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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 7 maggio 2024

Cassazione n. 19898/2024

Testo disponibile della fonte

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 23298/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore; rappresenta ta e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]),in virtù di procura allegata all’atto di citazione; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; -intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia, resa all’udienza del 21 luglio 2022,nel proc. n.4159 del 202 2; udìta la relazione della causa , svolta nella c amera di consiglio del 7 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del la Sostitut a Oggetto: Regolamento di competenza.

C.C. 07/05/2024 r.g.n. 23298/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Rilevato che:

1. con citazione del 7 aprile 2022, la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia su ricorso del F allimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., sollevando preliminarmente l’eccezione di incompetenza per territorio del detto Tribunale; ha dedotto che, al tempo della proposizione della domanda monitoria, essa aveva sede a Milano, mentre nel circondario di Brescia (nella cui circoscrizioneaveva invece sede il creditore) non ave va alcuno stabilimento né altra unità operativain cui vi fosse un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda; escluso dunque che il Tribunale di Brescia fosse competente quale foro generaledelle persone giuridiche, ex art.19 cod. proc. civ., ha osservato che esso non era territorialmente competenteneppure quale foro facoltativo per i diritti di obbligazione, ex art.20 cod. proc. civ., non trovandosi , nella circoscrizione di detto Tribunale,né il luogo i n cui era sorta l’obbligazione , né quello in cui la stessa avrebbedovuto essere eseguita; ha evidenziato, sotto quest’ultimo profilo, che , secondo il prevalso orientamento giurisprudenziale , le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art.1182, terzo comma, cod. civ., sono, anche ai sensi della determinazione del forum destinatae solutionis ex art.20, ultimaparte, cod. proc. civ., quelle liquide , di cui il titolo determini l’ammontare o fissi i criteri per determinarlo , mentre, nella fattispecie, nessun titolo contrattuale era stato prodotto dall’ingiungente,ma solo una scrittura privata contenenteun riconoscimento di debito ;

2. c ostituitosi in giudizio il Fallimento della società L emco s.r.l., il Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale con ordinanza emessa alla prima udienza del 21 luglio 2002, sul rilievo che, con un accor d o del 20 gennaio 2021, allegato al ricorso monitorio, le parti avevano C.C. 07/05/2024 r.g.n. 23298/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani determinato l’oggetto del l’obbligazione pecuniaria nell’importo di Euro 437.890,81, da estinguersi con pagamento dilazionato, sicché il credito vantato dal Fallimentodoveva reputarsi liquido e certo sul piano sostanziale, nonchéidoneo, sul piano processuale, a fondare la competenza per territorio del Tribunale di Brescia quale forum d e st i natae solutionis , ex a r t.20 cod. proc. civ.;

3. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, sulla base di un unico motivo, con cui ha denunciato la violazione, nell’ordinanza impugnata, degli artt.20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ. , sull’assunto che l’accordo scritto prodotto dalla controparte, integrando una mera ricognizione di debito, non costituiva “titolo” di una obbligazione pecuniaria liquida , rientrante nella previsione della citata norma sostanziale e idonea a fondare la competenza del Tribunale di Brescia quale forum destinatae solutionis, ai sensi della norma processuale; non ha svolto attività difensivail [OSCURATO:SOCIETA].; il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l a declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Considerato che: il ricorso è inammissibile; 1.la società ricorrente ha dedotto – e, del resto, risulta con evidenza dagli atti e dalla stessa copia del provvedimento impugnato , emesso a l verbale d’udienza del 21 luglio 2002 – che sull’eccezione di incompetenza territoriale il Tribunale di Brescia ha pronunciato, disattendendola, allaprima udienza, in una con il rigetto dell’istanza di s ospensione della pr ovvisoria esecuzione del decreto opp o sto e co n l’ assegnazione dei termini pe r le memoriedi cui all’art.183 cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis; pertanto,il Tribunale si è espresso sul l’eccezione pregiudiziale di rito, affermando la propria competenza, senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni; C.C. 07/05/2024 r.g.n. 23298/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA].

Spaziani come correttamente osservato dal Procuratore Generale, questa Corte, sin da epoca risalente ( cfr. Cass., Sez.

Un., 12/05/2008, n. 11657) , ha affermato il principio secondo cui la decisione affermativa della competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa, preceduta dall’invito a precisare le conclusioniintegrali, anche di merito; il principio è stato ribadito anche successivamente all’entrata in vigore delle modifiche sulla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi con ordinanza e non più con sentenza) introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69(cfr. Cass. 22/10/2015, n. 21561; Cass. 07/06/2017, n. 14223; Cass. 05/05/2021, n. 11742); dall’applicazione di questo principio discende c he, ove nel procedimento davanti al giudice monocratico, quest ’ ultimo – come è accaduto nella fattispecie in esame – esterni espressamente od implicitamente in un’ordinanza, senza aver provveduto agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., sicchéil ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile ( Cass. 21/12/2010, n. 25883; Cass. 28/02/2011, n. 4986;Cass. 26/06/2012, n.10594; Cass. 26/06/2013, n. 16051; Cass., Sez.

Un., 29/09/2014, n. 20449; Cass. 20/01/2017, n. 1615;Cass. 07/03/2018, n.5354; Cass.03/02/2020, n.2338); deve dunque dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza propostoda [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione;

2. non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, stante l’indefensiodella parte intimata;

3. ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrent e , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.

C.C. 07/05/2024 r.g.n. 23298/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Corte dichiara inammissibileil ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della societàricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 23298/2022R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione, in persona del liquidatore; rappresenta ta e difesa dall’[OSCURATO:PERSONA] (pec dichiarata: [OSCURATO:EMAIL]),in virtù di procura allegata all’atto di citazione; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione; -intimato- avverso l’ordinanza del Tribunale di Brescia, resa all’udienza del 21 luglio 2022,nel proc. n.4159 del 202 2; udìta la relazione della causa , svolta nella c amera di consiglio del 7 maggio 2024dal [OSCURATO:PERSONA] ; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del la Sostitut a Oggetto: Regolamento di competenza. C.C. 07/05/2024 r.g.n. 23298/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Dell’Erba, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Rilevato che: 1. con citazione del 7 aprile 2022, la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei suoi confronti dal Tribunale di Brescia su ricorso del F allimento della società [OSCURATO:SOCIETA]., sollevando preliminarmente l’eccezione di incompetenza per territorio del detto Tribunale; ha dedotto che, al tempo della proposizione della domanda monitoria, essa aveva sede a Milano, mentre nel circondario di Brescia (nella cui circoscrizioneaveva invece sede il creditore) non ave va alcuno stabilimento né altra unità operativain cui vi fosse un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda; escluso dunque che il Tribunale di Brescia fosse competente quale foro generaledelle persone giuridiche, ex art.19 cod. proc. civ., ha osservato che esso non era territorialmente competenteneppure quale foro facoltativo per i diritti di obbligazione, ex art.20 cod. proc. civ., non trovandosi , nella circoscrizione di detto Tribunale,né il luogo i n cui era sorta l’obbligazione , né quello in cui la stessa avrebbedovuto essere eseguita; ha evidenziato, sotto quest’ultimo profilo, che , secondo il prevalso orientamento giurisprudenziale , le obbligazioni pecuniarie da adempiersi al domicilio del creditore, secondo il disposto dell’art.1182, terzo comma, cod. civ., sono, anche ai sensi della determinazione del forum destinatae solutionis ex art.20, ultimaparte, cod. proc. civ., quelle liquide , di cui il titolo determini l’ammontare o fissi i criteri per determinarlo , mentre, nella fattispecie, nessun titolo contrattuale era stato prodotto dall’ingiungente,ma solo una scrittura privata contenenteun riconoscimento di debito ; 2. c ostituitosi in giudizio il Fallimento della società L emco s.r.l., il Tribunale ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale con ordinanza emessa alla prima udienza del 21 luglio 2002, sul rilievo che, con un accor d o del 20 gennaio 2021, allegato al ricorso monitorio, le parti avevano C.C. 07/05/2024 r.g.n. 23298/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani determinato l’oggetto del l’obbligazione pecuniaria nell’importo di Euro 437.890,81, da estinguersi con pagamento dilazionato, sicché il credito vantato dal Fallimentodoveva reputarsi liquido e certo sul piano sostanziale, nonchéidoneo, sul piano processuale, a fondare la competenza per territorio del Tribunale di Brescia quale forum d e st i natae solutionis , ex a r t.20 cod. proc. civ.; 3. ha proposto ricorso per regolamento necessario di competenza la società [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, sulla base di un unico motivo, con cui ha denunciato la violazione, nell’ordinanza impugnata, degli artt.20 cod. proc. civ. e 1182 cod. civ. , sull’assunto che l’accordo scritto prodotto dalla controparte, integrando una mera ricognizione di debito, non costituiva “titolo” di una obbligazione pecuniaria liquida , rientrante nella previsione della citata norma sostanziale e idonea a fondare la competenza del Tribunale di Brescia quale forum destinatae solutionis, ai sensi della norma processuale; non ha svolto attività difensivail [OSCURATO:SOCIETA].; il Procuratore Generale ha concluso chiedendo l a declaratoria di inammissibilità del ricorso. Considerato che: il ricorso è inammissibile; 1.la società ricorrente ha dedotto – e, del resto, risulta con evidenza dagli atti e dalla stessa copia del provvedimento impugnato , emesso a l verbale d’udienza del 21 luglio 2002 – che sull’eccezione di incompetenza territoriale il Tribunale di Brescia ha pronunciato, disattendendola, allaprima udienza, in una con il rigetto dell’istanza di s ospensione della pr ovvisoria esecuzione del decreto opp o sto e co n l’ assegnazione dei termini pe r le memoriedi cui all’art.183 cod. proc. civ., nella formulazione vigente ratione temporis; pertanto,il Tribunale si è espresso sul l’eccezione pregiudiziale di rito, affermando la propria competenza, senza previamente invitare le parti a precisare le conclusioni; C.C. 07/05/2024 r.g.n. 23298/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. Spaziani come correttamente osservato dal Procuratore Generale, questa Corte, sin da epoca risalente ( cfr. Cass., Sez. Un., 12/05/2008, n. 11657) , ha affermato il principio secondo cui la decisione affermativa della competenza presuppone sempre la rimessione in decisione della causa, preceduta dall’invito a precisare le conclusioniintegrali, anche di merito; il principio è stato ribadito anche successivamente all’entrata in vigore delle modifiche sulla forma della decisione sulla competenza (da adottarsi con ordinanza e non più con sentenza) introdotte dalla legge 18 giugno 2009, n. 69(cfr. Cass. 22/10/2015, n. 21561; Cass. 07/06/2017, n. 14223; Cass. 05/05/2021, n. 11742); dall’applicazione di questo principio discende c he, ove nel procedimento davanti al giudice monocratico, quest ’ ultimo – come è accaduto nella fattispecie in esame – esterni espressamente od implicitamente in un’ordinanza, senza aver provveduto agli adempimenti sopra indicati, un convincimento sulla competenza e dia provvedimenti sulla prosecuzione del giudizio, tale ordinanza non ha natura di decisione affermativa sulla competenza impugnabile ai sensi dell’art. 42 cod. proc. civ., sicchéil ricorso per regolamento di competenza avverso detto atto deve ritenersi inammissibile ( Cass. 21/12/2010, n. 25883; Cass. 28/02/2011, n. 4986;Cass. 26/06/2012, n.10594; Cass. 26/06/2013, n. 16051; Cass., Sez. Un., 29/09/2014, n. 20449; Cass. 20/01/2017, n. 1615;Cass. 07/03/2018, n.5354; Cass.03/02/2020, n.2338); deve dunque dichiararsi l’inammissibilità del ricorso per regolamento di competenza propostoda [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione; 2. non vi è luogo a provvedere sulle spese del giudizio, stante l’indefensiodella parte intimata; 3. ai sensi dell’art. 13, comma 1 - quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della società ricorrent e , al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto. C.C. 07/05/2024 r.g.n. 23298/2022 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Corte dichiara inammissibileil ricorso; ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della societàricorrente, al competente ufficio di merito, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1-bisdel citato art. 13, se dovuto. Così deciso
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