Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 giugno 1962

Cassazione n. 18047/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

to a [OSCURATO:PERSONA] il 26/06/1962 avverso l'ordinanza del 22/01/2026 del TRIB.

LIBERTA' di Catanzaro sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.4 [OSCURATO:PERSONA] L'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avvero l'ordinanza n. 219/2025 emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro in data 27 febbraio 2026, adito dal predetto in sede di appello cautelare avverso il provvedimento adottato dal giudice di fase (Tribunale dinanzi al quale il provvedimento pende in fase dibattimentale) di rigetto dell'istanza di dissequestro delle quote, del pacchetto azionario e del compendio aziendale della società [OSCURATO:PERSONA] srl (società che il ricorrente qualifica in ricorso come "holding di famiglia finanziaria") e MKE [OSCURATO:PERSONA] semplice (società rispetto alla quale l'imputato è titolare di quote per euro 150,00, pari all0 0.5% del capitale sociale (sesta pagina del ricorso, non numerato) .

Il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge sostanziale e processuale con riferimento agli artt. 321, 275 cpp, 5 UE, 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, art. 1 prot.

CEDU.

Si deduce, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale del riesame non abbia considerato che il patrimonio della società predetta è costituito esclusivamente dalle partecipazioni nelle società del gruppo, le cui quote, patrimonio e compendio aziendale sono tutte sotto sequestro nel medesimo procedimento, sicché il vincolo sulla holding non risulta proporzionato rispetto all'esigenza impeditiva, poiché la società è vuota all'esito del sequestro di tutto il suo patrimonio.

Quanto alla diversa valenza del sequestro a fini di confisca, si deduce che i reati oggetto del procedimento penale sono stati tutti asseritamente commessi F 1:3Ì -società diverse dalla holding, la [OSCURATO:PERSONA] srl e la [OSCURATO:PERSONA] srl, e che la holding è una mera controllante di tali società)sicché non risulta lo stabile asservimento della [OSCURATO:PERSONA] alle finalità asseritannente illecite dei suoi titolari.

Quanto al sequestro della [OSCURATO:PERSONA] srl a fini impeditivi, si deduce che il patrimonio della società è formato esclusivamente da tre immobili destinati a civile abitazione acquistati in epoca precedente ai fatti per cui è processo, e da un terreno ricevuto in epoca prossima ai fatti per cui si procede (2020), ma acquistato nel 2003, sicché si nega la sussistenza della concreta possibilità che la disponibilità del bene assuma carattere strumentale rispetto al reato commesso.

In relazione, poi, alla finalità di confisca, si adduce che tale ulteriore società non abbia alcun collegamento o partecipazione con le società cui sono riconducibili le condotte di reato contestato.La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] B. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in applicazione del principio declinato in materia dalla sentenza delle Sezioni Unite Calvarese.

Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione cartolare del procedimento, i difensori del ricorrente hanno trasmesso memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso evidenziando, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente ne è quotista e che è stata chiesta, altresì, la restituzione delle quote della predetta società; quanto alla società semplice, caratterizzata da autonomia patrimoniale imperfetta, si evidenzia che l'interesse dell'istante non consiste nel diritto alla restituzione dei beni sociali, ma nella convenienza della ricostituzione della garanzia patrimoniale generica della società. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 In via pregiudiziale, ed assorbente rispetto alle censure articolate in ricorso (peraltro protese ad una sostanziale censura della motivazione, non consentita dalla legge in sede di ricorso per cassazione con riferimento alla materia dei sequestri preventivi, ex art. 324 cod. proc. pen.), si osserva che l'indagato ha presentato ricorso in proprio, per ottenere il dissequestro di beni appartenenti alle società [OSCURATO:PERSONA] srl (società che il ricorrente qualifica in ricorso come "holding di famiglia finanziaria") e MKE [OSCURATO:PERSONA] semplice.

Ebbene, posto che la legge riconosce all'indagato la legittimazione, astratta, a presentare istanza di riesame ed al successivo ricorso per cassazione, occorre comunque che a tale astratta legittimazione corrisponda un interesse attuale e concreto.

Sul punto, con la sentenza Calvarese, la Corte ha chiaramente affermato che la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene). (Sez.

U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 27/02/2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01).

