Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 207/2021
ECLI:EU:T:2021:653
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0397_INF
Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 ottobre 2021–
[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (JUVEDERM)
(causa T‑397/20)
«Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo JUVEDERM – Uso effettivo del marchio – Uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»
1.
Marchio dell’Unione europea – Deposito della domanda di marchio dell’Unione europea – Identificazione dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio – Utilizzo delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza – Portata
(Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 2, § 1)
(v. punto 35)
2.
Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Marchio denominativo JUVÉDERM
[Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 51, § 1, a), e 57, § 5]
(v. punti 44, 45, 51-53, 56)
3.
Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Decisioni emesse dalle autorità nazionali non vincolanti per gli organi dell’Unione
(Regolamento del Consiglio n. 207/2009)
(v. punto 58)
Oggetto
Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 aprile 2020 (procedimento R 877/2019-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA].
Dispositivo
1)
L’eccezione di irricevibilità è respinta.
2)
Il ricorso è respinto.
3)
[OSCURATO:SOCIETA] è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nonché i due terzi delle spese della [OSCURATO:PERSONA] S.a.r.l. relative al presente procedimento.
4)
[OSCURATO:PERSONA] S.a.r.l. sopporterà un terzo delle proprie spese relative al presente procedimento.