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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 207/2021

ECLI:EU:T:2021:653
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62020TJ0397_INF

Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 ottobre 2021–

[OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (JUVEDERM)

(causa T‑397/20) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo JUVEDERM – Uso effettivo del marchio – Uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]»

1. Marchio dell’Unione europea – Deposito della domanda di marchio dell’Unione europea – Identificazione dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio – Utilizzo delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza – Portata (Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 2, § 1) (v. punto 35)

2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Marchio denominativo JUVÉDERM [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 51, § 1, a), e 57, § 5] (v. punti 44, 45, 51-53, 56)

3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Decisioni emesse dalle autorità nazionali non vincolanti per gli organi dell’Unione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009) (v. punto 58) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 aprile 2020 (procedimento R 877/2019-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA].

Dispositivo 1) L’eccezione di irricevibilità è respinta. 2) Il ricorso è respinto. 3) [OSCURATO:SOCIETA] è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nonché i due terzi delle spese della [OSCURATO:PERSONA] S.a.r.l. relative al presente procedimento. 4) [OSCURATO:PERSONA] S.a.r.l. sopporterà un terzo delle proprie spese relative al presente procedimento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62020TJ0397_INF Sentenza del Tribunale (Terza Sezione) del 6 ottobre 2021– [OSCURATO:PERSONA] / EUIPO – [OSCURATO:PERSONA] (JUVEDERM) (causa T‑397/20) «Marchio dell’Unione europea – Procedimento di decadenza – Marchio dell’Unione europea denominativo JUVEDERM – Uso effettivo del marchio – Uso per i prodotti per i quali il marchio è registrato – Articolo 51, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 58, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE) 2017/1001]» 1. Marchio dell’Unione europea – Deposito della domanda di marchio dell’Unione europea – Identificazione dei prodotti o dei servizi contrassegnati dal marchio – Utilizzo delle indicazioni generali di cui ai titoli delle classi della classificazione di Nizza – Portata (Regolamento della Commissione n. 2868/95, art. 1, regola 2, § 1) (v. punto 35) 2. Marchio dell’Unione europea – Rinuncia, decadenza e nullità – Cause di decadenza – Insussistenza di un uso effettivo del marchio – Marchio denominativo JUVÉDERM [Regolamento del Consiglio n. 207/2009, artt. 51, § 1, a), e 57, § 5] (v. punti 44, 45, 51-53, 56) 3. Marchio dell’Unione europea – Definizione e acquisizione del marchio dell’Unione europea – Valutazione della registrabilità di un segno – Considerazione soltanto della normativa dell’Unione – Decisioni emesse dalle autorità nazionali non vincolanti per gli organi dell’Unione (Regolamento del Consiglio n. 207/2009) (v. punto 58) Oggetto Ricorso proposto avverso la decisione della quarta commissione di ricorso dell’EUIPO del 14 aprile 2020 (procedimento R 877/2019-4), relativa a un procedimento di decadenza tra la [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA]. Dispositivo 1) L’eccezione di irricevibilità è respinta. 2) Il ricorso è respinto. 3) [OSCURATO:SOCIETA] è condannata a sopportare, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) nonché i due terzi delle spese della [OSCURATO:PERSONA] S.a.r.l. relative al presente procedimento. 4) [OSCURATO:PERSONA] S.a.r.l. sopporterà un terzo delle proprie spese relative al presente procedimento.
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