In proposito vengono quindi in rilievo i consolidati ed attuali approdi secondo cui, "in tema di sequestro preventivo di beni appartenenti a una società di capitali, l'indagato, pur se legale rappresentante e socio unico di essa, non è legittima( 0„ a ( 3proporre, in proprio, richiesta di riesame, essendo necessario il conferimento di procura speciale al difensore per agire nell'interesse della persona giuridica". (Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Grazioli, Rv. 286321 - 01; conf. da ultimo, Sez. 3, n. 12089 del 18/02/26, n.m.).

Analogamente si è ritenuto che "il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società (nella specie, il rigetto dell'istanza di revoca della misura), attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro". (Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735 - 01; conf.

Sez. 3, n. 8016 del 28/01/2026; Sez. 2, n. 22329 del 14/05/2025; Sez. 3, n. 18815 dl 02/04/2025; non massimate).

2. Tanto premesso, si osserva che il Tribunale del riesame, quale giudice dell'appello formalizzato dal ricorrente (peraltro, con riferimento, si legge, all'istanza di dissequestro presentata nell'interesse di un diverso soggetto, ovvero [OSCURATO:PERSONA], cfr. pagina 1 dell'ordinanza impugnata) ha rigettato nel merito l'appello, senza peraltro alcun riferimento alla pregiudiziale questione relativa all'interesse dell'indagato alla presentazione del gravame.

In sede di ricorso per Cassazione, il ricorrente nulla ha addotto sul punto del proprio interesse: solo nel contesto della memoria, trasmessa nelle more della celebrazione dell'udienza per la trattazione cartolare del ricorso, ha valorizzato la titolarità di una quota del capitale sociale e la particolare natura della società semplice MKE, al fine di comprovare l'interesse attuale e concreto alla proposizione del ricorso.

3. Peraltro, la titolarità di una quota sociale ex se dimostra solo l'esistenza di un legame tra il quotista e la persona giuridica, senza che da ciò possa automaticamente farsi discendere un interesse attuale e concreto alla restituzione dei beni sociale (peraltro neppure richiesta in proporzione alla quota detenuta), vieppiù ove la quota nella relativa titolarità sia di modesta entità (come nel caso di specie) e sia carente ogni deduzione in punto di effettiva riferibilità alla persona fisica della gestione o del godimento del bene di cui si chiede il dissequestro, o comunque di altra situazione di soggettivo interesse alla restituzione del bene.

Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento alla dedotta autonomia patrimoniale imperfetta della società semplice, laddove il particolare regime di responsabilità della società ad essa conseguente non si identifica automaticamente con l'interesse richiesto dalla citata pronuncia ai fini della ammissibilità del ricorso proposto dalla persona fisica per ottenere il dissequestro di beni appartenenti alla persona giuridica.

Quanto alla richiesta di restituzione della quota della MKE società semplice, peraltro evidenziata solo nella memoria successiva al ricorso, si evidenzia che sul punto il motivo di ricorso è comunque inammissibile, posto ch 4nulla viene specificato, neppure nella memoria integrativa, in punto di concreto interesse dell'indagato ad ottenere la restituzione di una quota pari allo 0.5 % (come specificato alla sesta pagina del ricorso, non numerata) a fronte del mantenimento del vincolo sul residuo.

4. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, in quanto proposto dall'indagato quale persona fisica in carenza di specifica deduzione in ordine all'interesse attuale e concreto alla restituzione di beni della persona giuridica.

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

P.Q.Monsigiiere estensore Il PresidenteMA IA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C.A.ziez:.'z';:ria. 20 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] • ArTabito

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to a [OSCURATO:PERSONA] il 26/06/1962 avverso l'ordinanza del 22/01/2026 del TRIB. LIBERTA' di Catanzaro sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso.4 [OSCURATO:PERSONA] L'imputato [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avvero l'ordinanza n. 219/2025 emessa dal Tribunale del riesame di Catanzaro in data 27 febbraio 2026, adito dal predetto in sede di appello cautelare avverso il provvedimento adottato dal giudice di fase (Tribunale dinanzi al quale il provvedimento pende in fase dibattimentale) di rigetto dell'istanza di dissequestro delle quote, del pacchetto azionario e del compendio aziendale della società [OSCURATO:PERSONA] srl (società che il ricorrente qualifica in ricorso come "holding di famiglia finanziaria") e MKE [OSCURATO:PERSONA] semplice (società rispetto alla quale l'imputato è titolare di quote per euro 150,00, pari all0 0.5% del capitale sociale (sesta pagina del ricorso, non numerato) . Il ricorso è affidato ad un unico motivo con il quale si deduce violazione di legge sostanziale e processuale con riferimento agli artt. 321, 275 cpp, 5 UE, 49 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, art. 1 prot. CEDU. Si deduce, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], che il Tribunale del riesame non abbia considerato che il patrimonio della società predetta è costituito esclusivamente dalle partecipazioni nelle società del gruppo, le cui quote, patrimonio e compendio aziendale sono tutte sotto sequestro nel medesimo procedimento, sicché il vincolo sulla holding non risulta proporzionato rispetto all'esigenza impeditiva, poiché la società è vuota all'esito del sequestro di tutto il suo patrimonio. Quanto alla diversa valenza del sequestro a fini di confisca, si deduce che i reati oggetto del procedimento penale sono stati tutti asseritamente commessi F 1:3Ì -società diverse dalla holding, la [OSCURATO:PERSONA] srl e la [OSCURATO:PERSONA] srl, e che la holding è una mera controllante di tali società)sicché non risulta lo stabile asservimento della [OSCURATO:PERSONA] alle finalità asseritannente illecite dei suoi titolari. Quanto al sequestro della [OSCURATO:PERSONA] srl a fini impeditivi, si deduce che il patrimonio della società è formato esclusivamente da tre immobili destinati a civile abitazione acquistati in epoca precedente ai fatti per cui è processo, e da un terreno ricevuto in epoca prossima ai fatti per cui si procede (2020), ma acquistato nel 2003, sicché si nega la sussistenza della concreta possibilità che la disponibilità del bene assuma carattere strumentale rispetto al reato commesso. In relazione, poi, alla finalità di confisca, si adduce che tale ulteriore società non abbia alcun collegamento o partecipazione con le società cui sono riconducibili le condotte di reato contestato.La Procura Generale, in persona del [OSCURATO:PERSONA] B. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso in applicazione del principio declinato in materia dalla sentenza delle Sezioni Unite Calvarese. Nelle more dell'udienza fissata per la trattazione cartolare del procedimento, i difensori del ricorrente hanno trasmesso memoria di replica alle conclusioni della Procura Generale, insistendo per l'accoglimento del ricorso evidenziando, quanto alla [OSCURATO:PERSONA], che il ricorrente ne è quotista e che è stata chiesta, altresì, la restituzione delle quote della predetta società; quanto alla società semplice, caratterizzata da autonomia patrimoniale imperfetta, si evidenzia che l'interesse dell'istante non consiste nel diritto alla restituzione dei beni sociali, ma nella convenienza della ricostituzione della garanzia patrimoniale generica della società. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1 In via pregiudiziale, ed assorbente rispetto alle censure articolate in ricorso (peraltro protese ad una sostanziale censura della motivazione, non consentita dalla legge in sede di ricorso per cassazione con riferimento alla materia dei sequestri preventivi, ex art. 324 cod. proc. pen.), si osserva che l'indagato ha presentato ricorso in proprio, per ottenere il dissequestro di beni appartenenti alle società [OSCURATO:PERSONA] srl (società che il ricorrente qualifica in ricorso come "holding di famiglia finanziaria") e MKE [OSCURATO:PERSONA] semplice. Ebbene, posto che la legge riconosce all'indagato la legittimazione, astratta, a presentare istanza di riesame ed al successivo ricorso per cassazione, occorre comunque che a tale astratta legittimazione corrisponda un interesse attuale e concreto. Sul punto, con la sentenza Calvarese, la Corte ha chiaramente affermato che la persona sottoposta alle indagini può proporre richiesta di riesame ove alleghi un interesse concreto e attuale correlato agli effetti della rimozione del sequestro preventivo sulla sua posizione, in quanto requisito necessario per l'ammissibilità di ogni impugnazione. (In motivazione, la Corte ha evidenziato che l'interesse deve riferirsi non all'esito favorevole dello scrutinio sui presupposti del provvedimento cautelare, siccome si tratterebbe di decisione non vincolante per l'ulteriore corso del procedimento, bensì all'eliminazione di un pregiudizio relativo a situazioni giuridiche soggettive tutelate dall'ordinamento, pur quando non implicanti il diritto alla restituzione del bene). (Sez. U, n. 7983 del 25/09/2025, dep. 27/02/2026, Calvarese, Rv. 289319 - 01). In proposito vengono quindi in rilievo i consolidati ed attuali approdi secondo cui, "in tema di sequestro preventivo di beni appartenenti a una società di capitali, l'indagato, pur se legale rappresentante e socio unico di essa, non è legittima( 0„ a ( 3proporre, in proprio, richiesta di riesame, essendo necessario il conferimento di procura speciale al difensore per agire nell'interesse della persona giuridica". (Sez. 2, n. 18419 del 22/03/2024, Grazioli, Rv. 286321 - 01; conf. da ultimo, Sez. 3, n. 12089 del 18/02/26, n.m.). Analogamente si è ritenuto che "il singolo socio non è legittimato ad impugnare i provvedimenti in materia di sequestro preventivo di beni di proprietà di una società (nella specie, il rigetto dell'istanza di revoca della misura), attesa la carenza di un interesse concreto ed attuale, non vantando egli un diritto alla restituzione della cosa o di parte della somma equivalente al valore delle quote di sua proprietà, quale effetto immediato e diretto del dissequestro". (Sez. 2, n. 29663 del 04/04/2019, Tufo, Rv. 276735 - 01; conf. Sez. 3, n. 8016 del 28/01/2026; Sez. 2, n. 22329 del 14/05/2025; Sez. 3, n. 18815 dl 02/04/2025; non massimate). 2. Tanto premesso, si osserva che il Tribunale del riesame, quale giudice dell'appello formalizzato dal ricorrente (peraltro, con riferimento, si legge, all'istanza di dissequestro presentata nell'interesse di un diverso soggetto, ovvero [OSCURATO:PERSONA], cfr. pagina 1 dell'ordinanza impugnata) ha rigettato nel merito l'appello, senza peraltro alcun riferimento alla pregiudiziale questione relativa all'interesse dell'indagato alla presentazione del gravame. In sede di ricorso per Cassazione, il ricorrente nulla ha addotto sul punto del proprio interesse: solo nel contesto della memoria, trasmessa nelle more della celebrazione dell'udienza per la trattazione cartolare del ricorso, ha valorizzato la titolarità di una quota del capitale sociale e la particolare natura della società semplice MKE, al fine di comprovare l'interesse attuale e concreto alla proposizione del ricorso. 3. Peraltro, la titolarità di una quota sociale ex se dimostra solo l'esistenza di un legame tra il quotista e la persona giuridica, senza che da ciò possa automaticamente farsi discendere un interesse attuale e concreto alla restituzione dei beni sociale (peraltro neppure richiesta in proporzione alla quota detenuta), vieppiù ove la quota nella relativa titolarità sia di modesta entità (come nel caso di specie) e sia carente ogni deduzione in punto di effettiva riferibilità alla persona fisica della gestione o del godimento del bene di cui si chiede il dissequestro, o comunque di altra situazione di soggettivo interesse alla restituzione del bene. Analoghe considerazioni possono farsi con riferimento alla dedotta autonomia patrimoniale imperfetta della società semplice, laddove il particolare regime di responsabilità della società ad essa conseguente non si identifica automaticamente con l'interesse richiesto dalla citata pronuncia ai fini della ammissibilità del ricorso proposto dalla persona fisica per ottenere il dissequestro di beni appartenenti alla persona giuridica. Quanto alla richiesta di restituzione della quota della MKE società semplice, peraltro evidenziata solo nella memoria successiva al ricorso, si evidenzia che sul punto il motivo di ricorso è comunque inammissibile, posto ch 4nulla viene specificato, neppure nella memoria integrativa, in punto di concreto interesse dell'indagato ad ottenere la restituzione di una quota pari allo 0.5 % (come specificato alla sesta pagina del ricorso, non numerata) a fronte del mantenimento del vincolo sul residuo. 4. Tanto premesso, il ricorso è inammissibile, in quanto proposto dall'indagato quale persona fisica in carenza di specifica deduzione in ordine all'interesse attuale e concreto alla restituzione di beni della persona giuridica. 5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q. P.Q.Monsigiiere estensore Il PresidenteMA IA [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] C.A.ziez:.'z';:ria. 20 MAG. 2026 [OSCURATO:PERSONA] Dott. [OSCURATO:PERSONA] • ArTabito
Sentenza Cassazione n. 18047/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris