CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 14 giugno 2022
Cassazione n. 43706/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte d'appello di Roma, con sentenza del 17/09/2021, ha confermato la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Roma, in data 06/12/2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione ai reati di cui agli artt. 110, 56, 628, commi 1 e 3 n. 1, 61 n. 5 cod. pen. Considerato che l'unica doglianza, con cui si contesta la violazione di legge ed il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena, è priva di specificità perché meramente riproduttiva di profili di censura già adeguatamene vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda, in proposito, pag. 6 della sentenza impugnata, sulle pericolose modalità della condotta delittuosa con cui la Corte territoriale ha motivato il diniego del beneficio, anche subordinato ai sensi dell'art. 165 cod. pen.). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Roma, 14/06/2022 [OSCURATO:PERSONA] Dott. Gi seppe [OSCURATO:PERSONA]. o [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1 7 NOV . 2022 [OSCURATO:PERSONA]