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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 30313/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 18 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 3 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di usura.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dalla corte di appello (si vedano, in particolare, le pagine 6, 7 e 8 della sentenza impugnata, in cui il giudice distrettuale ha ricostruito i fatti, evidenziando le ragioni della piena attendibilità del racconto della persona offesa e i plurimi riscontri, anche documentali, a questo, sconfessando le alternative prospettazioni difensive riproposte nel ricorso); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 7 ma

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/07/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Torino, con sentenza in data 18 luglio 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Torino, in data 3 marzo 2021, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di usura. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta un vizio di motivazione nell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, contiene censure in fatto, non sindacabili, dunque, in sede di legittimità, e inerenti a questioni già adeguatamente vagliate e disattese con argomenti giuridici privi dei lamentati vizi dalla corte di appello (si vedano, in particolare, le pagine 6, 7 e 8 della sentenza impugnata, in cui il giudice distrettuale ha ricostruito i fatti, evidenziando le ragioni della piena attendibilità del racconto della persona offesa e i plurimi riscontri, anche documentali, a questo, sconfessando le alternative prospettazioni difensive riproposte nel ricorso); Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 7 ma
Sentenza Cassazione n. 30313/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris