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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 30 marzo 2026

Cassazione n. 07718/2026

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ORDINANZAsul ricorso 27167-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoANTONELLO BRUNO;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA2026CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistente con mandato –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.);- intimata -avverso la sentenza n. 206/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE,depositata il 20/02/2020 R.G.N. 1288/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27167/2020Numero sezionale 693/2026Numero di raccolta generale 7718/2026Data pubblicazione 30/03/2026RILEVATO CHELa Corte d’appello di Lecce riformava parzialmente lapronuncia di primo grado e, per quanto qui rileva,respingeva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] un avviso di addebito emesso dell’Inps e aventead oggetto il recupero di contributi agricoli, per€5.636,75, laddove accoglieva l’opposizione ad altroavviso di addebito per €10.473,37.Secondo la Corte d’appello, era infondata la deduzione diPerrone per cui l’Inps aveva escluso le agevolazionicontributive previste per le zone svantaggiate; inoltre,era infondata la pretesa dello stesso Perrone di riferirel’obbligo contributivo all’orario ridotto applicato aglioperai agricoli a tempo determinato, anziché all’orario atempo pieno.

La Corte compensava poi le spese dei duegradi del giudizio per 1/3 e condannava Perrone per ilrestante 2/3.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tremotivi.L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi aconferire procura in calce al ricorso.Il concessionario per la riscossione, [OSCURATO:PERSONA].p.a., è rimasto intimato.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione degli artt.39 Cost., 1 d.l.Numero registro generale 27167/2020Numero sezionale 693/2026Numero di raccolta generale 7718/2026Data pubblicazione 30/03/2026n.2/06, 20 d.lgs. n.375/93, 1 l. n.389/89, 5, co.4 d.l.n.510/96, 28 CCNL 10.7.2002, 28 CCNL 6.7.2006, 19C.P.L. della Provincia di Brindisi del 20.9.2004, delladelibera CIPE n.42/2000 e dell’art.115 c.p.c., per averela Corte d’appello escluso che spettassero le agevolazionicontributive correlate alle zone svantaggiate.Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione degli artt.10, 14, 27, 30,40, 45 CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Florovivaisti del [OSCURATO:DATA_NASCITA],3 C.P.L.

Provincia di Brindisi del 29.10.1994, 3 e 16 d.lgs.n.66/03, nonché delle direttive comunitarie n.93/104/CEe 2000/34/CE, del decreto interministeriale 28.12.1995,dell’art.5, co.4 d.l. n.510/96 e dell’art.115 c.p.c., peravere la Corte d’appello escluso la parametrazionedell’obbligo contributivo all’orario ridotto praticato.Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c.,per averlo la Corte d’appello condannato al pagamentodi 2/3 di spese di lite, nonostante egli fosse parzialmentevittorioso anziché parzialmente soccombente: il valoredell’avviso di addebito oggetto della reiezionedell’opposizione era inferiore al valore economicodell’avviso di addebito oggetto dell’accoglimento.Il primo motivo è inammissibile.La Corte ha fondato la sua decisione su tre autonomeragioni: a) non risultava dagli atti di causa che l’Inpsavesse chiesto la maggiore contribuzione escludendo leagevolazioni contributive connesse alle zonesvantaggiate secondo la l. n.67/88; b) l’odiernoricorrente non aveva provato le condizioni per fruire ditali agevolazioni; c) esse non spettavano comunque,Numero registro generale 27167/2020Numero sezionale 693/2026Numero di raccolta generale 7718/2026Data pubblicazione 30/03/2026avendo l’odierno ricorrente applicato retribuzioni inferioria quelle dovute secondo il contratto provinciale di lavoro.Il motivo attacca in modo inammissibile la prima e laseconda ratio, con ciò rendendo inammissibile per difettod’interesse l’esame della fondatezza della censura sullaterza ratio (Cass.11493/18, Cass.5102/24).In particolare, quanto alla ratio sub a), il motivo deduceche sarebbe stato pacifico da parte dell’Inps, alla lucedelle sue difese, che l’avviso di addebito escludeva leagevolazioni previste per le zone svantaggiate.

Il motivoè inammissibile per difetto di specificità, poiché nonviene riportata in modo compiuto la difesa dell’Inps dacui risulterebbe il fatto pacifico, limitandosi il motivo atrascrivere un brano dell’atto d’appello dell’Inps dalquale non emerge alcuna specifica ammissione riferitaalle zone svantaggiate.

Il motivo, poi, richiamando ildoc.3, richiama in realtà una deduzione difensiva,anziché un fatto storico omesso e decisivo; quanto allaratio sub b), il motivo deduce che sarebbe dimostrata incausa, alla luce di produzioni documentali nei gradi dimerito, l’ubicazione dell’azienda in un’area classificatasvantaggiata.

Il motivo è inammissibile poiché censuraun apprezzamento di fatto svolto dalla Corte d’appello,la quale ha invece escluso la prova sulle condizioninecessarie e fruire delle agevolazioni per le zonesvantaggiate.

Né il motivo confuta l’affermazione dellaCorte d’appello adducendo specifici fatti decisivi omessi,idonei a sovvertire l’apprezzamento del collegiod’appello, limitandosi a invocare documenti senza nullaargomentare in punto di loro decisività.Il secondo motivo è infondato.Numero registro generale 27167/2020Numero sezionale 693/2026Numero di raccolta generale 7718/2026Data pubblicazione 30/03/2026Con esso si contesta il diritto dell'INPS a calcolare lacontribuzione sulla base del salario giornaliero riferito a6,50 ore piuttosto che al minore orario svoltoeffettivamente.Sul punto, questa Corte (Cass.23613/21, Cass.1061/25)ha affermato che il richiamo all'orario ordinario di lavoroindicato dal contratto collettivo ai fini del calcolo delminimale contributivo costituisce un parametro legaleindisponibile e l'orario di lavoro su cui si parametra ilminimale contributivo (di 39 ore) e la disciplina dei minimi salariali di area non tollerano decrementiretributivi neanche derivanti da riduzioni di orario dilavoro pattuiti tra le parti del rapporto di lavoro, mentre,nel caso di specie, si pretende, attraverso la riduzione intermini d'orario, di incidere sul calcolo dellacontribuzione senza neanche allegare la concretasussistenza di contratti part time e basando l'assunto sudi una interpretazione delle previsioni del c.c.n.l. del6.7.2006, la quale implica l'applicazione di disposizionitransitorie valevoli per concrete e storicamenterealizzate situazioni di cui non si occupa specificamentela sentenza.Peraltro, gli accordi di riallineamento cui ha riguardol’art.27 CCNL erano comunque invalidi, secondoconsolidato orientamento di questa Corte (v. ancoraCass.1061/25, Cass.24635/23, Cass.28292/19).Il terzo motivo è fondato.La pretesa dell’Inps, veicolata da due avvisi di addebito,sottende una domanda articolata in più capi.

L’odiernoricorrente è risultato vittorioso – a mezzo di azione diaccertamento negativo – sulla domanda di maggiorNumero registro generale 27167/2020Numero sezionale 693/2026Numero di raccolta generale 7718/2026Data pubblicazione 30/03/2026valore economico, pari a €10.473,37, e quindi deveconsiderarsi parzialmente vittorioso anzichéparzialmente soccombente, in ragione dell’esitocomplessivo della lite.Questa Corte ha affermato che in caso di accoglimentoparziale della domanda articolata in più capi il giudicepuò, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o inparte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, maquesta non può essere condannata neppureparzialmente a rifondere le spese della controparte,nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca perla parte di domanda rigettata o per le altre domanderespinte (Cass.13212/23).Poiché la sentenza impugnata ha invece posto l’obbligodi pagamento delle spese, seppur parziale, il capo allaparte parzialmente vittoriosa, la stessa va cassata, nonessendosi attenuta al suesposto principio, con rinvio allaCorte d’appello di Lecce per una nuova liquidazione dellespese dei pregressi gradi, nonché delle spese delpresente giudizio di cassazione.P.q.m.La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e, respinti irestanti, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, indiversa composizione, anche per le spese di lite delpresente giudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale dell’11.2.26La PresidenteLucia Esposito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso 27167-2020 proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocatoANTONELLO BRUNO;- ricorrente -controI.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in personadel legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagliavvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], ANTONIETTA2026CORETTI, [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO;- resistente con mandato –nonché contro[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.);- intimata -avverso la sentenza n. 206/2020 della CORTE D'APPELLO di LECCE,depositata il 20/02/2020 R.G.N. 1288/2015;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del11/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 27167/2020Numero sezionale 693/2026Numero di raccolta generale 7718/2026Data pubblicazione 30/03/2026RILEVATO CHELa Corte d’appello di Lecce riformava parzialmente lapronuncia di primo grado e, per quanto qui rileva,respingeva l’opposizione proposta da [OSCURATO:PERSONA] un avviso di addebito emesso dell’Inps e aventead oggetto il recupero di contributi agricoli, per€5.636,75, laddove accoglieva l’opposizione ad altroavviso di addebito per €10.473,37.Secondo la Corte d’appello, era infondata la deduzione diPerrone per cui l’Inps aveva escluso le agevolazionicontributive previste per le zone svantaggiate; inoltre,era infondata la pretesa dello stesso Perrone di riferirel’obbligo contributivo all’orario ridotto applicato aglioperai agricoli a tempo determinato, anziché all’orario atempo pieno. La Corte compensava poi le spese dei duegradi del giudizio per 1/3 e condannava Perrone per ilrestante 2/3.Avverso la sentenza, [OSCURATO:PERSONA] ricorre per tremotivi.L’Inps non ha svolto attività difensiva, limitandosi aconferire procura in calce al ricorso.Il concessionario per la riscossione, [OSCURATO:PERSONA].p.a., è rimasto intimato.In sede di odierna adunanza camerale, il collegioriservava il termine di 60 giorni per il deposito delpresente provvedimento.RITENUTO CHECon il primo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione degli artt.39 Cost., 1 d.l.Numero registro generale 27167/2020Numero sezionale 693/2026Numero di raccolta generale 7718/2026Data pubblicazione 30/03/2026n.2/06, 20 d.lgs. n.375/93, 1 l. n.389/89, 5, co.4 d.l.n.510/96, 28 CCNL 10.7.2002, 28 CCNL 6.7.2006, 19C.P.L. della Provincia di Brindisi del 20.9.2004, delladelibera CIPE n.42/2000 e dell’art.115 c.p.c., per averela Corte d’appello escluso che spettassero le agevolazionicontributive correlate alle zone svantaggiate.Con il secondo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione degli artt.10, 14, 27, 30,40, 45 CCNL [OSCURATO:PERSONA] e Florovivaisti del [OSCURATO:DATA_NASCITA],3 C.P.L. Provincia di Brindisi del 29.10.1994, 3 e 16 d.lgs.n.66/03, nonché delle direttive comunitarie n.93/104/CEe 2000/34/CE, del decreto interministeriale 28.12.1995,dell’art.5, co.4 d.l. n.510/96 e dell’art.115 c.p.c., peravere la Corte d’appello escluso la parametrazionedell’obbligo contributivo all’orario ridotto praticato.Con il terzo motivo di ricorso, [OSCURATO:PERSONA] deduceviolazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 c.p.c.,per averlo la Corte d’appello condannato al pagamentodi 2/3 di spese di lite, nonostante egli fosse parzialmentevittorioso anziché parzialmente soccombente: il valoredell’avviso di addebito oggetto della reiezionedell’opposizione era inferiore al valore economicodell’avviso di addebito oggetto dell’accoglimento.Il primo motivo è inammissibile.La Corte ha fondato la sua decisione su tre autonomeragioni: a) non risultava dagli atti di causa che l’Inpsavesse chiesto la maggiore