CassazionesentenzaSezione LDecisione del 16 giugno 2026
Cassazione n. 20200/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e rappresentante pro tempore, elett. dom.to in C.so V.Emanuele II n. 154, Roma, presso Studio legale Ichino-Brugnatelli e Associati,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA].ricorrentecontroButtini Mauro, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elett.dom.ti presso la Cancelleria di questa Corte, rappresentati e difesi dagli avv.tiDomenico Roccisano e [OSCURATO:PERSONA].controricorrentiavverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano n. 216/2023 pubblicatain data 11/04/2023, n.r.g. 1354/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 07/05/2026 dalConsigliere dott. [OSCURATO:PERSONA].1.- [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe, dipendenti della Cassa ediledi mutualità ed assistenza di Milano, Lodi, [OSCURATO:PERSONA] in qualità diverificatori addetti al servizio verifiche in cantiere, inquadrati nel 6^ livelloNumero registro generale 18111/2023Numero sezionale 2256/2026Numero di raccolta generale 20200/2026Data pubblicazione 16/06/2026CCNL, deducevano l’illegittimità della mancata erogazione da maggio 2020 –a seguito di una revisione del criterio di erogazione – dell’indennità specialea favore del personale non soggetto a limitazione di orario (c.d. SLO), previstadall’art. 47 CCNL applicato ai loro rapporti di lavoro. Deducevano che nelladeclaratoria del 6^ livello, in cui erano inquadrati, sussistevano funzionidirettive tali da integrare la previsione di cui all’art. 47 cit. e tali dovevanoessere considerate, in concreto, le funzioni ispettive da loro svolte.Invocavano altresì il principio di irriducibilità della retribuzione.Pertanto adìvano il Tribunale di Milano per ottenere l’accertamento del lorodiritto alla predetta indennità e la condanna della Cassa edile al pagamentodelle conseguenti differenze retributive.2.- Costituitosi il contraddittorio, il Tribunale rigettava la domanda. QuelGiudice riteneva che le funzioni direttive, pur previste dalla declaratoria del6^ livello e pacificamente svolte dai ricorrenti, non coincidessero con quellepreviste ai fini dell’indennità speciale dall’art. 47 CCNL, che si riferivaespressamente alla direzione tecnica od amministrativa dell’impresa o di unreparto di essa, con la diretta responsabilità dell’andamento dei servizi aisensi dell’art. 3, n. 2, r.d. n. 1955/1923, requisito nella specie insussistente.Aggiungeva che in precedenza quella voce era stata erogata dalla datrice dilavoro solo sul presupposto di fatto che i verificatori non fossero sottoposti adun sistema di rilevazione della presenza in entrata ed in uscita e fosserochiamati a svolgere ulteriore attività di supporto amministrativo anche dopola chiusura dei cantieri. Una volta compiuta la riorganizzazione del servizioverifiche in cantiere, con l’introduzione del sistema di rilevazione dellapresenza in entrata ed in uscita, l’eventuale lavoro ulteriore svolto oltre ilnormale orario di lavoro sarebbe stato compensato come lavoro straordinario,donde l’inconfigurabilità in concreto del presupposto per l’indennità specialedi cui all’art. 47 CCNL.3.- Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d’Appello accoglieva ilgravame interposto dai lavoratori.Per quanto ancora rileva in questa sede, a sostegno della sua decisione laCorte territoriale affermava:a) la Cassa edile non ha competenza ad incidere unilateralmente,sottraendone l’erogazione, su una voce retributiva ormai di fattoNumero registro generale 18111/2023Numero sezionale 2256/2026Numero di raccolta generale 20200/2026Data pubblicazione 16/06/2026entrata a far parte del corredo degli elementi salariali individualmentericonosciuti in favore di ciascuno degli appellanti;b) è esatto, come ritiene il Tribunale, che l’art. 47 CCNL si riferisce solo alpersonale direttivo propriamente detto e quindi non sarebbedirettamente applicabile agli appellanti;c) tuttavia ciò non è dirimente né risolutivo, perché ciò che conta è il datodi fatto che ai verificatori sia stata sempre corrisposta la predettaindennità speciale con continuità e per un lungo periodo di tempo,sicché è divenuta parte integrante della retribuzione;d) ciò aveva chiare tracce anche nelle lettere di assunzione di alcuni degliodierni appellanti, come accaduto per il Rossi, mentre per il Buttini talericonosceva l’indennità in parola quale elemento raccordato allemansioni di verificatore, con la precisazione che sarebbe venuta menosolo con il venir meno di tali mansioni; per Lovati e Vecchiarelli la letteradi assunzione contemplava una “indennità oraria” di importoesattamente corrispondente a quella indicata poi in busta paga come“indennità specia”, ossia “speciale”, che identificava appunto l’indennitàin questione;e) nel caso in esame, dunque, la fonte contrattuale individuale è all’originedell’obbligo datoriale e del correlato diritto del lavoratore, ormaiacquisito in sede negoziale e quindi intangibile mediante illegittimeforme di revoca unilaterale;f) per la quantificazione delle differenze retributive è sufficiente utilizzarei corretti e non contestati conteggi elaborati dai lavoratori.4.- Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] di Mutualità e Assistenza di Milano,Lodi e [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.5.- [OSCURATO:PERSONA] e gli altri indicati in epigrafe hanno resistito concontroricorso.6.- [OSCURATO:PERSONA] ricorrente ha depositato memoria.7.- Il collegio si è riservata la motivazione nei termini di legge.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” dell’art. 2103 c.c. perNumero registro generale 18111/2023Numero sezionale 2256/2026Numero di raccolta generale 20200/2026Data pubblicazione 16/06/2026avere la Corte territoriale applicato il principio di irriducibilità dellaretribuzione, senza considerare che l’indennità speciale per cui è causa è unelemento “estrinseco” della retribuzione e quindi non poteva essere ritenutoun diritto stabilmente acquisito in sede negoziale individuale.Il motivo è fondato.La Corte territoriale ha applicato il principio di irriducibilità dellaretribuzione, fondato su ciò che di fatto era avvenuto per lungo tempo nellosvolgimento del rapporto di lavoro, ed ha fatto altresì leva sulla forza delvincolo negoziale, ossia della clausola pattuita a livello individuale fra ciascunlavoratore e la datrice di lavoro, che prevedeva espressamente l’indennitàspeciale, oggetto di causa, fra le voci che compongono la retribuzione.In tal caso, secondo principi di diritto più volte affermati da questa Corte dilegittimità, non sarebbe possibile né valida non solo una modifica unilaterale,ma anche una modifica consensuale riduttiva della retribuzione, da ritenerepertanto nulla, salvo che si tratti di voci retributive “estrinseche”, destinate acompensare non la qualità professionale delle mansioni svolte, ma soloparticolari modalità del loro svolgimento non correlate alla professionalitàespressa dalle mansioni (Cass. n. 10449/2006; Cass. n. 16106/2003).Pertanto, quantunque concordati sul piano individuale, il principio diirriducibilità della retribuzione non opera rispetto a quei compensi pattuiti ederogati in ragione di particolari modalità della prestazione lavorativa ocollegati a specifici disagi o difficoltà, i quali non spettano più – persopravvenuto difetto di giustificazione causale – allorché vengano meno lesituazioni cui erano stati collegati (Cass. n. 29247/2017; Cass. n.1421/2007), anche in sede di pattuizione individuale.Nel caso di specie, la Corte d’appello ha condiviso l’interpretazione dell’art.47 CCNL offerta dal Tribunale, secondo cui le funzioni direttive iviespressamente contemplate e compensate con l’indennità speciale noncoincidono con quelle previste dalla declaratoria del 6^ livello diinquadramento, cui appartengono i controricorrenti. Dunque ha ritenuto cheeffettivamente quella voce retributiva non fosse spettante in ragione dellaqualità professionale espressa dalle mansioni di verificatore, maciononostante fosse stata convenzionalmente pattuita.E allora, alla luce dei principi di diritto espressi da questa Corte, sopraNumero registro generale 18111/2023Numero sezionale 2256/2026Numero di raccolta generale 20200/2026Data pubblicazione 16/06/2026sinteticamente richiamati, i Giudici d’appello avrebbero dovuto accertaretipologia e natura delle ragioni per le quali quell’indennità era stataconsensualmente pattuita sul piano individuale. Se fosse stataoriginariamente accordata solo ed esclusivamente in funzionedell’organizzazione tecnica ed oraria in quel momento esistente presso ladatrice di lavoro, allora si sarebbe trattato effettivamente di un’indennità“estrinseca”, come tale legittimamente caducabile – anche se individualmentepattuita – una volta che quelle ragioni organizzative fossero venute meno aseguito di una legittima (e ovviamente insindacabile) riorganizzazionerealizzata dalla datrice di lavoro (in tal senso era stato l’accertamentocompiuto dal Tribunale).Peraltro, se, all’esito del necessario accertamento, quella voce risultasseeffettivamente legata alla mancanza, in origine, di un sistema di rilevazionedella presenza dei verificatori, successivamente invece introdotto, ilmantenimento di quella voce anche in presenza del (sopravvenuto) sistemadi rilevazione della presenza rischierebbe di tradursi in una mera duplicazionedel trattamento retributivo che, a seguito della riorganizzazione, i verificatorigodono in termini di retribuzione maggiorata per lavoro straordinario. Sitratterebbe, dunque, di un’attribuzione patrimoniale divenuta sine causa.Quindi la caducazione di quella voce sarebbe null’altro che una conseguenzavoluta dai contraenti, che avevano in origine pattuita quella voce solo acondizione del permanere di una determinata situazione organizzativa (id estmancanza di un sistema di rilevazione della presenza dei verificatori).La sentenza impugnata va pertanto cassata con rinvio per compiere taleaccertamento.2.- Con il secondo motivo, proposto ai sensi dell’art. 360, co. 1, n. 3), c.p.c.la ricorrente lamenta “violazione e/o falsa applicazione” degli artt. 1321, 1362ss. c.c., 116 c.p.c. per avere la Corte territoriale ritenuto che l’inserimentodell’indennità nei contratti individuali di lavoro avesse trasformato questavoce in un diritto stabilmente acquisito, senza considerare la complessivavolontà delle parti di correlarne l’erogazione alle concrete modalità disvolgimento della mansione, che erano in essere al momento iniziale delrapporto di lavoro.Il motivo è fondato alla luce delle medesime ragioni esposte in relazione alNumero registro generale 18111/2023Numero sezionale 2256/2026Numero di raccolta generale 20200/2026Data pubblicazione 16/06/2026primo motivo. Il giudice di rinvio dovrà interpretare la volontà dei contraentie la giustificazione causale dell’attribuzione patrimoniale dell’indennitàspeciale, riconosciuta a livello di pattuizione individuale, e trarne le dovuteconseguenze in termini di soggezione, oppure no, al principio di irriducibilitàdella retribuzione.3.- Con il terzo motivo, proposto in subordine ai sensi dell’art. 360, co. 1,n. 5), c.p.c. la ricorrente lamenta l’omesso esame delle contestazionispecificamente sollevate da essa Cassa edile ai conteggi elaborati dailavoratori.Il motivo è assorbito. P.Q.MLa Corte accoglie il primo ed il secondo motivo, dichiara assorbito il terzo;cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Milano, in diversacomposizione, in relazione ai motivi accolti, nonché per la regolazione dellespese anche del presente giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione lavoro, in data07/05/2026.[OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]