CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 43970/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1 Con ordinanza in data 17 marzo 2022, il tribunale del riesame di Bari, respingeva l'istanza di riesame avanzata da [OSCURATO:PERSONA], indagata dei reati di associazione a delinquere e riciclaggio, avverso l'ordinanza del G.I.P. dello stesso tribunale dei 21.1.2022 che aveva disposto nei confronti della predetta la misura cautelare degli arresti domiciliari. 1.2 Avverso detta ordinanza proponeva ricorso per cassazione il difensore dell'indagata deducendo con distinti motivi qui riassunti ex art. 173 disp.att. cod.proc.pen.: - violazione di legge e difetto di motivazione quanto alla competenza per territorio; - violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. in relazione alla insussistenza delle esigenze cautelar' posto che già nel procedimento milanese per analoghi episodi la misura cautelare disposta era stata revocata, rilevante era il lasso temporale trascorso dai fatti, si era accertata l'interruzione di qualsiasi rapporto con gli altri indagati; - violazione ex art. 606 lett. b) ed e) cod.proc.pen. quanto all'attualità del pericolo dì reiterazione. [OSCURATO:PERSONA] 2.1 I motivi sono reiterativi di questioni già devolute all'analisi del tribunale della _libertà ed il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile. Ed invero, quanto al primo motivo, il tribunale della libertà, con le specifiche osservazioni svolte a pagina 38, ha spiegato come nel caso di riciclaggio la prima condotta punibile che radica la competenza per territorio va individuata nella predisposizione delle fatture per operazioni inesistenti che avveniva nell'abitazione della [OSCURATO:PERSONA] sita proprio a Bari. E tale attività, in quanto costituente la prima frazione punibile delle attività illecite, quanto meno allo stato delle risultanze emergenti dall'imputazione, veniva correttamente indicata quale radicante la competenza per territorio. 2.2 Anche gli altri motivi sono manifestamente infondati posto che a fronte della insussistenza di doglíanze ín punto gravità indiziaria il tribunale del riesame ha spiegato come in considerazione della pluralità di rapporti dell'indagata con gli altri soggetti coinvolti nelle attività illecite nonché per la prosecuzione di tali relazioni anche in tempi recenti, attraverso ulteriori attività di intestazione delle cariche sociali ovvero di acquisto e cessione di quote sociali, il requisito del pericolo di reiterazione dovesse ritenersi sussistente ed attuale. Ed a fronte di tali considerazioni si insiste in una lettura di dati investigativi in versione alternativa non deducibile nella presente sede perché valutati dal tribunale della libertà in assenza di qualsiasi illogicità tanto più manifesta. In conclusione, l'impugnazione deve ritenersi inammissibile a norma dell'art. 606 comma terzo cod.proc.pen.; alla relativa declaratoria consegue, per il disposto dell'art. 616 cod.proc.pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Roma, 19 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]. Ig P [OSCURATO:PERSONA] Geppin R