contribuzione escludendo leagevolazioni contributive connesse alle zonesvantaggiate secondo la l. n.67/88; b) l’odiernoricorrente non aveva provato le condizioni per fruire ditali agevolazioni; c) esse non spettavano comunque,Numero registro generale 27167/2020Numero sezionale 693/2026Numero di raccolta generale 7718/2026Data pubblicazione 30/03/2026avendo l’odierno ricorrente applicato retribuzioni inferioria quelle dovute secondo il contratto provinciale di lavoro.Il motivo attacca in modo inammissibile la prima e laseconda ratio, con ciò rendendo inammissibile per difettod’interesse l’esame della fondatezza della censura sullaterza ratio (Cass.11493/18, Cass.5102/24).In particolare, quanto alla ratio sub a), il motivo deduceche sarebbe stato pacifico da parte dell’Inps, alla lucedelle sue difese, che l’avviso di addebito escludeva leagevolazioni previste per le zone svantaggiate. Il motivoè inammissibile per difetto di specificità, poiché nonviene riportata in modo compiuto la difesa dell’Inps dacui risulterebbe il fatto pacifico, limitandosi il motivo atrascrivere un brano dell’atto d’appello dell’Inps dalquale non emerge alcuna specifica ammissione riferitaalle zone svantaggiate. Il motivo, poi, richiamando ildoc.3, richiama in realtà una deduzione difensiva,anziché un fatto storico omesso e decisivo; quanto allaratio sub b), il motivo deduce che sarebbe dimostrata incausa, alla luce di produzioni documentali nei gradi dimerito, l’ubicazione dell’azienda in un’area classificatasvantaggiata. Il motivo è inammissibile poiché censuraun apprezzamento di fatto svolto dalla Corte d’appello,la quale ha invece escluso la prova sulle condizioninecessarie e fruire delle agevolazioni per le zonesvantaggiate. Né il motivo confuta l’affermazione dellaCorte d’appello adducendo specifici fatti decisivi omessi,idonei a sovvertire l’apprezzamento del collegiod’appello, limitandosi a invocare documenti senza nullaargomentare in punto di loro decisività.Il secondo motivo è infondato.Numero registro generale 27167/2020Numero sezionale 693/2026Numero di raccolta generale 7718/2026Data pubblicazione 30/03/2026Con esso si contesta il diritto dell'INPS a calcolare lacontribuzione sulla base del salario giornaliero riferito a6,50 ore piuttosto che al minore orario svoltoeffettivamente.Sul punto, questa Corte (Cass.23613/21, Cass.1061/25)ha affermato che il richiamo all'orario ordinario di lavoroindicato dal contratto collettivo ai fini del calcolo delminimale contributivo costituisce un parametro legaleindisponibile e l'orario di lavoro su cui si parametra ilminimale contributivo (di 39 ore) e la disciplina dei minimi salariali di area  non tollerano decrementiretributivi neanche derivanti da riduzioni di orario dilavoro pattuiti tra le parti del rapporto di lavoro, mentre,nel caso di specie, si pretende, attraverso la riduzione intermini d'orario, di incidere sul calcolo dellacontribuzione senza neanche allegare la concretasussistenza di contratti part time e basando l'assunto sudi una interpretazione delle previsioni del c.c.n.l. del6.7.2006, la quale implica l'applicazione di disposizionitransitorie valevoli per concrete e storicamenterealizzate situazioni di cui non si occupa specificamentela sentenza.Peraltro, gli accordi di riallineamento cui ha riguardol’art.27 CCNL erano comunque invalidi, secondoconsolidato orientamento di questa Corte (v. ancoraCass.1061/25, Cass.24635/23, Cass.28292/19).Il terzo motivo è fondato.La pretesa dell’Inps, veicolata da due avvisi di addebito,sottende una domanda articolata in più capi. L’odiernoricorrente è risultato vittorioso – a mezzo di azione diaccertamento negativo – sulla domanda di maggiorNumero registro generale 27167/2020Numero sezionale 693/2026Numero di raccolta generale 7718/2026Data pubblicazione 30/03/2026valore economico, pari a €10.473,37, e quindi deveconsiderarsi parzialmente vittorioso anzichéparzialmente soccombente, in ragione dell’esitocomplessivo della lite.Questa Corte ha affermato che in caso di accoglimentoparziale della domanda articolata in più capi il giudicepuò, ai sensi dell'art. 92 c.p.c., compensare in tutto o inparte le spese sostenute dalla parte vittoriosa, maquesta non può essere condannata neppureparzialmente a rifondere le spese della controparte,nonostante l'esistenza di una soccombenza reciproca perla parte di domanda rigettata o per le altre domanderespinte (Cass.13212/23).Poiché la sentenza impugnata ha invece posto l’obbligodi pagamento delle spese, seppur parziale, il capo allaparte parzialmente vittoriosa, la stessa va cassata, nonessendosi attenuta al suesposto principio, con rinvio allaCorte d’appello di Lecce per una nuova liquidazione dellespese dei pregressi gradi, nonché delle spese delpresente giudizio di cassazione.P.q.m.La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso e, respinti irestanti, cassa la sentenza impugnata in relazione almotivo accolto, e rinvia alla Corte d’appello di Lecce, indiversa composizione, anche per le spese di lite delpresente giudizio di cassazione.Roma, deciso all’adunanza camerale dell’11.2.26La PresidenteLucia Esposito   
Sentenza Cassazione n. 07718/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris