CassazionedecretoSezione 6
Cassazione n. 16089/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza sopra indicata il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarava la inammissibilità dell'atto di opposizione proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto penale dell'il marzo 2022 con il quale il prevenuto era stato condannato in relazione al reato di cui all'art. 341-bis cod. pen. Riteneva il Giudice per le indagini preliminari come l'atto di opposizione non avesse superato il vaglio preliminare di ammissibilità in quanto presentato senza il rispetto delle disposizioni dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., poiché allo stesso non era stato allegato lo specifico mandato ad impugnare conferito al difensore dopo l'emissione del decreto opposto. 2. Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso il Saidi, con atto sottoscritto dal suo difensore, il quale ha dedotto i seguenti motivi. 2.1. Violazione di legge, in relazione all'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., per avere il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] dichiarato erroneamente la inammissibilità dell'opposizione al decreto penale di condanna, applicando disposizioni riferibili alle sole impugnazioni contro le sentenze emesse nel giudizio di cognizione, non essendo possibile una interpretazione estensiva che finirebbe per introdurre nuove cause di inammissibilità senza il rispetto del principio di tassatività che governa la materia. 2.2. Violazione di legge, in relazione all'art. 89 d.lgs. n. 150 del 2022, per avere il Giudice per le indagini preliminari omesso di considerare che, quand'anche parificato ad una sentenza, nel caso di specie il decreto penale di condanna era stato emesso in epoca anteriore alla data di entrata in vigore della riforma che ha introdotto le nuove disposizioni dei richiamati commi 1-ter e 1- quater dell'art. 581 cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Ritiene la Corte che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] vada accolto. 2. I due motivi del ricorso - strettamente connessi tra loro e, perciò, esaminabili congiuntamente - sono fondati. 2.1. A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, nell'art.581 cod. proc. pen. sono stati inseriti i commi 1-ter e 1-quater con cui si è stabilito, per un verso, che «Con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio»; e, per altro verso, che «Nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». Tali disposizioni, in stretto collegamento con quella dettata dal nuovo comma 1-bis dell'art. 585 c.p.p. - che, al fine di consentire al difensore dell'imputato giudicato in assenza di acquisire la considerata documentazione da allegare all'atto di impugnazione, prevede che «I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni» - sono applicabili per le sole impugnazioni presentate contro le sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del citato d.lgs. n. 150 del 2022, dunque a partire dal 30 dicembre 2022, secondo quanto espressamente statuito dall'art. 89, comma 3, dello stesso d.lgs. La volontà del legislatore della Riforma è stata dichiaratamente quella di ridurre il rischio di nullità della notificazione del decreto contenente la vocatio in iudicium e, nel contempo, di scongiurare la possibilità che, all'esito del giudizio di impugnazione, l'imputato assente possa dolersi di non essere stato messo concretamente a conoscenza della esistenza dello stesso giudizio, e così ottenere la restituzione nel termine per impugnare ovvero la rescissione del giudicato che eventualmente si sia formato. L'avere prescritto che, a pena di inammissibilità, l'atto di impugnazione presentato rispettivamente dalla parte privata (il riferimento dovrebbe riguardate la persona offesa del reato o il querelante, uniche parti private che, ai sensi degli artt. 428, comma 2, e 576, comma 2, cod. proc. pen., possono proporre personalmente l'impugnazione), dal relativo difensore oppure dal difensore dell'imputato giudicato in assenza, debba rispettivamente contenere gli indicati allegati, vale a garantire il diritto dell'interessato a conoscere l'effettivo e valido svolgimento del processo in un grado superiore, evitando il pericolo della ripetizione di quel giudizio dovuto ad un difetto di notificazione dell'atto introduttivo oppure al fatto che il giudizio di impugnazione si sia svolto ad insaputa dell'imputato già dichiarato assente nel precedente grado. 2.2. Plurimi argomenti inducono a ritenere che le richiamate disposizioni dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., non siano applicabili nel caso di presentazione dell'opposizione ad un decreto penale di condanna a norma dell'art. 461 cod. proc. pen. Pur dovendosi riconoscere come la disciplina codicistica detti disposizioni ispirate ad una tendenziale parificazione dell'opposizione agli altri mezzi di impugnazione, va innanzitutto rilevato che il predetto art. 461 cod. proc. pen. opera un espresso rinvio solamente alle modalità di presentazione delle impugnazioni di cui all'art. 582 cod. proc. pen. e non anche alla disciplina delle forme di impugnazione di cui al precedente art. 581, di cui ci si occupa in questa sede. A ciò si aggiunga che l'art. 461 cod. proc. pen. regola in maniera specifica (." le causa di inammissibilità dell'opposizione, prevedendone una disciplina peculiare, nei commi 2 e 4 di quell'articolo, diversa da quella fissata dall'art. 591 cod. proc. pen. per i mezzi di impugnazione. In secondo luogo, la lettera delle disposizioni in esame induce a ritenere che le stesse non siano applicabili nel caso di specie. Per un verso, in entrambi í commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen., l'obbligo di deposito della previa dichiarazione o elezione di domicilio è finalizzato a garantire "la notificazione del decreto di citazione a giudizio", che è formula non riferibile all'opposizione al decreto penale: tenuto conto che l'art. 464 cod. proc. pen. prevede che, in caso di ammissibilità dell'opposizione, il procedimento prosegue con l'emissione di un decreto di giudizio immediato ovvero di un decreto di fissazione di una camera di consiglio per decidere sull'eventuale richiesta di ammissione ad un rito speciale. Per altro verso, nel comma 1-quater dell'art. 581 l'obbligo del deposito dello specifico mandato ad impugnare, da rilasciare nella fase successiva "alla pronuncia della sentenza", è riferito alla posizione dell'imputato "rispetto al quale si è proceduto in assenza": sintagmi che, pure evocando la norma dettata dall'art. 420-bis cod. proc. pen., solo con una forzatura esegetica potrebbero essere riferiti all'opposizione al decreto penale di condanna, in quanto provvedimento emesso inaudita altera parte, in totale assenza del contraddittorio. Infine, vi è la ratio della innovazione legislativa a illuminare il percorso ermeneutico, dato che è stato chiarito come la scelta riformatrice di limitare l'esercizio della facoltà di impugnazione da parte del difensore dell'imputato assente nel precedente giudizio è riferita ai soli casi in cui lo stesso imputato, con una scelta "ponderata e consapevole", conferisce un apposito nuovo mandato al difensore, risponda alla logica di precedenti pronunce della Corte costituzionale in tale materia. Sentenze che, nell'assicurare più ampie forme di garanzia alla "persona giudicata in sua assenza", hanno chiaramente fatto riferimento alla impugnazione della sentenza emessa nel giudizio contumaciale (così in Corte cost., sent. n. 317 del 2009), con l'indicazione di regulae iuris che si sono poi "tradotte" nella specificità della disciplina del giudizio in assenza (che ha oramai sostituito il giudizio contumaciale), ora consentito solamente laddove il giudice abbia acquisito la certezza che l'imputato abbia «avuto effettiva conoscenza della pendenza del processo» a suo carico (art. 420-bis, comma 2, cod. proc. pen.). Criteri giustificativi della Riforma che sono evidentemente non riferibili ad un rito speciale, quello del decreto penale, nel quale l'atto di opposizione è finalizzato a "riavviare" un giudizio fino a quel momento svoltosi, per espressa previsione legislativa, in totale assenza di un contraddittorio.Va, dunque, fondatamente riaffermato il principio di diritto secondo il quale le disposizioni dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., non sono applicabili alla opposizione al decreto penale di condanna (Sez. 5, n. 4613 del 09/01/2024, Pullerio, non mass.; Sez. 4, n. 25 del 29/11/2023, dep. 2024, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). 2.3. Non va, da ultimo, trascurato che le modifiche che il d.lgs. n. 150 del 2022 ha introdotto alla disciplina dell'assenza dell'imputato, sono collegabili alla scelta del legislatore della Riforma di riservare un apposito regime transitorio alle nuove disposizioni contenute nei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 cod. proc. pen.: norme queste che, strettamente connesse alla piena operatività della disciplina del giudizio in assenza, sono applicabili ai soli procedimenti in cui la sentenza sia stata pronunciata dopo la data di entrata in vigore di quel decreto legislativo, proprio perché rispondono alla esigenza di «favorire una graduale applicazione nel tempo della nuova disciplina processuale» e al bisogno di rispettare criteri di ragionevolezza nel momento di «calibrare il passaggio tra due modelli processuali difformi» (in questo senso Corte cost., sent. n. 64 del 2003). Norme, quelle in esame, che, quand'anche in astratto riferibili anche all'art.461 cod. proc. pen., non sarebbero state in ogni caso applicabili nel caso di specie, caratterizzato dall'emissione del decreto penale opposto in epoca anteriore alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2022. 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata senza rinvio con restituzione degli atti al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e