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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 marzo 2022

Cassazione n. 15070/2022

Testo disponibile della fonte

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a seguente ORDINANZA irSit9220--)T0P.:A sul ricorso iscritto al n. 13355/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C.

F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

VNZGLC78C01), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procure speciali in calce al ricorso, elettivamente dorniciliati presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 2 OD L - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura N. 894 G. I di 3 Est.

F. umo Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempo re 2A74-,e,z_,sc.-4,-,--rA,c. r cL- Ani V , -P7£ al-LE/2- ,P2C.S_Sc.) .71; n-(A (-_2 L4. -A — C-•=I•jrace,( cee- .77E _ - ~- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 6006/12/2014 depositata in data 18 novembre 2014 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella pubblica udienza del 23 marzo 2022 ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un estratto di ruolo relativo all'anno 2002, dell'importo di C 49.715,45, relativo a imposte del periodo di imposta 2007, deducendone l'illegittimità, nonché la violazione dell'art. 29 d.l. 31 maggio2010, n. 78 per omesso avviso della presa in carico delle somme; che la CTP di Lodi ha dichiarato inammissibile il ricorso e che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 18 novembre 2014, ha rigettato l'appello della società contribuente, osservando come l'atto impositivo fosse stato notificato a mani di familiare convivente di uno dei legali rappresentanti della società contribuente; che propone ricorso per cassazione la società contribuente, unitamente ai soci, affidato a due motivi, il secondo articolato sotto due distinti profili, cui resiste con controricorso LIG N. 8949J4 R.G. 2 di 3 Est.

Fi /no [OSCURATO:PERSONA] Con particolare riferimento al secondo motivo del ricorso, pende attualmente davanti alle Sezioni Unite di questa Corte la questione se possa farsi applicazione retroattiva dell'art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215, avente ad oggetto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo (Cass., 11 febbraio 2022, n. 4526); P. Q. M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo in pendenza della decisione della suddetta questione.

Così deciso in Roma, in data 23 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] 17-gLor__ [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA irSit9220--)T0P.:A sul ricorso iscritto al n. 13355/2015 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] (C. F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] (C.F. VNZGLC78C01), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentati e difesi dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procure speciali in calce al ricorso, elettivamente dorniciliati presso il suo studio in Roma, [OSCURATO:PERSONA], 2 OD L - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura N. 894 G. I di 3 Est. F. umo Generale dello Stato, presso la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12 - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F.), in persona del legale rappresentante pro tempo re 2A74-,e,z_,sc.-4,-,--rA,c. r cL- Ani V , -P7£ al-LE/2- ,P2C.S_Sc.) .71; n-(A (-_2 L4. -A — C-•=I•jrace,( cee- .77E _ - ~- avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, n. 6006/12/2014 depositata in data 18 novembre 2014 Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]Aquino nella pubblica udienza del 23 marzo 2022 ai sensi dell'art. 23, comma 8-bis, d.l. 28 ottobre 2020 n. 137; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] La società contribuente [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato un estratto di ruolo relativo all'anno 2002, dell'importo di C 49.715,45, relativo a imposte del periodo di imposta 2007, deducendone l'illegittimità, nonché la violazione dell'art. 29 d.l. 31 maggio2010, n. 78 per omesso avviso della presa in carico delle somme; che la CTP di Lodi ha dichiarato inammissibile il ricorso e che la CTR della Lombardia, con sentenza in data 18 novembre 2014, ha rigettato l'appello della società contribuente, osservando come l'atto impositivo fosse stato notificato a mani di familiare convivente di uno dei legali rappresentanti della società contribuente; che propone ricorso per cassazione la società contribuente, unitamente ai soci, affidato a due motivi, il secondo articolato sotto due distinti profili, cui resiste con controricorso LIG N. 8949J4 R.G. 2 di 3 Est. Fi /no [OSCURATO:PERSONA] Con particolare riferimento al secondo motivo del ricorso, pende attualmente davanti alle Sezioni Unite di questa Corte la questione se possa farsi applicazione retroattiva dell'art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, convertito in legge 17 dicembre 2021, n. 215, avente ad oggetto la non impugnabilità dell'estratto di ruolo e limiti all'impugnabilità del ruolo (Cass., 11 febbraio 2022, n. 4526); P. Q. M. La Corte dispone il rinvio a nuovo ruolo in pendenza della decisione della suddetta questione. Così deciso in Roma, in data 23 marzo 2022 [OSCURATO:PERSONA] 17-gLor__ [OSCURATO:PERSONA]
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