nel quale si costituivano i convenuti, la maggior parte dei condividenti cedeva le proprie quote, per cui la massa ereditaria di cui si chiedeva la divisione risultava da ripartire unicamente tra [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con sentenza n. 1103/2012 il Tribunale di Napoli dichiarava aperte le successioni di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], assegnava a [OSCURATO:PERSONA], Umberto e Luigi le quote come da progetto di divisione predisposto dal consulente tecnico di ufficio, disponeva i conguagli in favore di [OSCURATO:PERSONA] e attribuiva ai coeredi le rendite prodotte dal patrimonio a decorrere dal 1/07/2001. 4. Avverso detta sentenza proponeva appello [OSCURATO:PERSONA], che lamentava l'erroneità della quota a lui attribuita e chiedeva di correggere la debenza e l'entità dei conguagli stabiliti dal primo giudice, assumendo che a suo favore doveva essere riconosciuta un’aliquota della quota disponibile. Prospettava errori nel calcolodei conguagli compiuto dal CTU, con ogni conseguenza circa l'attribuzione delle rendite. Si costituivano in giudizio gli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 5. Con sentenza n. 80/2018, la Corte di Appello di Napoli accoglieva il motivo di appello riguardo all’entità dei conguagli, che provvedevaa modificare. Respingeva invece il motivo di appello avente ad oggetto il riconoscimento di un’aliquota della quota disponibile. D opo avere precisato che con atto del 19.07. 1965 i coniugi S alierno Andrea e [OSCURATO:PERSONA] donavano al figlio [OSCURATO:PERSONA] l'area edificabile di mq. 71,50 sovrastante due bassi e cucina del fabbricato di loro proprietà sito in Afragola , dichiarando che la donazione era effettuata a titolo di disponibile sulle loro future successioni e che successivamente, con testamenti pubblici del8.02.1974, lascia vano la quota disponibile del proprio patrimonio alla figlia [OSCURATO:PERSONA], il giudice distrettuale riteneva infatti che i successivi testamenti, pur non revocando in modo espresso quanto in precedenza previsto con l'atto di donazione, annullavano le precedenti disposizioni incompatibili, sicché doveva ritenersi che l'intera quota disponibile del patrimonio dei genitori dovesseessere attribuita alla figlia Rosa. Condannava infine [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore degli appellati di 1/3 delle spese di primo grado e di 1/3 delle spese del secondo grado di giudizio, ponendo a carico della massa ereditaria gli oneri sostenuti per lo svolgimento delle consulenze tecniche di ufficio e le spese processuali del primo del secondo grado di giudizio nella misura dei restanti 2/3. 6. Nei confronti di questa decisione [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in due motivi. 7. Hanno resistito con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 8. In prossimità dell’udienza, [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1.-Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce la falsa applicazione di legge ex art. 360 comma 1, n. 3 c.p.c., in relazione agli artt.769 e 682 c.c. Secondo il ricorrente la Corte territoriale avrebbe errato là dove ha ritenuto la donazione fatta in suo favore in conto di legittima anziché in conto di disponibile, con espressa dispensa del legittimario dall'onere dell'imputazione per volontà dei donanti. L'impugnata pronuncia è altresì erronea nel punto in cui ha ritenuto che tale donazione fosse una manifestazione chiara e univoca della volontà dei donanti di disporre di parte della quota di legittima del loro patrimonio in favore del figlio Umberto per il tempo successivo alla loro morte, applicando ad un contratto tra vivi quale la donazione la disciplina delle disposizioni testamentarie. 2.-Con il secondo motivo si lamenta la falsa applicazione di legge ex art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione all'art . 91 c .p.c., contestando l'applicazione del principio della soccombenza parziale disposta a carico del ricorrente nella misura di 1/3 delle spese del primo e del secondo grado di giudizio e chiedendo l'applicazione del generale principio in virtù del quale nei procedimenti di divisione giudiziale le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti. 3. –Il controricorrente [OSCURATO:PERSONA] contesta la fondatezza del proposto ricorso per c assazione per difetto dell a domanda riconvenzionale che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto proporre, nel termine perentorio di 20 gg. antecedente la prima udienza di comparizione, per rivendicare una quota della disponibile devoluta integralmente alla sorella Rosa, imputando a detta disponibile anziché alla legittima il valore del lastrico solare ricevuto in donazione. Evidenzia il controricorrente che nel giudizio di primo grado la donazione del lastrico solare a [OSCURATO:PERSONA] veniva indicata come effettuata in conto di legittima; che il convenuto non si costituiva nel termine di 20 giorni prima dell'udienza di comparizione; che – a volere ritenere la sua contestazione quale eccezione riconvenzionale – lo stesso non si costituiva nemmeno entro il termine del 20/03/2002, assegnato ai convenuti per sollevare eccezioni non rilevabili d'ufficio; che secondo la giurisprudenza di legittimità intema di giudizio di divisione ereditaria la deduzione del fatto che un condividente è tenuto alla collazione di un bene donato costituisceeccezione in senso proprio , soggetta alle preclusioni di cui all'art.167 secondo comma c. p . c. 4.- [OSCURATO:PERSONA], rilevato che le questioni di diritto successorio poste dal ricorrente e quelle di carattere procedurale avanzate dal controricorrente non hanno immediata evidenza decisoria, anche per l’assenza di orientamenti giurisprudenziali consolidati al riguardo, e che le stesse meritino l’approfondimento che può essere garantito dal ricorso alla pubblica udienza, delibera il rinvio della causa a nuovo ruolo per la fissazione di pubblica udienza. P.Q.M. La Corte rinvia
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