CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 28 gennaio 1971
Cassazione n. 20194/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/01/1971 [OSCURATO:PERSONA] nato il 9/05/1965 avverso la sentenza del 06/07/2020 del [OSCURATO:PERSONA] di CREMONAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Il GIP del tribunale di Cremona, con sentenza in data 6/7/2020, applicava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] la pena concordata dalle parti ex art. 444 c.p.p., in relazione ai reati di cui agli artt. 416, commi 1, 2 e 5, 624 e 648 c.p. Proponeva ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo: vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio irrogato; erronea applicazione di legge in relazione alla rilevata sussistenza degli elementi costitutivi del reato di cui al capo di imputazione ovvero per erronea qualificazione giuridica del fatto. Proponeva altresì ricorso per cassazione l'imputato [OSCURATO:PERSONA], deducendo mancanza di motivazione della sentenza impugnata. I ricorsi devono essere trattati nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. - come modificato dalla legge n. 103 del 2017 -, trattandosi di impugnazioni, proposte avverso una sentenza di applicazione della pena pronunciata dopo l'entrata in vigore della novella, che devono essere dichiarate inammissibili perché proposta al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. e comunque per manifesta infondatezza e genericità dei motivi. Tenuto presente che la sentenza è frutto dell'accordo tra le parti, i motivi di ricorso sulla responsabilità sono inammissibili. Quanto al motivo che denuncia vizio della motivazione, comune ad entrambi i ricorsi, in base al nuovo art. 448, co. 2 bis, c.p.p., il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza; ne consegue che il vizio della motivazione non rientra più tra i casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione (v., tra le tante: Sez. 4 del 5 giugno 2018, n. 38235). In ordine al secondo motivo di ricorso dell'imputato [OSCURATO:PERSONA], è parimenti inammissibile in quanto, come da giurisprudenza di questa Corte, pur deducendosi l'erronea qualificazione del fatto anche successivamente alla introduzione della previsione dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo l'erronea qualificazione giuridica del fatto è limitata ai soli casi di qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione - insussistente nel caso di specie -, con conseguente inammissibilità della denuncia di errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019 Rv. 275971 - 02). _All'inammissibilità del .ricorso consegue la condanna dei ricorrenti .al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 cpp, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte cost. 13 giugno 2000 n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro 3000 a favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Roma 20 aprile 2022 Il Consigliere est. Il Presidente