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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 31642/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, dei reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale.

Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione.

Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle, argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto.

Ritenuto che il profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la congruità e l'adeguatezza di tale scelta sanzionatoria in considerazione della condotta serbata dall'imputato, il quale risulta avere violato l'iniziale misura cautelare applicata.

Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 14 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/03/2025 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo del difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile, nelle conformi sentenze di merito, dei reato di omicidio colposo commesso con violazione delle norme sulla circolazione stradale. Rilevato che, a motivi di ricorso, il ricorrente lamenta contraddittorietà ed illogicità della motivazione con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Considerato che i motivi sono manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle, argomentazioni poste a fondamento della decisione ed in contrasto con la giurisprudenza di legittimità sul punto. Ritenuto che il profilo riguardante la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione è sostenuto da conferente motivazione, avendo la Corte di merito posto in evidenza la congruità e l'adeguatezza di tale scelta sanzionatoria in considerazione della condotta serbata dall'imputato, il quale risulta avere violato l'iniziale misura cautelare applicata. Considerato che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 luglio
Sentenza Cassazione n. 31642/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris