CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2022
Cassazione n. 19786/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; /' Rilevato che il ricorso con cui [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche è inammissibile perché, oltre a non essere scandito dalla necessaria critica analisi della sentenza impugnata, è meramente reiterativo di doglianza già analizzata e disattesa con motivazione connotata da lineare e coerente logicità dalla sentenza impugnata (v. pag. 2), senza che il ricorrente alleghi elementi favorevoli di valutazione non analizzati; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso l'8 aprile 2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] t [OSCURATO:PERSONA] 4fidreazza 0E9