Torna alla ricerca
Corte di giustizia UEsentenza

Corte di giustizia UE n. 269/2025

ECLI:EU:C:2025:860
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62025CO0270(01)

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE

29 ottobre 2025 ( *1 ) «Impugnazione – Intervento – Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Interesse alla soluzione della controversia – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche del ricorrente – Richiedente l’intervento nominativamente menzionata, in quanto società detenuta e poi precedentemente detenuta da tale ricorrente, nella motivazione sottesa alle misure restrittive adottate nei confronti di quest’ultimo – Incidenza di tali misure sulla richiedente l’intervento – Ammissione» Nella causa C‑270/25 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’8 aprile 2025,

[OSCURATO:PERSONA]

, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svizzera), rappresentato da H. Bajer-Pellet, A. Beauchemin, A. Miron, D. Müller, avocats, e C. Zatschler, SC, assistiti da Y. Shumilov, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da B. Driessen, P. Mahnič e S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuto in primo grado, Commissione europea , rappresentata da M. Carpus-Carcea e L. Puccio, in qualità di agenti, interveniente in primo grado,

IL PRESIDENTE DELLA CORTE,

vista la proposta di O. Spineanu-Matei, giudice relatrice, sentito l’avvocato generale A. Biondi, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑271/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2025:47 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto a far annullare, in primo luogo, la decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2022, L 80, pag. 31 ), e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2022, L 80, pag. 1 ), in secondo luogo, la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2022, L 239, pag. 149 ), e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2022, L 239, pag. 1 ), e, in terzo luogo, la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2023, L 75 I, pag. 134), e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2023, L 75 I, pag. 1), nei limiti in cui tutti tali atti (in prosieguo, congiuntamente, gli «atti controversi») inseriscono e mantengono il suo nome negli elenchi allegati a detti atti. 2 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 14 luglio 2025, la EuroChem Group AG (in prosieguo: la «EuroChem») ha chiesto, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 130 del regolamento di procedura della Corte, di essere ammessa a intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 3 Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 5 agosto 2025, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla Corte che, a suo avviso, l’istanza di intervento della EuroChem doveva essere accolta. 4 Con lettere depositate rispettivamente il 18 luglio 2025 e il 5 agosto 2025, il Consiglio dell’Unione Europea e la Commissione europea hanno chiesto alla Corte di respingere l’istanza di intervento della EuroChem.

Sull’istanza di intervento 5 Ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ogni persona che possa dimostrare di avere un interesse alla soluzione di una controversia sottoposta alla Corte, diversa dalle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione europea o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra, può intervenire in detta controversia. 6 Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi di tale disposizione, deve essere definita con riferimento all’oggetto della controversia ed essere intesa come un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come un interesse rispetto ai motivi o agli argomenti dedotti.

Infatti, i termini «soluzione della controversia» rinviano alla decisione finale richiesta, quale può risultare dal dispositivo dell’emananda sentenza (ordinanza del presidente della Corte del 27 aprile 2023, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P , EU:C:2023:409 , punto 7 e giurisprudenza citata). 7 A tal proposito, occorre, in particolare, verificare se il soggetto che ha proposto l’istanza di intervento sia direttamente colpito dall’atto impugnato e se il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo.

In linea di principio, un interesse alla soluzione della controversia di un operatore economico può essere considerato sufficientemente diretto soltanto nella misura in cui detta soluzione sia tale da modificare la posizione giuridica di tale operatore (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 16 luglio 2020, HSBC Holdings e a./Commissione, C‑883/19 P , EU:C:2020:561 , punto 8 nonché giurisprudenza citata). 8 Tuttavia, da una giurisprudenza ben consolidata in materia di concorrenza risulta che concorrenti di un’impresa alla quale una decisione della Commissione ha attribuito un abuso di posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, la cui situazione economica è stata modificata dal comportamento in questione, hanno un interesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni relative al rigetto di un ricorso di annullamento diretto contro tale decisione [ordinanza del vicepresidente della Corte del 22 febbraio 2022, Fastweb/Commissione, C‑649/21 P(I ), EU:C:2022:171 , punto 40 e giurisprudenza citata].

Si deve ritenere che tali concorrenti abbiano, in linea di principio, un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni formulate nell’ambito di un’impugnazione proposta avverso una sentenza del Tribunale che ha statuito su un siffatto ricorso (ordinanza del presidente della Corte del 1o settembre 2022, Google e Alphabet/Commissione, C‑48/22 P , EU:C:2022:668 , punto 9 ). 9 Per analogia con tale giurisprudenza, occorre dichiarare che, nella misura in cui un operatore economico riesca a dimostrare, in un altro contesto, che l’annullamento o il mantenimento di una decisione, che è stata oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, può avere un’incidenza diretta e significativa sulla sua situazione economica, si deve ritenere, in linea di principio, che tale operatore abbia un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni formulate nell’ambito di un’impugnazione proposta avverso una sentenza del Tribunale che ha statuito su tale ricorso. 10 Nel caso di specie, la EuroChem afferma, in particolare, nella sua istanza di intervento, che essa ha un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia per il fatto di essere nominativamente menzionata nella motivazione sottesa al congelamento dei capitali e delle risorse economiche del sig. [OSCURATO:PERSONA] in ciascuno degli atti controversi e che tanto tale motivazione quanto la sentenza impugnata non avrebbero correttamente inteso la natura dei suoi rapporti giuridici con il sig. [OSCURATO:PERSONA].

Come risulterebbe, secondo la EuroChem, dalle ordinanze del 3 luglio 2024, EuroChem Group/Consiglio ( T‑293/23 , EU:T:2024:444 ), e del 21 ottobre 2024, EuroChem Group/Consiglio ( T‑1111/23 , EU:T:2024:751 ), in conseguenza di tale menzione, operatori economici dell’Unione avrebbero deciso di porre fine ai loro rapporti contrattuali con essa o di rinunciare a instaurare siffatti rapporti sebbene non sia stata oggetto di misure restrittive da parte dell’Unione. 11 A tal riguardo, occorre constatare che, nella decisione 2022/397, nel regolamento di esecuzione 2022/396, nella decisione 2022/1530 e nel regolamento di esecuzione 2022/1529, il congelamento dei capitali e delle risorse economiche del sig. [OSCURATO:PERSONA] è motivato dal fatto che, essendo tra l’altro proprietario della EuroChem, egli è considerato un «imprenditor[e] di spicco (...) che oper[a] in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia», ai sensi in particolare dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2014, L 78, pag. 16 ), come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022 ( GU 2022, L 50, pag. 1 ).

Peraltro, la decisione 2023/572 e il regolamento di esecuzione 2023/571 motivano tale congelamento indicando che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è sempre un imprenditore di spicco, ai sensi di tale disposizione, per il fatto che, in particolare, ha trasferito le sue quote della EuroChem a sua moglie e continua a beneficiare del patrimonio così trasferito. 12 Ciononostante, il fatto che la EuroChem sia menzionata nella motivazione di tali atti non è sufficiente, di per sé, a dimostrare un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia, dal momento che, a differenza del sig. [OSCURATO:PERSONA], tale società non è stata essa stessa oggetto di misure restrittive.

Pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata e degli atti controversi, come richiesto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni in sede di impugnazione, non sarebbe tale da modificare direttamente la posizione giuridica della EuroChem in relazione a tali misure. 13 Tuttavia, occorre rilevare che, ai punti 70, 71 e 77 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, nell’ambito del suo ragionamento all’esito del quale ha concluso che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era un imprenditore di spicco, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, che, costituendo il trust denominato Firstline trust e designandosi come suo beneficiario, il ricorrente ha conservato interessi economici nella EuroChem nonché in una società carbonifera, la SUEK.

Peraltro, il Tribunale ha altresì dichiarato, ai punti 98 e 102 della sentenza impugnata, che il fatto che, nel marzo 2022, la moglie del sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse divenuta la beneficiaria di tale trust non poteva essere considerato un cambiamento della situazione individuale del sig. [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui quest’ultima non poteva essere considerata una terza persona ed egli conservava, quindi, tali interessi economici a seguito di detto cambiamento di beneficiario. 14 In considerazione di tali constatazioni del Tribunale, nonché di quelle che risultano dagli atti controversi e che sono ricordate al punto 11 della presente ordinanza, si deve reputare che la EuroChem giustamente sostenga, nella sua istanza di intervento, che taluni operatori economici avevano potuto ritenere che detta società fosse di proprietà, detenuta o controllata da una persona sottoposta a misure restrittive, ossia il sig. [OSCURATO:PERSONA], e, pertanto, che l’affermazione della EuroChem, secondo la quale degli operatori hanno deciso di interrompere i loro rapporti commerciali con essa a causa del rapporto giuridico che la unisce al sig. [OSCURATO:PERSONA], sia credibile.

Pertanto, dette constatazioni hanno verosimilmente avuto un’incidenza negativa e significativa sulla situazione economica della EuroChem.

Ne consegue che la EuroChem ha un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia, nella misura in cui l’annullamento della sentenza impugnata e degli atti controversi, come richiesto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni in sede di impugnazione, consentirebbe, se del caso, di dimostrare l’esatta natura del rapporto giuridico tra essa e quest’ultimo e, quindi, di evitare che una siffatta incidenza sulla sua situazione economica si riproduca in futuro. 15 Da tutto quanto precede risulta che si deve ritenere che la EuroChem abbia dimostrato in modo giuridicamente sufficiente di avere un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] volte all’annullamento della sentenza impugnata e degli atti controversi e, pertanto, un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte nell’ambito dell’impugnazione di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 16 Ne consegue che la EuroChem dev’essere ammessa a intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del sig. [OSCURATO:PERSONA].

Sui diritti processuali dell’interveniente 17 Essendo accolta l’istanza di intervento, la EuroChem riceverà comunicazione, in applicazione dell’articolo 131, paragrafo 3, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 1, di detto regolamento, di tutti gli atti processuali notificati alle parti, in assenza di domanda di queste ultime diretta ad escludere determinati atti o documenti da detta comunicazione. 18 Inoltre, poiché tale istanza di intervento è stata presentata entro il termine di un mese previsto dall’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la EuroChem potrà, conformemente all’articolo 132, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, di quest’ultimo, presentare una memoria d’intervento nel termine di un mese decorrente dalla comunicazione di cui al punto precedente della presente ordinanza, prorogato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni previsto all’articolo 51 di detto regolamento. 19 Peraltro, la EuroChem potrà presentare osservazioni orali qualora venga fissata un’udienza di discussione.

Sulle spese 20 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa. 21 Nel caso di specie, poiché l’istanza di intervento della EuroChem è stata accolta e la presente ordinanza non pone fine al giudizio, occorre riservare le spese connesse al suo intervento.

Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede: 1) La EuroChem Group AG è ammessa a intervenire nella causa C‑270/25 P a sostegno delle conclusioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2) Una copia di tutti gli atti processuali, ad eccezione, se del caso, degli atti o dei documenti segreti o riservati che ne saranno esclusi, sarà notificata alla EuroChem Group AG a cura del cancelliere. 3) La EuroChem Group AG dispone, a decorrere dalla notifica di cui al punto 2 del presente dispositivo, di un termine di un mese, prorogato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni e decorrente dalla data di tale notifica, per presentare una memoria di intervento. 4) Le spese connesse all’intervento della EuroChem Group AG sono riservate.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62025CO0270(01) ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE 29 ottobre 2025 ( *1 ) «Impugnazione – Intervento – Articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea – Interesse alla soluzione della controversia – Misure restrittive adottate in considerazione della situazione in Ucraina – Congelamento dei capitali e delle risorse economiche del ricorrente – Richiedente l’intervento nominativamente menzionata, in quanto società detenuta e poi precedentemente detenuta da tale ricorrente, nella motivazione sottesa alle misure restrittive adottate nei confronti di quest’ultimo – Incidenza di tali misure sulla richiedente l’intervento – Ammissione» Nella causa C‑270/25 P, avente ad oggetto l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposta l’8 aprile 2025, [OSCURATO:PERSONA] , [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (Svizzera), rappresentato da H. Bajer-Pellet, A. Beauchemin, A. Miron, D. Müller, avocats, e C. Zatschler, SC, assistiti da Y. Shumilov, ricorrente, procedimento in cui le altre parti sono: Consiglio dell’Unione europea , rappresentato da B. Driessen, P. Mahnič e S. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti, convenuto in primo grado, Commissione europea , rappresentata da M. Carpus-Carcea e L. Puccio, in qualità di agenti, interveniente in primo grado, IL PRESIDENTE DELLA CORTE, vista la proposta di O. Spineanu-Matei, giudice relatrice, sentito l’avvocato generale A. Biondi, ha emesso la seguente Ordinanza 1 Con la sua impugnazione, il sig. [OSCURATO:PERSONA] chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 22 gennaio 2025, [OSCURATO:PERSONA]/Consiglio (T‑271/22; in prosieguo: la «sentenza impugnata», EU:T:2025:47 ), con la quale quest’ultimo ha respinto il suo ricorso volto a far annullare, in primo luogo, la decisione (PESC) 2022/397 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2022, L 80, pag. 31 ), e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/396 del Consiglio, del 9 marzo 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2022, L 80, pag. 1 ), in secondo luogo, la decisione (PESC) 2022/1530 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2022, L 239, pag. 149 ), e il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1529 del Consiglio, del 14 settembre 2022, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2022, L 239, pag. 1 ), e, in terzo luogo, la decisione (PESC) 2023/572 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che modifica la decisione 2014/145/PESC, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2023, L 75 I, pag. 134), e il regolamento di esecuzione (UE) 2023/571 del Consiglio, del 13 marzo 2023, che attua il regolamento (UE) n. 269/2014 concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2023, L 75 I, pag. 1), nei limiti in cui tutti tali atti (in prosieguo, congiuntamente, gli «atti controversi») inseriscono e mantengono il suo nome negli elenchi allegati a detti atti. 2 Con atto depositato presso la cancelleria della Corte il 14 luglio 2025, la EuroChem Group AG (in prosieguo: la «EuroChem») ha chiesto, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea e dell’articolo 130 del regolamento di procedura della Corte, di essere ammessa a intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 3 Con lettera depositata presso la cancelleria della Corte il 5 agosto 2025, il sig. [OSCURATO:PERSONA] ha comunicato alla Corte che, a suo avviso, l’istanza di intervento della EuroChem doveva essere accolta. 4 Con lettere depositate rispettivamente il 18 luglio 2025 e il 5 agosto 2025, il Consiglio dell’Unione Europea e la Commissione europea hanno chiesto alla Corte di respingere l’istanza di intervento della EuroChem. Sull’istanza di intervento 5 Ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, ogni persona che possa dimostrare di avere un interesse alla soluzione di una controversia sottoposta alla Corte, diversa dalle cause fra Stati membri, fra istituzioni dell’Unione europea o fra Stati membri da una parte e istituzioni dell’Unione dall’altra, può intervenire in detta controversia. 6 Secondo una giurisprudenza costante, la nozione di «interesse alla soluzione della controversia», ai sensi di tale disposizione, deve essere definita con riferimento all’oggetto della controversia ed essere intesa come un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni stesse, e non come un interesse rispetto ai motivi o agli argomenti dedotti. Infatti, i termini «soluzione della controversia» rinviano alla decisione finale richiesta, quale può risultare dal dispositivo dell’emananda sentenza (ordinanza del presidente della Corte del 27 aprile 2023, EUIPO/Nowhere, C‑337/22 P , EU:C:2023:409 , punto 7 e giurisprudenza citata). 7 A tal proposito, occorre, in particolare, verificare se il soggetto che ha proposto l’istanza di intervento sia direttamente colpito dall’atto impugnato e se il suo interesse alla soluzione della controversia sia certo. In linea di principio, un interesse alla soluzione della controversia di un operatore economico può essere considerato sufficientemente diretto soltanto nella misura in cui detta soluzione sia tale da modificare la posizione giuridica di tale operatore (v., in tal senso, ordinanza del presidente della Corte del 16 luglio 2020, HSBC Holdings e a./Commissione, C‑883/19 P , EU:C:2020:561 , punto 8 nonché giurisprudenza citata). 8 Tuttavia, da una giurisprudenza ben consolidata in materia di concorrenza risulta che concorrenti di un’impresa alla quale una decisione della Commissione ha attribuito un abuso di posizione dominante, ai sensi dell’articolo 102 TFUE, la cui situazione economica è stata modificata dal comportamento in questione, hanno un interesse ad intervenire a sostegno delle conclusioni relative al rigetto di un ricorso di annullamento diretto contro tale decisione [ordinanza del vicepresidente della Corte del 22 febbraio 2022, Fastweb/Commissione, C‑649/21 P(I ), EU:C:2022:171 , punto 40 e giurisprudenza citata]. Si deve ritenere che tali concorrenti abbiano, in linea di principio, un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni formulate nell’ambito di un’impugnazione proposta avverso una sentenza del Tribunale che ha statuito su un siffatto ricorso (ordinanza del presidente della Corte del 1o settembre 2022, Google e Alphabet/Commissione, C‑48/22 P , EU:C:2022:668 , punto 9 ). 9 Per analogia con tale giurisprudenza, occorre dichiarare che, nella misura in cui un operatore economico riesca a dimostrare, in un altro contesto, che l’annullamento o il mantenimento di una decisione, che è stata oggetto di un ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale, può avere un’incidenza diretta e significativa sulla sua situazione economica, si deve ritenere, in linea di principio, che tale operatore abbia un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni formulate nell’ambito di un’impugnazione proposta avverso una sentenza del Tribunale che ha statuito su tale ricorso. 10 Nel caso di specie, la EuroChem afferma, in particolare, nella sua istanza di intervento, che essa ha un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia per il fatto di essere nominativamente menzionata nella motivazione sottesa al congelamento dei capitali e delle risorse economiche del sig. [OSCURATO:PERSONA] in ciascuno degli atti controversi e che tanto tale motivazione quanto la sentenza impugnata non avrebbero correttamente inteso la natura dei suoi rapporti giuridici con il sig. [OSCURATO:PERSONA]. Come risulterebbe, secondo la EuroChem, dalle ordinanze del 3 luglio 2024, EuroChem Group/Consiglio ( T‑293/23 , EU:T:2024:444 ), e del 21 ottobre 2024, EuroChem Group/Consiglio ( T‑1111/23 , EU:T:2024:751 ), in conseguenza di tale menzione, operatori economici dell’Unione avrebbero deciso di porre fine ai loro rapporti contrattuali con essa o di rinunciare a instaurare siffatti rapporti sebbene non sia stata oggetto di misure restrittive da parte dell’Unione. 11 A tal riguardo, occorre constatare che, nella decisione 2022/397, nel regolamento di esecuzione 2022/396, nella decisione 2022/1530 e nel regolamento di esecuzione 2022/1529, il congelamento dei capitali e delle risorse economiche del sig. [OSCURATO:PERSONA] è motivato dal fatto che, essendo tra l’altro proprietario della EuroChem, egli è considerato un «imprenditor[e] di spicco (...) che oper[a] in settori economici che costituiscono una notevole fonte di reddito per il governo della Russia», ai sensi in particolare dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145/PESC del Consiglio, del 17 marzo 2014, concernente misure restrittive relative ad azioni che compromettono o minacciano l’integrità territoriale, la sovranità e l’indipendenza dell’Ucraina ( GU 2014, L 78, pag. 16 ), come modificata dalla decisione (PESC) 2022/329 del Consiglio, del 25 febbraio 2022 ( GU 2022, L 50, pag. 1 ). Peraltro, la decisione 2023/572 e il regolamento di esecuzione 2023/571 motivano tale congelamento indicando che il sig. [OSCURATO:PERSONA] è sempre un imprenditore di spicco, ai sensi di tale disposizione, per il fatto che, in particolare, ha trasferito le sue quote della EuroChem a sua moglie e continua a beneficiare del patrimonio così trasferito. 12 Ciononostante, il fatto che la EuroChem sia menzionata nella motivazione di tali atti non è sufficiente, di per sé, a dimostrare un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia, dal momento che, a differenza del sig. [OSCURATO:PERSONA], tale società non è stata essa stessa oggetto di misure restrittive. Pertanto, l’annullamento della sentenza impugnata e degli atti controversi, come richiesto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni in sede di impugnazione, non sarebbe tale da modificare direttamente la posizione giuridica della EuroChem in relazione a tali misure. 13 Tuttavia, occorre rilevare che, ai punti 70, 71 e 77 della sentenza impugnata, il Tribunale ha constatato, nell’ambito del suo ragionamento all’esito del quale ha concluso che il sig. [OSCURATO:PERSONA] era un imprenditore di spicco, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), della decisione 2014/145, come modificata dalla decisione 2022/329, che, costituendo il trust denominato Firstline trust e designandosi come suo beneficiario, il ricorrente ha conservato interessi economici nella EuroChem nonché in una società carbonifera, la SUEK. Peraltro, il Tribunale ha altresì dichiarato, ai punti 98 e 102 della sentenza impugnata, che il fatto che, nel marzo 2022, la moglie del sig. [OSCURATO:PERSONA] fosse divenuta la beneficiaria di tale trust non poteva essere considerato un cambiamento della situazione individuale del sig. [OSCURATO:PERSONA], nella misura in cui quest’ultima non poteva essere considerata una terza persona ed egli conservava, quindi, tali interessi economici a seguito di detto cambiamento di beneficiario. 14 In considerazione di tali constatazioni del Tribunale, nonché di quelle che risultano dagli atti controversi e che sono ricordate al punto 11 della presente ordinanza, si deve reputare che la EuroChem giustamente sostenga, nella sua istanza di intervento, che taluni operatori economici avevano potuto ritenere che detta società fosse di proprietà, detenuta o controllata da una persona sottoposta a misure restrittive, ossia il sig. [OSCURATO:PERSONA], e, pertanto, che l’affermazione della EuroChem, secondo la quale degli operatori hanno deciso di interrompere i loro rapporti commerciali con essa a causa del rapporto giuridico che la unisce al sig. [OSCURATO:PERSONA], sia credibile. Pertanto, dette constatazioni hanno verosimilmente avuto un’incidenza negativa e significativa sulla situazione economica della EuroChem. Ne consegue che la EuroChem ha un interesse diretto e attuale alla soluzione della controversia, nella misura in cui l’annullamento della sentenza impugnata e degli atti controversi, come richiesto dal sig. [OSCURATO:PERSONA] nelle sue conclusioni in sede di impugnazione, consentirebbe, se del caso, di dimostrare l’esatta natura del rapporto giuridico tra essa e quest’ultimo e, quindi, di evitare che una siffatta incidenza sulla sua situazione economica si riproduca in futuro. 15 Da tutto quanto precede risulta che si deve ritenere che la EuroChem abbia dimostrato in modo giuridicamente sufficiente di avere un interesse diretto e attuale all’esito riservato alle conclusioni del sig. [OSCURATO:PERSONA] volte all’annullamento della sentenza impugnata e degli atti controversi e, pertanto, un interesse alla soluzione della controversia sottoposta alla Corte nell’ambito dell’impugnazione di cui trattasi, ai sensi dell’articolo 40, secondo comma, dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea. 16 Ne consegue che la EuroChem dev’essere ammessa a intervenire nella presente causa a sostegno delle conclusioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]. Sui diritti processuali dell’interveniente 17 Essendo accolta l’istanza di intervento, la EuroChem riceverà comunicazione, in applicazione dell’articolo 131, paragrafo 3, del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 190, paragrafo 1, di detto regolamento, di tutti gli atti processuali notificati alle parti, in assenza di domanda di queste ultime diretta ad escludere determinati atti o documenti da detta comunicazione. 18 Inoltre, poiché tale istanza di intervento è stata presentata entro il termine di un mese previsto dall’articolo 190, paragrafo 2, del regolamento di procedura, la EuroChem potrà, conformemente all’articolo 132, paragrafo 1, di detto regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 190, paragrafo 1, di quest’ultimo, presentare una memoria d’intervento nel termine di un mese decorrente dalla comunicazione di cui al punto precedente della presente ordinanza, prorogato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni previsto all’articolo 51 di detto regolamento. 19 Peraltro, la EuroChem potrà presentare osservazioni orali qualora venga fissata un’udienza di discussione. Sulle spese 20 Ai sensi dell’articolo 137 del regolamento di procedura, applicabile al procedimento di impugnazione ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 1, di detto regolamento, si provvede sulle spese con la sentenza o con l’ordinanza che definisce la causa. 21 Nel caso di specie, poiché l’istanza di intervento della EuroChem è stata accolta e la presente ordinanza non pone fine al giudizio, occorre riservare le spese connesse al suo intervento. Per questi motivi, il presidente della Corte così provvede: 1) La EuroChem Group AG è ammessa a intervenire nella causa C‑270/25 P a sostegno delle conclusioni del sig. [OSCURATO:PERSONA]. 2) Una copia di tutti gli atti processuali, ad eccezione, se del caso, degli atti o dei documenti segreti o riservati che ne saranno esclusi, sarà notificata alla EuroChem Group AG a cura del cancelliere. 3) La EuroChem Group AG dispone, a decorrere dalla notifica di cui al punto 2 del presente dispositivo, di un termine di un mese, prorogato del termine forfettario in ragione della distanza di dieci giorni e decorrente dalla data di tale notifica, per presentare una memoria di intervento. 4) Le spese connesse all’intervento della EuroChem Group AG sono riservate. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.
Sentenza Corte di giustizia UE n. 269/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris