Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2010
ECLI:EU:C:2010:791
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Sentenza della Corte (Settima Sezione) 16 dicembre 2010 – Commissione / [OSCURATO:PERSONA]
(causa C‑233/10)
«[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Direttiva 2007/44/CE – Valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario – Regole procedurali e i criteri per la valutazione»
1.
Ricorso per inadempimento – Esame della fondatezza da parte della Corte – Situazione da prendere in considerazione – Situazione
alla scadenza del termine fissato dal parere motivato (Art. 258 TFUE; direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2007/44)
(v. punti 9-10, 13)
2.
Stati membri – Obblighi – Attuazione delle direttive – [OSCURATO:PERSONA] – Giustificazione basata sull’ordinamento giuridico interno
– Inammissibilità (Art. 258 TFUE) (v. punto 11)
[OSCURATO:PERSONA] di uno Stato – Omessa adozione, entro il termine impartito, delle disposizioni necessarie per conformarsi alla
direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 5 settembre 2007, 2007/44/CE, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio
e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la
valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario (GU L 247, pag. 1).
Dispositivo
1)
Non avendo adottato entro il termine previsto, le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva del Parlamento europeo
e del Consiglio 5 settembre 2007, 2007/44/CE, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE,
2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di
acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è venuto meno agli obblighi
ad esso incombenti ai sensi della direttiva di cui trattasi.
2)
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] è condannato alle spese.