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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 febbraio 2024

Cassazione n. 11515/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Pescara aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 76 comma 3 d.

Igs. 159 del 2011 condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con rituale ministero difensivo, deducendo vizio della motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato sotto il profilo dell'elemento oggettivo.

Sostiene parte ricorrente che i giudici di merito avrebbero dovuto assolvere l'imputato, perché il foglio di via presupposto non sarebbe stato conforme a legge, in quanto privo, nella copia notificata, sia della sottoscrizione autografa del Questore, sia della menzione che tale sottoscrizione fosse stata apposta sull'originale.

3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (pag. 3).

Nel caso in esame, il giudice di appello ha adeguatamente argomentato in ordine alla validità del decreto questorile, dovendo la sottoscrizione autografa del Questore essere apposta solo sull'originale dell'atto e non anche sulla copia notificata, non essendo necessario che su quest'ultima sia fatta menzione dell'esistenza nell'originale della firma dell'autorità preposta.

A tal riguardo la Corte di appello ha espressamente richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "in tema di contravvenzione al provvedimento del Questore di divieto di rientro nel territorio di un comune per un periodo di tre anni, previsto dall'art. 2 L. n. 1423 del 1956, per le valutazioni di legittimità dell'ordine questorile è sufficiente che il provvedimento comunicato all'interessato sia in copia conforme all'originale, formata dal pubblico ufficiale autorizzato (La Corte ha chiarito che l'autenticazione eseguita ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 offre la certezza, fino a querela di falso, dell'esistenza del provvedimento originale conforme e dell'autografa sottoscrizione dell'organo competente, essendo la sottoscrizione autografa richiesta come condizione di validità solo dell'originale dell'atto e non anche delle copie autentiche) (Sez. 1, n. 44376 del 19/11/2008) Rv. 242206 - 01).

La Corte di appello ha fatto quindi corretta applicazione del principio, che questo Collegio condivide, affermato da sez. 1, n. 48126 del 04/12/2008, secondo cui «la sottoscrizione autografa è richiesta come condizione di validità solo dell'originale dell'atto e non delle copie autentiche.

È, infatti, sufficiente che nella copia notificata si faccia menzione dell'esistenza, nell'originale, della firma del soggetto legittimato alla sottoscrizione dell'atto ovvero che ricavatale aliunde la riferibilità dell'atto stesso al soggetto legittimato ad emetterlo.

Principi analoghi sono stati affermati dalla sottoscrizione dell'atto ovvero che ricavatale aliunde la riferibilità dell'atto stesso al soggetto legittimato ad emetterlo.

Principi analoghi sono stati affermati dalla giurisprudenza in tema di nullità delle notificazioni nel rito penale, laddove si è argomentato che la mancanza o l'indecifrabilità della firma dell'autore dell'atto nella copia da notificare non è causa di nullità, in quanto la sua autenticità è garantita dal fatto stesso della notifica e dalla responsabilità che assume l'organo notificatore per quanto concerne sia la conformità della copia all'atto originale che la sua provenienza dall'organo competente ad emetterlo (cfr. Cass., Sez. 4^, 5 novembre 1985, Goffi)».

Nel caso di specie, l'esistenza e l'autenticità della copia del decreto emesso dal Questore, notificata a Marullo, era garantita dall'essere l'atto stato notificato ad opera di operanti della Polizia di Stato di Pescara.

4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 febbraio 2024 I

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/09/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto 1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia con cui il Tribunale di Pescara aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 76 comma 3 d. Igs. 159 del 2011 condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso l'imputato, con rituale ministero difensivo, deducendo vizio della motivazione in ordine alla configurabilità del reato contestato sotto il profilo dell'elemento oggettivo. Sostiene parte ricorrente che i giudici di merito avrebbero dovuto assolvere l'imputato, perché il foglio di via presupposto non sarebbe stato conforme a legge, in quanto privo, nella copia notificata, sia della sottoscrizione autografa del Questore, sia della menzione che tale sottoscrizione fosse stata apposta sull'originale. 3. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi non consentiti dalla legge in sede di legittimità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla sentenza impugnata (pag. 3). Nel caso in esame, il giudice di appello ha adeguatamente argomentato in ordine alla validità del decreto questorile, dovendo la sottoscrizione autografa del Questore essere apposta solo sull'originale dell'atto e non anche sulla copia notificata, non essendo necessario che su quest'ultima sia fatta menzione dell'esistenza nell'originale della firma dell'autorità preposta. A tal riguardo la Corte di appello ha espressamente richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui "in tema di contravvenzione al provvedimento del Questore di divieto di rientro nel territorio di un comune per un periodo di tre anni, previsto dall'art. 2 L. n. 1423 del 1956, per le valutazioni di legittimità dell'ordine questorile è sufficiente che il provvedimento comunicato all'interessato sia in copia conforme all'originale, formata dal pubblico ufficiale autorizzato (La Corte ha chiarito che l'autenticazione eseguita ai sensi della legge 4 gennaio 1968 n. 15 offre la certezza, fino a querela di falso, dell'esistenza del provvedimento originale conforme e dell'autografa sottoscrizione dell'organo competente, essendo la sottoscrizione autografa richiesta come condizione di validità solo dell'originale dell'atto e non anche delle copie autentiche) (Sez. 1, n. 44376 del 19/11/2008) Rv. 242206 - 01). La Corte di appello ha fatto quindi corretta applicazione del principio, che questo Collegio condivide, affermato da sez. 1, n. 48126 del 04/12/2008, secondo cui «la sottoscrizione autografa è richiesta come condizione di validità solo dell'originale dell'atto e non delle copie autentiche. È, infatti, sufficiente che nella copia notificata si faccia menzione dell'esistenza, nell'originale, della firma del soggetto legittimato alla sottoscrizione dell'atto ovvero che ricavatale aliunde la riferibilità dell'atto stesso al soggetto legittimato ad emetterlo. Principi analoghi sono stati affermati dalla sottoscrizione dell'atto ovvero che ricavatale aliunde la riferibilità dell'atto stesso al soggetto legittimato ad emetterlo. Principi analoghi sono stati affermati dalla giurisprudenza in tema di nullità delle notificazioni nel rito penale, laddove si è argomentato che la mancanza o l'indecifrabilità della firma dell'autore dell'atto nella copia da notificare non è causa di nullità, in quanto la sua autenticità è garantita dal fatto stesso della notifica e dalla responsabilità che assume l'organo notificatore per quanto concerne sia la conformità della copia all'atto originale che la sua provenienza dall'organo competente ad emetterlo (cfr. Cass., Sez. 4^, 5 novembre 1985, Goffi)». Nel caso di specie, l'esistenza e l'autenticità della copia del decreto emesso dal Questore, notificata a Marullo, era garantita dall'essere l'atto stato notificato ad opera di operanti della Polizia di Stato di Pescara. 4. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 febbraio 2024 I
Decreto Cassazione n. 11515/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris