CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 settembre 2026
Cassazione n. 04983/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che ha confermato la pronuncia di condanna in ordine ai reati di cui agli art. 81, comma 2, 624, 625, nn. 2) e 7) cod. pen.; Considerato che il primo motivo - con cui la ricorrente denunzia violazione di legge in ordine alla mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione - è manifestamente infondato in quanto i reati contestati non risultano estinti per la intervenuta prescrizione, la quale interverrà in data 5 e 6 settembre 2026. La data in cui risulta decorso l'indicato termine prescrizionale risulta così determinata: - il termine massimo di prescrizione della fattispecie in contestazione è pari ad anni dodici e mesi sei da farsi decorrere dal tempus commissi delicti, collocato, come risulta dal capo di imputazione, in data 5 e 6 settembre 2014 e non risultano termini di sospensione della prescrizione. Considerato che il secondo motivo - con cui la ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione dell'art. 131- bis cod. pen. - è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così de