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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 maggio 2022

Cassazione n. 19077/2022

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA 31"-OEU rbv3 sul ricorso iscritto al n.5552/16 R.G. proposto da: 12 L [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] l, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso il suo studio, rappresentata e difesa da se stessa. - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Piemonte 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e la difende. - controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG.

ABRUZZO n. 127/5/15 depositata in data 05/02/15.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 del consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato innanzi alla C.t.p. di L'aquila la cartella di pagamento n.70259379456 emessa dall'Agenzia delle Entrate ufficio di L'aquila a seguito di controllo formale della dichiarazione modello unico 2004 per l'anno d'imposta 2003 ai sensi dell'art. 36 - ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, all'esito del quale controllo l'Ufficio tributario aveva recuperato a tassazione la somma comprensiva di C 39.428,41 comprensivi di sanzioni interessi e aggi di riscossione per mancato riconoscimento di ritenute d'acconto IRPEF e di oneri deducibili.

La contribuente ha dedotto vizi di notifica della cartella impugnata ed errori procedurali inerenti il controllo.

In giudizio si sono costituiti l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila e l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. instando per il rigetto del ricorso.

2. La C.t.p. di L'aquila ha accolto il ricorso ed ha annullato la cartella di pagamento.

3. Avverso detta sentenza hanno proposto appello sia l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila che l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendone la riforma e deducendo l'erronea applicazione dell'art. 25, d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 36, comma 4 - ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dell'art.156 cod. proc. civ. nonché la carenza e l'erroneità della motivazione.

In giudizio si è costituita l'appellata che ha ribadito tutte le difese esposte in primo grado.

4. Con sentenza n. 127/5/15 depositata il 5/2/2015, la C.t.r. dell'Abruzzo, in accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma della sentenza della C.t.p. di L'aquila ha dichiarato dovuto dalla contribuente la somma recata dalla cartella di pagamento impugnata limitatamente a quella di C 5.890,00 di cui C 5.761,00 a titolo d'imposta Irpef, C 89,00 a titolo di addizionale regionale ed C 40,00 a titolo di imposta comunale.

5. La sentenza della C.t.r. è stata impugnata dal contribuente sulla scorta di nove motivi.

Si sono costituita in giudizio con controricorso l'Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo il rigetto del ricorso.

La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 19 maggio 2022, per la quale è stata presentata memoria.

Considerato che: In considerazione della complessità delle questioni trattate appare opportuno rimettere la questione in pubblica udienza ed acquisire il fascicolo d'ufficio.

P.Q.M.

Rimette la causa in pubblica udienza disponendo che venga acquisito il fascicolo d'ufficio.

R i\ v a .n.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA 31"-OEU rbv3 sul ricorso iscritto al n.5552/16 R.G. proposto da: 12 L [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] l, [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso il suo studio, rappresentata e difesa da se stessa. - ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende. - controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via Piemonte 39, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e la difende. - controricorrente - Avverso la sentenza della COMM.TRIB.REG. ABRUZZO n. 127/5/15 depositata in data 05/02/15. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 19 maggio 2022 del consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato innanzi alla C.t.p. di L'aquila la cartella di pagamento n.70259379456 emessa dall'Agenzia delle Entrate ufficio di L'aquila a seguito di controllo formale della dichiarazione modello unico 2004 per l'anno d'imposta 2003 ai sensi dell'art. 36 - ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, all'esito del quale controllo l'Ufficio tributario aveva recuperato a tassazione la somma comprensiva di C 39.428,41 comprensivi di sanzioni interessi e aggi di riscossione per mancato riconoscimento di ritenute d'acconto IRPEF e di oneri deducibili. La contribuente ha dedotto vizi di notifica della cartella impugnata ed errori procedurali inerenti il controllo. In giudizio si sono costituiti l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila e l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. instando per il rigetto del ricorso. 2. La C.t.p. di L'aquila ha accolto il ricorso ed ha annullato la cartella di pagamento. 3. Avverso detta sentenza hanno proposto appello sia l'Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] di L'Aquila che l'[OSCURATO:PERSONA] s.p.a. chiedendone la riforma e deducendo l'erronea applicazione dell'art. 25, d.P.R. n. 600 del 1973, dell'art. 36, comma 4 - ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito in legge 28 febbraio 2008, n. 31 e dell'art.156 cod. proc. civ. nonché la carenza e l'erroneità della motivazione. In giudizio si è costituita l'appellata che ha ribadito tutte le difese esposte in primo grado. 4. Con sentenza n. 127/5/15 depositata il 5/2/2015, la C.t.r. dell'Abruzzo, in accoglimento dell'appello proposto, ed in riforma della sentenza della C.t.p. di L'aquila ha dichiarato dovuto dalla contribuente la somma recata dalla cartella di pagamento impugnata limitatamente a quella di C 5.890,00 di cui C 5.761,00 a titolo d'imposta Irpef, C 89,00 a titolo di addizionale regionale ed C 40,00 a titolo di imposta comunale. 5. La sentenza della C.t.r. è stata impugnata dal contribuente sulla scorta di nove motivi. Si sono costituita in giudizio con controricorso l'Agenzia delle Entrate ed [OSCURATO:SOCIETA], chiedendo il rigetto del ricorso. La causa è stata discussa nella camera di consiglio del 19 maggio 2022, per la quale è stata presentata memoria. Considerato che: In considerazione della complessità delle questioni trattate appare opportuno rimettere la questione in pubblica udienza ed acquisire il fascicolo d'ufficio. P.Q.M. Rimette la causa in pubblica udienza disponendo che venga acquisito il fascicolo d'ufficio. R i\ v a .n.
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