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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 29 settembre 2021

Cassazione n. 37106/2021

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA].

Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale del Riesame di Messina, in data 17 maggio 2021, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale la Corte d'appello di Messina aveva rigettato l'istanza di sostituzione, con gli arresti domiciliari, della misura della custodia cautelare in carcere, misura applicata al Ruvolo in relazione ad addebito di associazione a delinquere e di plurimi furti in abitazione (costituenti reati fine) ed altri furti. [OSCURATO:PERSONA] adìto ha, in particolare, respinto la sollecitazione difensiva a sottoporre il prevenuto alla custodia domestica sul rilievo che le condotte criminose addebitate al Ruvolo, oltretutto caratterizzate dall'imputazione associativa (a lui addebitata con ruolo qualificato), destavano grave allarme sociale e denotavano una spiccata professionalità e spregiudicatezza, sì da rendere del tutto ininfluente il tempo decorso dalla sottoposizione del prevenuto alla misura inframuraria.

2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Ruvolo, con atto articolato in un unico motivo, nel quale egli denuncia vizio di motivazione in riferimento alle esigenze cautelari e all'adeguatezza dell'estrema misura cautelare.

In proposito il deducente osserva che il Collegio adìto non ha valorizzato adeguatamente il decorso del tempo, sebbene il prevenuto sia sottoposto a misura inframuraria da ben tre anni; dovevano poi essere adeguatamente valutati l'età del Ruvolo (soggetto sessantacinquenne), le sue condizioni di salute (ha perso la vista da un occhio) e il fatto che egli ha reso confessione avanti il Tribunale del Riesame, ciò che denota la sua resipiscenza e, conseguentemente, l'affievolimento delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso é infondato, rasentando anzi la manifesta infondatezza.

Invero, in relazione a tutti gli elementi addotti dal ricorrente a sostegno della richiesta di sostituzione della misura cautelare, il Tribunale del Riesame ha fornito adeguata risposta, evidenziando in primo luogo la particolare gravità dei fatti ascritti (deponenti per una rilevante caratura criminale dell'odierno ricorrente) e la pessima biografia penale del Ruvolo, che ha precedenti plurimi per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, oltre ad essere stato sottoposto a misura di prevenzione di cui non rispettava le prescrizioni, ciò che é stato correttamente ritenuto rilevante ai fini della prognosi di adeguatezza di una misura cautelare fiduciaria.

In tale quadro, secondo il Collegio adito, l'età e le condizioni di salute del Ruvolo non risultano in alcun modo ostative alla permanenza in carcere, né é in alcun modo indicativa in tal senso la decisione di confessare gli addebiti dopo la condanna in secondo grado.

Perciò, in assenza di ulteriori elementi deponenti per l'affievolimento delle esigenze cautelari a carico del prevenuto, il mero decorso del tempo non può assumere rilievo ai fini della sostituzione in mitius della misura cautelare carceraria: é noto e pacifico che, in tema di esigenze cautelari, il tempo decorso dall'applicazione della misura non può essere posto da solo a base di un giudizio di attenuazione delle stesse, tale da giustificare la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ma costituisce soltanto un dato di novità valutabile insieme ad altri elementi idonei ad indurre un mutamento della complessiva situazione relativa allo status libertatis (Sez. 3, Sentenza n. 23424 del 15/05/2001, Mannino, Rv. 219527; Sez. 2, Sentenza n. 45213 del 08/11/2007, Lombardo, Rv. 238518; Sez. 1, Sentenza n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832; Sez. 1, Sentenza n. 19818 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139).

2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Va inoltre disposta, in relazione allo stato di detenzione del ricorrente, la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente, a cura della Cancelleria, affinché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp.att. del cod.proc.pen..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen..

Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] e e estens

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilita' del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] difensore è presente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale del Riesame di Messina, in data 17 maggio 2021, ha rigettato l'appello proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso il provvedimento con il quale la Corte d'appello di Messina aveva rigettato l'istanza di sostituzione, con gli arresti domiciliari, della misura della custodia cautelare in carcere, misura applicata al Ruvolo in relazione ad addebito di associazione a delinquere e di plurimi furti in abitazione (costituenti reati fine) ed altri furti. [OSCURATO:PERSONA] adìto ha, in particolare, respinto la sollecitazione difensiva a sottoporre il prevenuto alla custodia domestica sul rilievo che le condotte criminose addebitate al Ruvolo, oltretutto caratterizzate dall'imputazione associativa (a lui addebitata con ruolo qualificato), destavano grave allarme sociale e denotavano una spiccata professionalità e spregiudicatezza, sì da rendere del tutto ininfluente il tempo decorso dalla sottoposizione del prevenuto alla misura inframuraria. 2. Avverso la prefata ordinanza ricorre il Ruvolo, con atto articolato in un unico motivo, nel quale egli denuncia vizio di motivazione in riferimento alle esigenze cautelari e all'adeguatezza dell'estrema misura cautelare. In proposito il deducente osserva che il Collegio adìto non ha valorizzato adeguatamente il decorso del tempo, sebbene il prevenuto sia sottoposto a misura inframuraria da ben tre anni; dovevano poi essere adeguatamente valutati l'età del Ruvolo (soggetto sessantacinquenne), le sue condizioni di salute (ha perso la vista da un occhio) e il fatto che egli ha reso confessione avanti il Tribunale del Riesame, ciò che denota la sua resipiscenza e, conseguentemente, l'affievolimento delle esigenze cautelari. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso é infondato, rasentando anzi la manifesta infondatezza. Invero, in relazione a tutti gli elementi addotti dal ricorrente a sostegno della richiesta di sostituzione della misura cautelare, il Tribunale del Riesame ha fornito adeguata risposta, evidenziando in primo luogo la particolare gravità dei fatti ascritti (deponenti per una rilevante caratura criminale dell'odierno ricorrente) e la pessima biografia penale del Ruvolo, che ha precedenti plurimi per reati contro il patrimonio e in materia di stupefacenti, oltre ad essere stato sottoposto a misura di prevenzione di cui non rispettava le prescrizioni, ciò che é stato correttamente ritenuto rilevante ai fini della prognosi di adeguatezza di una misura cautelare fiduciaria. In tale quadro, secondo il Collegio adito, l'età e le condizioni di salute del Ruvolo non risultano in alcun modo ostative alla permanenza in carcere, né é in alcun modo indicativa in tal senso la decisione di confessare gli addebiti dopo la condanna in secondo grado. Perciò, in assenza di ulteriori elementi deponenti per l'affievolimento delle esigenze cautelari a carico del prevenuto, il mero decorso del tempo non può assumere rilievo ai fini della sostituzione in mitius della misura cautelare carceraria: é noto e pacifico che, in tema di esigenze cautelari, il tempo decorso dall'applicazione della misura non può essere posto da solo a base di un giudizio di attenuazione delle stesse, tale da giustificare la sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, ma costituisce soltanto un dato di novità valutabile insieme ad altri elementi idonei ad indurre un mutamento della complessiva situazione relativa allo status libertatis (Sez. 3, Sentenza n. 23424 del 15/05/2001, Mannino, Rv. 219527; Sez. 2, Sentenza n. 45213 del 08/11/2007, Lombardo, Rv. 238518; Sez. 1, Sentenza n. 24897 del 10/05/2013, Sisti, Rv. 255832; Sez. 1, Sentenza n. 19818 del 23/03/2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 273139). 2. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va inoltre disposta, in relazione allo stato di detenzione del ricorrente, la trasmissione del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario competente, a cura della Cancelleria, affinché provveda a quanto stabilito dall'art. 94, comma 1-ter, disp.att. del cod.proc.pen.. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.att. cod.proc.pen.. Così deciso in Roma il 29 settembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] e e estens
Sentenza Cassazione n. 37106/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris