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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 ottobre 2023

Cassazione n. 06462/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 30462/23 Rilevato che con sentenza in data 24 maggio 2023 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza in data 12 settembre 2022 del GUP del Tribunale di Taranto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006; Rilevato che il ricorrente ha eccepito la mancanza assoluta di motivazione; Considerato che il ricorrente non si è confrontato affatto con la decisione impugnata dove si è riprodotto il calcolo della pena formulato in primo grado, dimostrando che era corretto: la pena base di anni 2 di reclusione è stata ridotta prima per le attenuanti generiche e poi per il rito a mesi 10 e giorni 20 di reclusione; Rilevato che si tratta di pena legale; Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna'llit ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/05/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]'; RG 30462/23 Rilevato che con sentenza in data 24 maggio 2023 la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la sentenza in data 12 settembre 2022 del GUP del Tribunale di Taranto che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alle pene di legge per il reato dell'art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006; Rilevato che il ricorrente ha eccepito la mancanza assoluta di motivazione; Considerato che il ricorrente non si è confrontato affatto con la decisione impugnata dove si è riprodotto il calcolo della pena formulato in primo grado, dimostrando che era corretto: la pena base di anni 2 di reclusione è stata ridotta prima per le attenuanti generiche e poi per il rito a mesi 10 e giorni 20 di reclusione; Rilevato che si tratta di pena legale; Ritenuto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile e rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna'llit ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 06462/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris