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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 ottobre 2022

Cassazione n. 32726/2022

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.26709/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1114/2017 depositata il 24/05/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio Pasquale e [OSCURATO:PERSONA], domandando al Tribunale di Venezia di accertare la linea di confine tra la sua proprietà ed i fondi dei convenuti, previa la declaratoria di nullità dei contratti preliminari, intervenuti con le controparti per risolvere in via bonaria i contrasti.

Nella resistenza dei Levisaro, che avevano svolto domanda riconvenzionale per chiedere – a loro volta – co n l’accertamento del confine anche la risoluzione dei preliminari per inadempimento dell’attore e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni (contrattuali e precontrattuali), il giudice adito rigettava la domanda dello Scalabrin, accogliendo invecequella riconvenzionale.

Il soccombente gravava la predetta decisione avanti la Corte d’appello di Venezia.

Quest’ultima, con sentenza n. 1114 del 24 maggio 2017, riformava la decisione impugnata, indicando il confine “nella linea corrispondente alla preesistente recinzione ubicata all’interno della proprietà Levisaro” e condannando gli appellati al conseguente arretramento, oltre a rigettare le originarie domande riconvenzionali.

I giudici di secondo grado, sulla scorta delle risultanze istruttorie, valorizzavano la presenza di un fosso quale originario limite fra le proprietà, prima che i Levisaro provvedessero a “tombarlo”.

Escludevano altresì la sussistenza di una responsabilità dello Scalabrin nella mancata stipulazione dei contratti definitivi.

Ricorrono per cassazione Pasquale e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi.

Si è costituito [OSCURATO:PERSONA] per resistere al ricorso avversario.

In prossimità dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memoria.

Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, la declaratoria di inammissibilità del secondo e del terzo, il rigetto del quarto e del sesto e l’assorbimento del quinto. [OSCURATO:PERSONA] 1) La Corte deve previamente delibare l’eccezione d’improcedibilità del ricorso, come formulata dal controricorrente, il quale la fonda sul disposto di cui all’art. 369 comma 2° n. 2 c.p.c., per avere controparte provveduto a depositare, in luogo di una copia autentica della sentenza impugnata, una semplice copia del provvedimento notificato a mezzo posta elettronica certificata.

Mancherebbe invero la prova che il difensore avversario abbia allegato la copia della sentenza impugnata, estraendola dal fascicolo informatico, facendone copia cartacea e dichiarandola conforme all’originale.

La predetta eccezione non merita accoglimento. 1.a) La copia della sentenza impugnata riporta in calce “Il sottoscritto Avv….ai sensi dell’art. 9 L. 53/1994 e dell’art. 16 undecies, comma 1, DL 179/2012, attesta che l’antescritto atto è copia conforme, in formato analogico, dell’atto che è stato notificato in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata mediante invio” e la suddetta attestazione è completa di firma autografa dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 1.b) Secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita conmodalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddettanotifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione dinotifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico (Sez. 6, n. 30765 del 22 dicembre 2017).

La sequenza processuale appare dunque rispettata, né vi sono elementi per mettere in dubbio la predetta attestazione.

D’altronde, il deposito in cancelleria di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in cameradi consiglio (Sez.

U, n. 8312 del 25 marzo 2019). 2) Mediante la prima lagnanza, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 948 e 950 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la Corte d’appello aveva accertato il confine fra i fondi, sulla scorta della posizione del fossato e di alcune testimonianze, omettendo di esaminare i titoli di acquisto ed, in via residuale, i dati catastali.

Affermano che la predetta statuizione contrasterebbe con i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di actio finium regundorum ed avrebbe seguito l’erronea consulenza tecnica d’ufficio, anche con riguardo ai pali della luce ed alla recinzione semidemolita.

Il motivo, che richiama espressamente i titoli, prodotti ed asseritamente trascurati, è fondato. 2.a) Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivititoli di provenienza siano mancanti o insufficienti (Sez. 6- 2, n. 12327 del 23 giugno 2020).

Nella specie, la Corte d’appello ha valorizzato la consulenza tecnica d’ufficio e le deposizioni di una serie di testi, senza che nella parte motiva vi sia traccia dell’esame dei rispettivi titoli di proprietà, il cui scrutinio il giudice di merito avrebbe dovuto comunque effettuare – stante l’alleg azione dei rispettivi atti - a prescindere dalla decisione finale, che risulta pertanto monca.

E’ stato in tal modo violato il disposto di cui all’art. 950 c.c. il quale, nell’affermare al 2° comma che “ogni mezzo di prova è ammesso”, impone appunto una valutazione di tutto il materiale probatorio, compreso quello documentale, hinc et inde allegato (Sez. 2, n. 10062 del 24 aprile 2018). 3) Attraverso la seconda censura, i ricorrenti assumono l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dall’omesso esame della domanda di nullità dei contratti preliminari inter partes, quale presupposto logico giuridico antecedente all’accoglimento della domanda sull’accertamento del confine.

La Corte distrettuale nulla avrebbe detto in ordine alla sorte delle promesse di vendita fra le parti.

Il motivo è inammissibile. 3.a) I Levisaro svolgono una critica che avrebbe dovuto essere veicolata attraverso l’art. 112 c.p.c. ed il corrispondente vizio ex art. 360 n.4 c.p.c.

Invero, l'art. 360, n. 5 c.p.c.. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo.

Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez.

U, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018).

L’omesso esame di una domanda non è evidentemente l’omesso esame di un fatto storico, che oltre tutto la Corte territoriale ha mostrato di aver (implicitamente) preso in considerazione allorquando, a proposito delle somme liquidate dal primo giudice a titolo di responsabilità contrattuale e precontrattuale, ne ha contestato il fondamento, rilevando, da un lato, che “anche ove si fosse ritenuta la responsabilità dello Scalabrin nella mancata conclusione della vendita, in ogni caso la condanna al pagamento della complessiva somma di € 60.000 appare abnorme, considerato che …le parti avevano pattuito l’importo complessivo di € 1.010,00”e, dall’altro, che “lo Scalabrin si era attivato per l’adempimento degli oneri burocratici posti a suo carico e che furono in realtà i convenuti a non voler più procedere alla stipula dei contratti definitivi”. 4) Il terzo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 1453, 1337 e 1338 c.c., ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c.

Con esso, i Levisaro sostengono che la Corte veneta avrebbe trascurato di considerare il comportamento delle parti, al fine di pronunziarsi sulla domanda riconvenzionale relativa all’inadempimento dei contratti da parte dello Scalabrin, reo di aver fissato il rogito senza prima esibire i documenti necessari e di averli poi consegnati incompleti. 4.a) La quarta doglianza assume la violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente, es art. 360 n. 4 c.p.c., a proposito dell’esame delle domande riconvenzionali aventi ad oggetto i contratti preliminari di compravendita, che sarebbe stato effettuato in modo sommario, senza pervenire ad alcuna conclusione.

I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, giacché muovono dal medesimo presupposto (la valutazione della domanda riconvenzionale) -sono inammissibili. 4.b) Per un verso, l’atteggiamento delle parti rispetto all’evoluzione dei preliminari è stato dalla Corte d’appello considerato in modo plausibile ed in rapporto alle testimonianze assunte in primo grado.

La differente lettura proposta dai Levisaro non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez.

U, n. 24148 del 25 ottobre 2013).

È dunque inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021).

In altri termini, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità.

Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 4.c) Per altro verso, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 22598 del 25 settembre 2018).

E, di certo, non si può parlare di motivazione apparente nella fattispecie, posto che la sentenza impugnata ha spiegato, sia pure a proposito dei punti riguardanti il risarcimento dei danni, le ragioni del rigetto delle originarie domande riconvenzionali. 5) La quinta censura s’impernia sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 832 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., con riguardo al rigetto delle domande riconvenzionali relative al risarcimento del danno da minor godimento dell’immobile sia per la presenza della muretta di recinzione, sia per la modifica e conseguente privazione del passaggio esistente a seguito dei lavori di ristrutturazione svolti ex adverso.

Ad avviso dei ricorrenti, il giudice di merito non avrebbe effettuato alcuna seria indagine. 5.a) L’ultimo rilievo attiene alla violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

I Levisaro lamentano che la Corte d’appello li avrebbe condannati ad arretrare la recinzione, in assenza di specifica domanda dell’appellante. 5.b) Entrambi tali motivi, che dipendono dall’esito della nuova valutazione dei confini che il giudice del rinvio sarà chiamato a compiere alla luce delle considerazioni poc’anzi svolte, restano assorbiti dall’accoglimento del primo mezzo d’impugnazione.

Va dunque accolto il primo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo ed assorbiti il quinto ed il sesto motivo.

La sentenza è cassata in relazione alla censura accolta e rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà altresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità.

P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il primo motivo, dichiara inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo ed assorbiti il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.26709/2017 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in [OSCURATO:PERSONA] N 53, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che li rappresenta e difende -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 180, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO VENEZIA n. 1114/2017 depositata il 24/05/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/10/2022 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio Pasquale e [OSCURATO:PERSONA], domandando al Tribunale di Venezia di accertare la linea di confine tra la sua proprietà ed i fondi dei convenuti, previa la declaratoria di nullità dei contratti preliminari, intervenuti con le controparti per risolvere in via bonaria i contrasti. Nella resistenza dei Levisaro, che avevano svolto domanda riconvenzionale per chiedere – a loro volta – co n l’accertamento del confine anche la risoluzione dei preliminari per inadempimento dell’attore e la condanna dello stesso al risarcimento dei danni (contrattuali e precontrattuali), il giudice adito rigettava la domanda dello Scalabrin, accogliendo invecequella riconvenzionale. Il soccombente gravava la predetta decisione avanti la Corte d’appello di Venezia. Quest’ultima, con sentenza n. 1114 del 24 maggio 2017, riformava la decisione impugnata, indicando il confine “nella linea corrispondente alla preesistente recinzione ubicata all’interno della proprietà Levisaro” e condannando gli appellati al conseguente arretramento, oltre a rigettare le originarie domande riconvenzionali. I giudici di secondo grado, sulla scorta delle risultanze istruttorie, valorizzavano la presenza di un fosso quale originario limite fra le proprietà, prima che i Levisaro provvedessero a “tombarlo”. Escludevano altresì la sussistenza di una responsabilità dello Scalabrin nella mancata stipulazione dei contratti definitivi. Ricorrono per cassazione Pasquale e [OSCURATO:PERSONA], sulla base di sei motivi. Si è costituito [OSCURATO:PERSONA] per resistere al ricorso avversario. In prossimità dell’udienza pubblica, entrambe le parti hanno depositato memoria. Il P.G. ha concluso per l’accoglimento del primo motivo, la declaratoria di inammissibilità del secondo e del terzo, il rigetto del quarto e del sesto e l’assorbimento del quinto. [OSCURATO:PERSONA] 1) La Corte deve previamente delibare l’eccezione d’improcedibilità del ricorso, come formulata dal controricorrente, il quale la fonda sul disposto di cui all’art. 369 comma 2° n. 2 c.p.c., per avere controparte provveduto a depositare, in luogo di una copia autentica della sentenza impugnata, una semplice copia del provvedimento notificato a mezzo posta elettronica certificata. Mancherebbe invero la prova che il difensore avversario abbia allegato la copia della sentenza impugnata, estraendola dal fascicolo informatico, facendone copia cartacea e dichiarandola conforme all’originale. La predetta eccezione non merita accoglimento. 1.a) La copia della sentenza impugnata riporta in calce “Il sottoscritto Avv….ai sensi dell’art. 9 L. 53/1994 e dell’art. 16 undecies, comma 1, DL 179/2012, attesta che l’antescritto atto è copia conforme, in formato analogico, dell’atto che è stato notificato in formato digitale a mezzo posta elettronica certificata mediante invio” e la suddetta attestazione è completa di firma autografa dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. 1.b) Secondo l’insegnamento di questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, qualora la notificazione della sentenza impugnata sia stata eseguita conmodalità telematiche, per soddisfare l'onere di deposito della copia autentica della decisione con la relazione di notificazione, il difensore del ricorrente, destinatario della suddettanotifica, deve estrarre copia cartacea del messaggio di posta elettronica certificata pervenutogli e dei suoi allegati (relazione dinotifica e provvedimento impugnato), attestare con propria sottoscrizione autografa la conformità agli originali digitali della copia formata su supporto analogico, ai sensi dell'art. 9, commi 1 bis e 1 ter, l. n. 53 del 1994, e depositare nei termini quest'ultima presso la cancelleria della S.C., mentre non è necessario provvedere anche al deposito di copia autenticata della sentenza estratta dal fascicolo informatico (Sez. 6, n. 30765 del 22 dicembre 2017). La sequenza processuale appare dunque rispettata, né vi sono elementi per mettere in dubbio la predetta attestazione. D’altronde, il deposito in cancelleria di copia analogica della decisione impugnata predisposta in originale telematico e notificata a mezzo PEC priva di attestazione di conformità del difensore ex art. 9, commi 1 bis e 1 ter, della l. n. 53 del 1994, oppure con attestazione priva di sottoscrizione autografa, non determina l'improcedibilità del ricorso per cassazione laddove il controricorrente (o uno dei controricorrenti), nel costituirsi (anche tardivamente), depositi a sua volta copia analogica della decisione ritualmente autenticata, ovvero non disconosca ex art. 23, comma 2, d. lgs. n. 82 del 2005, la conformità della copia informale all'originale notificatogli; nell'ipotesi in cui, invece, la controparte (o una delle controparti) sia rimasta soltanto intimata, ovvero abbia effettuato il suddetto disconoscimento, per evitare di incorrere nella dichiarazione di improcedibilità il ricorrente ha l'onere di depositare l'asseverazione di conformità all'originale della copia analogica, entro l'udienza di discussione o l'adunanza in cameradi consiglio (Sez. U, n. 8312 del 25 marzo 2019). 2) Mediante la prima lagnanza, i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., 948 e 950 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la Corte d’appello aveva accertato il confine fra i fondi, sulla scorta della posizione del fossato e di alcune testimonianze, omettendo di esaminare i titoli di acquisto ed, in via residuale, i dati catastali. Affermano che la predetta statuizione contrasterebbe con i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di actio finium regundorum ed avrebbe seguito l’erronea consulenza tecnica d’ufficio, anche con riguardo ai pali della luce ed alla recinzione semidemolita. Il motivo, che richiama espressamente i titoli, prodotti ed asseritamente trascurati, è fondato. 2.a) Nell'indagine diretta all'individuazione del confine tra due fondi riveste importanza fondamentale il tipo di frazionamento allegato ai singoli atti di acquisto ed in essi richiamato con valore vincolante, sicché il giudice può ricorrere ad altri mezzi di prova soltanto nel caso in cui le indicazioni desumibili dai rispettivititoli di provenienza siano mancanti o insufficienti (Sez. 6- 2, n. 12327 del 23 giugno 2020). Nella specie, la Corte d’appello ha valorizzato la consulenza tecnica d’ufficio e le deposizioni di una serie di testi, senza che nella parte motiva vi sia traccia dell’esame dei rispettivi titoli di proprietà, il cui scrutinio il giudice di merito avrebbe dovuto comunque effettuare – stante l’alleg azione dei rispettivi atti - a prescindere dalla decisione finale, che risulta pertanto monca. E’ stato in tal modo violato il disposto di cui all’art. 950 c.c. il quale, nell’affermare al 2° comma che “ogni mezzo di prova è ammesso”, impone appunto una valutazione di tutto il materiale probatorio, compreso quello documentale, hinc et inde allegato (Sez. 2, n. 10062 del 24 aprile 2018). 3) Attraverso la seconda censura, i ricorrenti assumono l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’art. 360 n. 5 c.p.c., costituito dall’omesso esame della domanda di nullità dei contratti preliminari inter partes, quale presupposto logico giuridico antecedente all’accoglimento della domanda sull’accertamento del confine. La Corte distrettuale nulla avrebbe detto in ordine alla sorte delle promesse di vendita fra le parti. Il motivo è inammissibile. 3.a) I Levisaro svolgono una critica che avrebbe dovuto essere veicolata attraverso l’art. 112 c.p.c. ed il corrispondente vizio ex art. 360 n.4 c.p.c. Invero, l'art. 360, n. 5 c.p.c.. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, relativo all'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo. Ne consegue che, nel rigoroso rispetto delle previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il "come" e il "quando" tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua "decisività", fermo restando che l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Sez. U, n. 8053 del 7 aprile 2014; Sez. 2, n. 27415 del 29 ottobre 2018). L’omesso esame di una domanda non è evidentemente l’omesso esame di un fatto storico, che oltre tutto la Corte territoriale ha mostrato di aver (implicitamente) preso in considerazione allorquando, a proposito delle somme liquidate dal primo giudice a titolo di responsabilità contrattuale e precontrattuale, ne ha contestato il fondamento, rilevando, da un lato, che “anche ove si fosse ritenuta la responsabilità dello Scalabrin nella mancata conclusione della vendita, in ogni caso la condanna al pagamento della complessiva somma di € 60.000 appare abnorme, considerato che …le parti avevano pattuito l’importo complessivo di € 1.010,00”e, dall’altro, che “lo Scalabrin si era attivato per l’adempimento degli oneri burocratici posti a suo carico e che furono in realtà i convenuti a non voler più procedere alla stipula dei contratti definitivi”. 4) Il terzo mezzo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché 1453, 1337 e 1338 c.c., ai sensi dell’art. 360 n.3 c.p.c. Con esso, i Levisaro sostengono che la Corte veneta avrebbe trascurato di considerare il comportamento delle parti, al fine di pronunziarsi sulla domanda riconvenzionale relativa all’inadempimento dei contratti da parte dello Scalabrin, reo di aver fissato il rogito senza prima esibire i documenti necessari e di averli poi consegnati incompleti. 4.a) La quarta doglianza assume la violazione dell’art. 132 c.p.c. per motivazione apparente, es art. 360 n. 4 c.p.c., a proposito dell’esame delle domande riconvenzionali aventi ad oggetto i contratti preliminari di compravendita, che sarebbe stato effettuato in modo sommario, senza pervenire ad alcuna conclusione. I due motivi – che possono essere esaminati congiuntamente, giacché muovono dal medesimo presupposto (la valutazione della domanda riconvenzionale) -sono inammissibili. 4.b) Per un verso, l’atteggiamento delle parti rispetto all’evoluzione dei preliminari è stato dalla Corte d’appello considerato in modo plausibile ed in rapporto alle testimonianze assunte in primo grado. La differente lettura proposta dai Levisaro non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). È dunque inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). In altri termini, quelli censurati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Come è noto, invero, in tema di procedimento civile, sono riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove ritenute idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto 2019). 4.c) Per altro verso, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza dellamotivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sullamotivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del «minimo costituzionale» richiesto dall'art.111, comma 6, Cost., che viene violato qualora lamotivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Sez. 1, n. 7090 del 3 marzo 2022; Sez. 6-3, n. 22598 del 25 settembre 2018). E, di certo, non si può parlare di motivazione apparente nella fattispecie, posto che la sentenza impugnata ha spiegato, sia pure a proposito dei punti riguardanti il risarcimento dei danni, le ragioni del rigetto delle originarie domande riconvenzionali. 5) La quinta censura s’impernia sulla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. nonché degli artt. 832 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., con riguardo al rigetto delle domande riconvenzionali relative al risarcimento del danno da minor godimento dell’immobile sia per la presenza della muretta di recinzione, sia per la modifica e conseguente privazione del passaggio esistente a seguito dei lavori di ristrutturazione svolti ex adverso. Ad avviso dei ricorrenti, il giudice di merito non avrebbe effettuato alcuna seria indagine. 5.a) L’ultimo rilievo attiene alla violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. per vizio di ultrapetizione, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. I Levisaro lamentano che la Corte d’appello li avrebbe condannati ad arretrare la recinzione, in assenza di specifica domanda dell’appellante. 5.b) Entrambi tali motivi, che dipendono dall’esito della nuova valutazione dei confini che il giudice del rinvio sarà chiamato a compiere alla luce delle considerazioni poc’anzi svolte, restano assorbiti dall’accoglimento del primo mezzo d’impugnazione. Va dunque accolto il primo motivo di ricorso, dichiarati inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo ed assorbiti il quinto ed il sesto motivo. La sentenza è cassata in relazione alla censura accolta e rinviata alla Corte d’appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà altresì in ordine alle spese relative al presente giudizio di legittimità. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, accoglie il primo motivo, dichiara inammissibili il secondo, il terzo ed il quarto motivo ed assorbiti il
Sentenza Cassazione n. 32726/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris