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CassazionedecretoSezione UDecisione del 14 dicembre 2023

Cassazione n. 18653/2024

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O [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 77/2024 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa il 14/12/2023 nella causa r.g. n. 1263/2023 proposta da: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase – contro [OSCURATO:PERSONA]; -resistente non costituita in questa fase – Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte delSostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di cassazione dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, sezione staccata di Catania: a) la deliberazione dell'[OSCURATO:PERSONA] di Ragusa n. 657 in data 11 marzo 2022, avente ad oggetto la procedura per la selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di graduatorie per l'eventuale conferimento, ai sensi dell'art. 15-octies del decreto legislativo n. 502/1992, di incarichi a varie figure professionali e contestuale revoca della selezione, indetta con deliberazione n.279 del 2020, limitatamente alle figure di assistente amministrativo, ingegnere civile, geometra, architetto e programmatori CED; b) l'avviso pubblico allegato alla predetta deliberazione del Direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] di Ragusa n.657 del 2022; c) la deliberazione del Direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, n. 1309 del 27 maggio 2022, di indizione della procedura volta alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la formulazione di graduatorie per l’eventuale conferimento, ai sensi dell'art. 15-octies del d.lgs. n.502 del 1992 e successive modifiche, di n. 2 incarichi di [OSCURATO:PERSONA]; elenco ammessi e non ammessi; nomina commissione esaminatrice; d) la deliberazione del Direttore generale dell'[OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, n. 1960 del 9 settembre 2022, recante rettifica della precedente deliberazione n.1309; e) il verbale n. 1 della Commissione esaminatrice, del 16 giugno 2022, recante descrizione della procedura comparativa dei curricula con schede riassuntive dei punteggi attribuiti; e) le schede, redatte in tale sede, relative al candidato [OSCURATO:PERSONA], nelle parti in cui sono stati attribuiti punteggi non dovuti; f) la scheda, redatta in talesede, relativa al ricorrente, nelle parti in cui non sono stati attribuiti i punteggi dovuti; g) il verbale n. 4 della Commissione esaminatrice, del 6 ottobre 2022, in cui viene descritto lo svolgimento dell'esame, il modus della seduta, il punteggio assegnato ad ogni candidato ed è formulata la graduatoria; h) la deliberazione del Direttore generale dell'[OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, n. 2316 del 25 ottobre 2022, di approvazione degli atti della procedura selettiva; i) la graduatoria allegata alla predetta deliberazione n. 2316 del 25 ottobre 2022; ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale.

2. Il ricorrente ha chiesto, infine, la declaratoria di inefficacia dei contratti individuali a tempo determinato, medio tempore eventualmente stipulati, di [OSCURATO:PERSONA], e il riconoscimento del giusto punteggio per i titoli posseduti.

3. [OSCURATO:PERSONA] amministrativo, con sentenza n. 272/2023, ha declinato la giurisdizione, e affermato la giurisdizione del GO, escludendo la natura concorsuale della procedura selettiva perché finalizzata alla solo eventuale instaurazione di rapporti di lavoro.

4. Il ricorrente, riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Ragusa, ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e, nel merito, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, l’annullamento o disapplicazione di tutti i provvedimenti impugnati, l’accertamento del giusto punteggio per i titoli di carriera e accademici posseduti e, per l'effetto, la declaratoria d’inefficacia del contratto individuale eventualmente medio tempore stipulato, in suo danno, con intimazione, all'Azienda sanitaria, d’inserirlo nel giusto posto in graduatoria e conferire il relativo incarico. 5.

Il Tribunale di Ragusa ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ravvisando, nella specie, una procedura concorsuale ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 63 d.lgs. n.165/2001 con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo.

6. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale.

7. L’Ufficio della Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte e concluso per la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo.[OSCURATO:PERSONA]

8. Questa Corte ha in plurime occasioni chiarito che, in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, ai sensi del comma 4 del citato articolo 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino progressioni verticali novative e non meramente economiche, oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia d’inquadramento (da ultimo, in fattispecie affine a quella sottesa al ricorso all’esame, Cass.,Sez.Un., n. 2420 del 2024 ed ivi ulteriori precedenti richiamati, per tutti, Cass. Sez.

Un. nn. n.8799/2017, 7218/2020, 36027/2022).

9. In base ai suddetti principi deve ritenersi che le circostanze di fatto caratterizzanti la fattispecie in esame attestino la sussistenza di una fase selettiva per la quale non può che riconoscersi la giurisdizione del giudice amministrativo, in origine adito.

10. Si tratta, invero, di una procedura caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati da parte di una commissione esaminatrice e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito; e, non da ultimo, si tratta di procedura finalizzata all'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro.

11. In particolare, come tratteggiato dal giudice che ha sollevato il conflitto, si evince dal punto 5 dell'avviso pubblico che i candidati vengono valutati da una Commissione in base ai titoli posseduti, all’esito di un colloquio e possono conseguire, in ciascuno dei due ambiti, il punteggio di 25/50; il colloquio è imperniato su materie oggetto della specializzazione propria di ciascun profilo professionale da selezionare e nozioni di diritto amministrativo e organizzazione del S.S.N. e delle A.S.L.

12. Si verte in un contesto concorsuale in cui le modalità selettive necessitano di una valutazione comparativa e costituiscono espressione di un’attività discrezionale rimessa alla commissione esaminatrice che, sia pure vincolata nella valutazione dei titoli, esprime un potere discrezionale nella valutazione dell'esito del colloquio.

13. Inoltre, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n.165/2001, la giurisdizione amministrativa riguarda le procedure concorsuali tout court e, pertanto, sussiste anche laddove le contestazioni del ricorrente attenessero esclusivamente al profilo della valutazione (in ipotesi, vincolata) dei titoli.

14. Ebbene, l'oggetto della controversia riguarda proprio quelle procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., per le quali opera la riserva, in via residuale, alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 (v. anche Cass. Sez.

Un. n.14233/2018).

15. La valutazione discrezionale nella selezione dei candidati da parte dell'Autorità pubblica che agisca quale datore di lavoro ed utilizzi parametri che, pur specificati in linea astratta, siano peraltro suscettibili di apprezzamento discrezionale differente in ragione degli elementi soggettivi di cui il candidato è portatore (pubblicazioni, curriculum e colloquio), costituisce il discrimine per il riconoscimento della giurisdizione in favore del giudice amministrativo.

16. In continuità con Cass. Sez.

Un. n. 5453/2009, va riaffermato che sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti caratterizzate da una prima fase d’individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione, nonché dalla successiva fase di svolgimento delle prove e di comparazione delle capacità, preordinata ad una selezione obiettiva e dominata da una discrezionalità non solo tecnica, maanche amministrativa nella valutazione dei candidati (a tal riguardo v.Cass.

Sez.

Un. n.10360/2021 e Cass. Sez.

Un. n. 21599/2018 ove, pur giungendo al riconoscimento della giurisdizione ordinaria in una differente ipotesi di conferimento di incarico di specialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale, si rimarca come solo in assenza di discrezionalità nella valutazione dei candidati si possa affermare la giurisdizione ordinaria).

17. Del tutto irrilevante risulta, poi, che la finalità della graduatoria, rimarcata dal TAR siciliano, sia preordinata al conferimento meramente eventuale di incarichi solo a tempo determinato, trattandosi comunque di procedura diretta all’assunzione che, una volta stabilita e decisa dall'amministrazione, sia pur nei limiti temporali dati, deve seguire le regole selettive di garanzia attuative del disposto dell'art. 97 Cost. (fra tante, Cass.,Sez.Un., nn. 13531/2016 e 529/2010).

18. In ragione di quanto esposto deve dichiararsi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo e, in particolare, del TAR Sicilia, sezione territorialmente competente.

19. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte dichiara la giu

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:PERSONA] Consigliere ORDINANZA sul ricorso 77/2024 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dal [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza emessa il 14/12/2023 nella causa r.g. n. 1263/2023 proposta da: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase – contro [OSCURATO:PERSONA]; -resistente non costituita in questa fase – Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 23/04/2024 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni scritte delSostituto Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di cassazione dichiari la giurisdizione del giudice amministrativo. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato, dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] per la Sicilia, sezione staccata di Catania: a) la deliberazione dell'[OSCURATO:PERSONA] di Ragusa n. 657 in data 11 marzo 2022, avente ad oggetto la procedura per la selezione pubblica per titoli e colloquio per la formazione di graduatorie per l'eventuale conferimento, ai sensi dell'art. 15-octies del decreto legislativo n. 502/1992, di incarichi a varie figure professionali e contestuale revoca della selezione, indetta con deliberazione n.279 del 2020, limitatamente alle figure di assistente amministrativo, ingegnere civile, geometra, architetto e programmatori CED; b) l'avviso pubblico allegato alla predetta deliberazione del Direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] di Ragusa n.657 del 2022; c) la deliberazione del Direttore generale dell’[OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, n. 1309 del 27 maggio 2022, di indizione della procedura volta alla selezione pubblica per titoli e colloquio per la formulazione di graduatorie per l’eventuale conferimento, ai sensi dell'art. 15-octies del d.lgs. n.502 del 1992 e successive modifiche, di n. 2 incarichi di [OSCURATO:PERSONA]; elenco ammessi e non ammessi; nomina commissione esaminatrice; d) la deliberazione del Direttore generale dell'[OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, n. 1960 del 9 settembre 2022, recante rettifica della precedente deliberazione n.1309; e) il verbale n. 1 della Commissione esaminatrice, del 16 giugno 2022, recante descrizione della procedura comparativa dei curricula con schede riassuntive dei punteggi attribuiti; e) le schede, redatte in tale sede, relative al candidato [OSCURATO:PERSONA], nelle parti in cui sono stati attribuiti punteggi non dovuti; f) la scheda, redatta in talesede, relativa al ricorrente, nelle parti in cui non sono stati attribuiti i punteggi dovuti; g) il verbale n. 4 della Commissione esaminatrice, del 6 ottobre 2022, in cui viene descritto lo svolgimento dell'esame, il modus della seduta, il punteggio assegnato ad ogni candidato ed è formulata la graduatoria; h) la deliberazione del Direttore generale dell'[OSCURATO:PERSONA] di Ragusa, n. 2316 del 25 ottobre 2022, di approvazione degli atti della procedura selettiva; i) la graduatoria allegata alla predetta deliberazione n. 2316 del 25 ottobre 2022; ogni altro atto connesso, presupposto, consequenziale. 2. Il ricorrente ha chiesto, infine, la declaratoria di inefficacia dei contratti individuali a tempo determinato, medio tempore eventualmente stipulati, di [OSCURATO:PERSONA], e il riconoscimento del giusto punteggio per i titoli posseduti. 3. [OSCURATO:PERSONA] amministrativo, con sentenza n. 272/2023, ha declinato la giurisdizione, e affermato la giurisdizione del GO, escludendo la natura concorsuale della procedura selettiva perché finalizzata alla solo eventuale instaurazione di rapporti di lavoro. 4. Il ricorrente, riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Ragusa, ha chiesto, in via cautelare, la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e, nel merito, previa disapplicazione degli atti amministrativi illegittimi, l’annullamento o disapplicazione di tutti i provvedimenti impugnati, l’accertamento del giusto punteggio per i titoli di carriera e accademici posseduti e, per l'effetto, la declaratoria d’inefficacia del contratto individuale eventualmente medio tempore stipulato, in suo danno, con intimazione, all'Azienda sanitaria, d’inserirlo nel giusto posto in graduatoria e conferire il relativo incarico. 5. Il Tribunale di Ragusa ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione ravvisando, nella specie, una procedura concorsuale ai sensi e per gli effetti dell'art. dell'art. 63 d.lgs. n.165/2001 con conseguente giurisdizione del giudice amministrativo. 6. Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale. 7. L’Ufficio della Procura Generale ha rassegnato conclusioni scritte e concluso per la declaratoria della giurisdizione del giudice amministrativo.[OSCURATO:PERSONA] 8. Questa Corte ha in plurime occasioni chiarito che, in tema di impiego pubblico privatizzato, ai sensi dell'art. 63, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001, sono attribuite alla giurisdizione del giudice ordinario tutte le controversie inerenti ad ogni fase del rapporto di lavoro, incluse quelle concernenti l'assunzione al lavoro ed il conferimento di incarichi dirigenziali, mentre la riserva in via residuale alla giurisdizione amministrativa, ai sensi del comma 4 del citato articolo 63, concerne esclusivamente le procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., le quali possono essere anche interne, purché configurino progressioni verticali novative e non meramente economiche, oppure comportanti, in base alla contrattazione collettiva applicabile, il conferimento di qualifiche più elevate, ma comprese nella stessa area, categoria o fascia d’inquadramento (da ultimo, in fattispecie affine a quella sottesa al ricorso all’esame, Cass.,Sez.Un., n. 2420 del 2024 ed ivi ulteriori precedenti richiamati, per tutti, Cass. Sez. Un. nn. n.8799/2017, 7218/2020, 36027/2022). 9. In base ai suddetti principi deve ritenersi che le circostanze di fatto caratterizzanti la fattispecie in esame attestino la sussistenza di una fase selettiva per la quale non può che riconoscersi la giurisdizione del giudice amministrativo, in origine adito. 10. Si tratta, invero, di una procedura caratterizzata dall'emanazione di un bando, dalla valutazione comparativa dei candidati da parte di una commissione esaminatrice e dalla compilazione finale di una graduatoria di merito; e, non da ultimo, si tratta di procedura finalizzata all'instaurazione di nuovi rapporti di lavoro. 11. In particolare, come tratteggiato dal giudice che ha sollevato il conflitto, si evince dal punto 5 dell'avviso pubblico che i candidati vengono valutati da una Commissione in base ai titoli posseduti, all’esito di un colloquio e possono conseguire, in ciascuno dei due ambiti, il punteggio di 25/50; il colloquio è imperniato su materie oggetto della specializzazione propria di ciascun profilo professionale da selezionare e nozioni di diritto amministrativo e organizzazione del S.S.N. e delle A.S.L. 12. Si verte in un contesto concorsuale in cui le modalità selettive necessitano di una valutazione comparativa e costituiscono espressione di un’attività discrezionale rimessa alla commissione esaminatrice che, sia pure vincolata nella valutazione dei titoli, esprime un potere discrezionale nella valutazione dell'esito del colloquio. 13. Inoltre, ai sensi dell'art. 63 d.lgs. n.165/2001, la giurisdizione amministrativa riguarda le procedure concorsuali tout court e, pertanto, sussiste anche laddove le contestazioni del ricorrente attenessero esclusivamente al profilo della valutazione (in ipotesi, vincolata) dei titoli. 14. Ebbene, l'oggetto della controversia riguarda proprio quelle procedure concorsuali strumentali alla costituzione del rapporto con la P.A., per le quali opera la riserva, in via residuale, alla giurisdizione amministrativa, contenuta nel comma 4 del citato art. 63 d.lgs. n. 165 del 2001 (v. anche Cass. Sez. Un. n.14233/2018). 15. La valutazione discrezionale nella selezione dei candidati da parte dell'Autorità pubblica che agisca quale datore di lavoro ed utilizzi parametri che, pur specificati in linea astratta, siano peraltro suscettibili di apprezzamento discrezionale differente in ragione degli elementi soggettivi di cui il candidato è portatore (pubblicazioni, curriculum e colloquio), costituisce il discrimine per il riconoscimento della giurisdizione in favore del giudice amministrativo. 16. In continuità con Cass. Sez. Un. n. 5453/2009, va riaffermato che sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione di pubblici dipendenti caratterizzate da una prima fase d’individuazione degli aspiranti forniti dei titoli generici di ammissione, nonché dalla successiva fase di svolgimento delle prove e di comparazione delle capacità, preordinata ad una selezione obiettiva e dominata da una discrezionalità non solo tecnica, maanche amministrativa nella valutazione dei candidati (a tal riguardo v.Cass. Sez. Un. n.10360/2021 e Cass. Sez. Un. n. 21599/2018 ove, pur giungendo al riconoscimento della giurisdizione ordinaria in una differente ipotesi di conferimento di incarico di specialista ambulatoriale interno in convenzione con le aziende del servizio sanitario nazionale, si rimarca come solo in assenza di discrezionalità nella valutazione dei candidati si possa affermare la giurisdizione ordinaria). 17. Del tutto irrilevante risulta, poi, che la finalità della graduatoria, rimarcata dal TAR siciliano, sia preordinata al conferimento meramente eventuale di incarichi solo a tempo determinato, trattandosi comunque di procedura diretta all’assunzione che, una volta stabilita e decisa dall'amministrazione, sia pur nei limiti temporali dati, deve seguire le regole selettive di garanzia attuative del disposto dell'art. 97 Cost. (fra tante, Cass.,Sez.Un., nn. 13531/2016 e 529/2010). 18. In ragione di quanto esposto deve dichiararsi sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo e, in particolare, del TAR Sicilia, sezione territorialmente competente. 19. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio nel quale nessuna delle parti ha svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. La Corte dichiara la giu
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