CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 01068/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/05/2020 della CORTE APPELLO di ROMAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; u o il Pubblico Ministero, in persona dei [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] • ha concluso chiedendo ki2.4z2-tibt; Lez e->‘-9 e. 13 i 19, C. P-6 96o il difensore 2W-1: /1,e 621,02.4,9 pu ), .2Lat.é 9,AZA,,,t [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale della stessa città, che aveva dichiarate [OSCURATO:PERSONA], in sede di abbreviato, colpevole\reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625 91. 2 e 7 cod. pen., ha ridotto la pena inflitta, confermando nel resto la pronuncia di primo grado. 2.Avverso la suindicata sentenza è interposto ricorso per cassazione con atto a firma del difensore di fiducia del Sorrenti, articolato in tre motivi. 2.1.Col primo motivo si deduce inosservanza od erronea applicazione della legge penale, con riferimento all'art. 624 e 625 cod. pen. in relazione alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del reato di furto, nonchè vizio argomentativo in riferimento all'omessa risposta alle specifiche doglianze difensive in punto di conciliabilità della dinamica dei fatti con l'elemento psicologico del reato di furto in luogo di quello di danneggiamento o di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con danno alle cose; ciò in considerazione di come si sono svolti i fatti e della circostanza che il Sorrenti dopo aver portato il ciclomotore nel luogo ove fu rinvenuto‘e si assume che lo abbia nascosto, non si recò poi a recuperarlo. 2.2.Col secondo motivo si deduce violazione di legge e vizio argomentativo per mancanza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in riferimento alla richiesta di derubricazione dell'imputazione nell'ipotesi di cui all'art. 392 cod. pen. o in quella del danneggiamento semplice (depenalizzato ) e di riconoscimento dell'ipotesi della desistenza volontaria. 2.3. Col terzo motivo si deduce vrlazione di legge con riferimento all'art. 625 n. 2 e 7 cod. pen. per avere la corte territoriale ritenuto il reato erroneamente aggravato dall'esposizione alla pubblica fede nonostante l'area ove si trovava il ciclomotore fosse sottoposta a videosorveglianza e alla vigilanza operativa di due persone. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso ; il difensore dell'imputato, nel replicare con la memoria in atti agli argomenti spesi dal P.G. ha evidenziato che il fine specifico di trarre profitto che contraddistingue il reato di furto non può essere prersunto.[OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va pertanto rigettato. 1.1 primi due motivi sono privi di pregio e a tratti rasentano l'inammissibilità, avendo la corte territoriale, a differenza di quanto si assume in ricorso, fornito già risposte esaurienti rispetto alle questioni qui riproposte che meritano pertanto solo qualche ulteriore precisazione soprattutto in diritto. Essi sono invero certamente inammissibili nelia parte in cui attraverso la deduzione della violazione di legge e dei vizi di motivazione, peraltro promiscuamente dedotti, sollecitano la rivisitazione della ricostruzione del fatto, che risulta invece sufficientemente svolta nelle conformi pronunce di merito sulla base delle plurime, convergenti, risultanze processuaii passate in rassegna. Il ricorrente tende piuttosto ad accreditare la propria versione del fatto secondo cui l'imputato quella mattina si era recato presso l'ospedale [OSCURATO:PERSONA] per sottoporsi a dei controlli e non per rubare un motociclo, ma dopo l'avvenuta accettazione al Triage aveva perso il turno perché non aveva risposto alla chiamata ( forse perché distratto ) ed era stato cancellato dalle liste di quella mattina; e proprio per tale esclusione aveva protestato accesamente reclamando il diritto ai controlli. Ebbene, innanzitutto il motivo delia sua presenza presso il nosocomio la mattina del furto non è decisivo ai fini prospettati,potendo egli aver deciso in maniera estemporanea di rubare il mezzo; e quanto poi all'illogicità che si assume pure esistente al riguardo - quella secondo cui se l'intenzione dell'imputato fosse stata effettivamente quella di rubare il motociclo lo stesso avrebbe proceduto a portarlo via subito e non avrebbe in ogni caso fatto notare la sua presenza come avvenuto a causa delle plateali proteste messe in atto — rimane evidente che essa in realtà non è affatto manifesta e non è comunque tale da assumere rilievo dirimente ai fini del sovvertimento della ricostruzione svolta in sentenza, attenendo ad aspetti che ben potrebbero trovare una loro giustificazione anche nell'ambito della ricostruzione accusatoria. Va, invero, ricordato che l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione, attaccata coi motivo in scrutinio, ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del iegislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argornentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare ii suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. L'illogicità della motivazione, come vizio denunciabile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Inoltre, la mancanza e la manifesta illogicità deiia motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 205621), pertanto, una volta che il giudice abbia coordinato logiaamente gli atti sottoposti ai suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 dei 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903). Il travisamento della prova e d'altronde configurabiie quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo, o un risultato probatorio incontestabilmente diverso da quello reale, o quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai tini della pronuncia; il relativo vizio ha natura decisiva solo se i'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 6, n. 5146/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035/2013, Giugliano, Rv. 257499). Né potrebbe valere a superare la ricostruzione accusatoria la circostanza che l'imputato fu fermato nei pressi dell'uscita dei nosocomio quando si avviava ad allontanarsi da tale luogo senza aver prima recuperato il motociclo che aveva portato nel posto ove fu rinvenuto, circostanza che, nell'ottica difensiva, deporrebbe per li semílice spostamento del mezzo per fare un dispetto al centauro che lo aveva, secondo quanto dichiarato dall'imputato, parcheggiato in modo poco urbano essia in maniera tale oa ostacolare l'agevole ingresso ad -Ospedale. A fronte di tale assunto ia sentenza impugnata spiega crie i motocicio fu trovato in luogo distante da ove era stato parcheggiato, ben occultato dietro una siepe e che iv era stato portato dail'imputato dopo aver retto il blocco di accensione e il bauletto; e che nella disponibilità del predetto erano state altresì rinvenute tre antenne di piccole dimensioni verosimilmente utilizzate per forzare il blocco di accensione, il cui possesso era stato definito meramente casuale dal Sorrenti in sede di interrogatorio di garanzia; di tachè anche l'ulteriore circostanza evidenziata dalla difesa finisce col rimanere priva di significato a fronte delle emergenze processuali che depongono piuttosto per lo spostamento del mezzo e per il suo occultamento nell'ottica di un suo successivo recupero. In definitiva la diversa impostazione difensiva è rimasta affidata a mere congetture ed in quanto tale essa non vale a porre in dubbio quella contenuta in sentenza. Nel giudizio presso la Corte di cassazione non è invero consentito invocare una valutazione o rivalutazione degli elementi probatori al fine di trarne proprie conclusioni in contrasto con quelle del giudice del merito, chiedendo alla Corte di legittimità un giudizio di fatto che non le compete. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali ( Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibé, Rv. 249651, in motivazione; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, 3akani, Rv. 216260 ); diversa valutazione nel caso di specie tendente peraltro ad accreditare una differente qualificazione giuridica del fatto rimasta affidata alla valorizzazione di circostanze di fatto neppure dirimenti ( il cui vaglio a rigore sarebbe proprio precluso in sede di legittimità implicando inammissibile sconfinamento nel merito della regiudicanda ). In altri termini la sentenza impugnata non si presta alle censure mosse perché, in conformità della giurisprudenza di questa Corte, nel confermare la condanna al di là di ogni ragionevole dubbio pure a fronte della prospettazione di un'alternativa ricostruzione dei fatti, ha individuato gli elementi di conferma dell'ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalità del dubbio derivante dalla ipotesi alternativa ( Sez. 6 , Sentenza n. 10093 del 05/12/2018, Esposito G., Rv. 275290 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 30862 del 17/06/2011, Giulianelli e altri, Rv. 250903 - 01; Sez. 4, Sentenza n. 22257 del 25/03/2014, Guernelli e altri, Rv. 259204 - 01 ). Quanto poi alla integrazione del reato di furto, aggravato, contestato e ravvisato dal giudice di merito, la corte territoriale chiarisce, altresì, come, alla luce della ricostruzione del fatto, dovesse ritenersi pienamente consumato il furto, e ciò in perfetta aderenza ai principi affermati da questa Corte al riguardo. Sicchè è solo il caso di ricordare che risponde del delitto di furto consumato e non tentato colui che, pur non essendosi allontanato dal luogo di commissione del reato, abbia ivi occultato la refurtiva, così sottraendola al controllo della persona offesa e acquisendone il possesso ( cfr. Sez. 5, n. 2726 del 24/10/2016 Ud. (dep. 20/01/2017 ) Rv. 269088 — 01 ); e che integra il reato di furto nella forma consumata la condotta di colui che, subito dopo essersi impossessato del bene, venga bloccato dalla polizia giudiziaria che lo aveva osservato a distanza, in quanto il criterio distintivo tra consumazione e tentativo risiede nella circostanza che l'imputato consegua, anche se per breve tempo, la piena, autonoma ed effettiva disponibilità della refurtiva ( Sez. 5, Sentenza n. 48880 del 17/09/2018 Rv. 274016 - 01 ). La ritenuta consumazione del reato esclude ex se la configurabiiità della desistenza volontaria, pure invocata dai ricorrente. 2.11 terzo motivo che attinge la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., sub specie della esposizione alla pubblica fede, è manifestamente infondato. Come è stato, in maniera nettamente prevalente, da questa Corte affermato, nel furto, ia circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte dei proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza ( cfr. ex multis, Sez. 5, n. 45172 del 15/05/2015 - dep. 11/11/2015, Cacopardo e altri, Rv. 26568101 ). E, sia pure sotto parziale diverso angolo visuale, è stato affermato che la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il aeiitto, di un sistema di videosorveglianza, che non garantisce l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente dì escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen. ( Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015 - dep. 21/01/2016, Scaiarnorieri, Rv. 26580801 ). Secondo questo Collegio, ciò che rileva è che il sistema di videosorveglianza non è idoneo ad escludere la esposizione della pubblica fede del bene perché non assicurando un contrailo costante e diretto non fa venir meno la situazione di affidamento alla pubblica fede che deve riporre rispetto al bene medesimo chi lo lascia nel luogo videosorvegliato, bene che rimane in una siffatta evenienza comunque affidato all'airui senso di rispetto; e ciò perché, in altri termini, solo un controllo costante e diretto è incompatibile con ia situazione di affidamento alla pubblica fede ( né potrebbe assumere riiievo, per ie medesime ragioni, la presenza ragioni, la presenza di un vigilante che non assicuri - come nel caso di specie - in maniera continua la vigilanza tant'è che solo ex poste e grazie alle immagini della videoregistrazione si giungeva all'individuazione del Sorrenti ). Il sistema di videosorveglianza rappresenta, rectius si risolve, piuttosto in un mero ausilio a posteriori per l'individuazione degli autori dell'impossessamento del bene altrui. 3. Alla pronunzia di rigetto consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condann