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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 12 gennaio 2022

Cassazione n. 02423/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 14304-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] di PACE di [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5721/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 5428/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 13704 sez.

MT - ud. 12-01-2022 -2- Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione dell'art.92 c.p.c., ricorre per la cassazione del capo dispositivo della compensazione delle spese, della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio, in causa su cartella di pagamento del contributo unificato relativo ad una causa iscritta a ruolo dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, ha confermato la sentenza di primo grado favorevole ad esso ricorrente.

La compensazione delle spese è stata dalla CTR disposta sull'asserto che "l'esame si è limitato ad un profilo meramente processuale"; 2.1'Ufficio del giudice di Pace di Roma non si è costituitor olee Jp.an.r5 4,2 3...)(r3

3. il contribuente ha depositato memoria; considerato che: 1.per regola generale stabilita dall'art.91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza.

L'art.92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dalla 1.69 del 2009), ne consente la compensazione, ove sussista soccombenza reciproca e, oltre, "gravi ed eccezionali ragioni che devono essere indicate esplicitamente nella motivazione".

Il fatto che la soccombenza sia correlata a questione di diritto processuale e non di diritto sostanziale non integra -al contrario di quanto assunto dalla CTR- ragione (grave ed eccezionale) di compensazione delle spese.

Si tratta di fatto irrilevante;

2. su fattispecie identica a quella che occupa questa Corte con ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32763, ribadito "come, al di fuori del caso della reciproca soccombenza, "le gravi ed eccezionali ragioni" per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 11222 del 2016; Cass. n. 6059 del 2017; Cass. n. 9977 del 2019).

Ed in tale vizio è incorsa la decisione impugnata lì dove, nel riferire la ricorrenza delle condizioni giustificative della compensazione delle spese di lite, ha erroneamente dato rilievo al solo fatto che la lite era stata definita "su una questione meramente processuale".

Al contrario, la definizione in rito di una controversia non giustifica in alcun modo la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi, com'è accaduto nel caso di specie, vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius (cfr. Cass. n.14576 del 1999): agli effetti del regolamento delle spese processuali, infatti, la soccombenza può essere determinata, anziché da ragioni di merito, da motivi di carattere processuale (Cass. n. 10911 del 2001; Cass. n. 9512 del 1999)";

3. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente al capo relativo alle spese, e la causa deve essere rimessa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese del grado d'appello, in favore del contribuente, nonché per le spese del giudizio di legittimità; PQM la Corte cassa la sentenza impugnata relativamente al capo relativo alle spese del giudizio di appello e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla CTR del Lazio in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, svolta con modalità da remoto. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 14304-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 21, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se stesso; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA] di PACE di [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 5721/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 14/10/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. contro AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE 13756881002; - intimata - avverso la sentenza n. 5428/2/2019 della [OSCURATO:PERSONA] del LAZIO, depositata il 24/09/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 13704 sez. MT - ud. 12-01-2022 -2- Premesso che: 1.[OSCURATO:PERSONA], lamentando violazione dell'art.92 c.p.c., ricorre per la cassazione del capo dispositivo della compensazione delle spese, della sentenza in epigrafe con cui la CTR del Lazio, in causa su cartella di pagamento del contributo unificato relativo ad una causa iscritta a ruolo dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Roma, ha confermato la sentenza di primo grado favorevole ad esso ricorrente. La compensazione delle spese è stata dalla CTR disposta sull'asserto che "l'esame si è limitato ad un profilo meramente processuale"; 2.1'Ufficio del giudice di Pace di Roma non si è costituitor olee Jp.an.r5 4,2 3...)(r3 3. il contribuente ha depositato memoria; considerato che: 1.per regola generale stabilita dall'art.91 c.p.c., le spese seguono la soccombenza. L'art.92 c.p.c. (nella formulazione, applicabile "ratione temporis", introdotta dalla 1.69 del 2009), ne consente la compensazione, ove sussista soccombenza reciproca e, oltre, "gravi ed eccezionali ragioni che devono essere indicate esplicitamente nella motivazione". Il fatto che la soccombenza sia correlata a questione di diritto processuale e non di diritto sostanziale non integra -al contrario di quanto assunto dalla CTR- ragione (grave ed eccezionale) di compensazione delle spese. Si tratta di fatto irrilevante; 2. su fattispecie identica a quella che occupa questa Corte con ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32763, ribadito "come, al di fuori del caso della reciproca soccombenza, "le gravi ed eccezionali ragioni" per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass. n. 11222 del 2016; Cass. n. 6059 del 2017; Cass. n. 9977 del 2019). Ed in tale vizio è incorsa la decisione impugnata lì dove, nel riferire la ricorrenza delle condizioni giustificative della compensazione delle spese di lite, ha erroneamente dato rilievo al solo fatto che la lite era stata definita "su una questione meramente processuale". Al contrario, la definizione in rito di una controversia non giustifica in alcun modo la deroga al generale criterio della soccombenza, che trova la sua ragione giustificativa nel principio di causalità, in forza del quale è tenuto a sopportare il carico delle spese del giudizio chi, com'è accaduto nel caso di specie, vi abbia dato luogo con il proprio comportamento contra ius (cfr. Cass. n.14576 del 1999): agli effetti del regolamento delle spese processuali, infatti, la soccombenza può essere determinata, anziché da ragioni di merito, da motivi di carattere processuale (Cass. n. 10911 del 2001; Cass. n. 9512 del 1999)"; 3. il ricorso deve essere accolto, la sentenza impugnata deve essere cassata, limitatamente al capo relativo alle spese, e la causa deve essere rimessa alla CTR del Lazio, in diversa composizione, per la liquidazione delle spese del grado d'appello, in favore del contribuente, nonché per le spese del giudizio di legittimità; PQM la Corte cassa la sentenza impugnata relativamente al capo relativo alle spese del giudizio di appello e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla CTR del Lazio in diversa composizione. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 12 gennaio 2022, svolta con modalità da remoto. [OSCURATO:PERSONA]
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