CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 4 gennaio 2023
Cassazione n. 50730/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Napoli confermava il provvedimento con cui la stessa Corte, in data 4 gennaio 2023, aveva disposto il trattenimento di una missiva diretta al detenuto [OSCURATO:PERSONA], sotto processo dinanzi allo stesso ufficio giudiziario, nonché sottoposto al regime di cui all'art. 41-bis Ord. pen., e quindi al visto di controllo sulla corrispondenza. 2. Il detenuto ricorre per cassazione, con rituale ministero difensivo, domandando l'annullamento della decisione impugnata per violazione di legge sostanziale e vizio della motivazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. A norma dell'art. 18-ter, comma 6, legge 26 luglio 1975, n. 354, contro i provvedimenti giurisdizionali in tema di mancata consegna al destinatario di corrispondenza, assoggettata in ambito detentivo a visto di controllo, o di mancato inoltro della corrispondenza dall'interessato spedita, può essere proposto reclamo, secondo la procedura prevista dall'articolo 14-ter della medesima legge penitenziaria, al tribunale di sorveglianza, se il provvedimento è emesso dal magistrato di sorveglianza, ovvero, negli altri casi, al tribunale, in composizione collegiale, nel cui circondario ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento in discorso. 2. L'ordinanza che pronuncia sul reclamo, emessa da giudice di cognizione diverso da quello individuato dalla legge, è affetta da incompetenza funzionale (Sez. 1, n. 5251 del 17/01/2006, Schiavone), vizio rilevabile anche d'ufficio nel giudizio di legittimità (tra le molte, Sez. 1, n. 10463 del 01/12/2016, dep. 2017, Ferri, Rv. 269550-01), con conseguente annullamento senza rinvio della pronuncia viziata e trasmissione degli atti al giudice competente. Restano per l'effetto assorbite le censure in ricorso avanzate. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Napoli per l'ulteriore corso.