Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 12 giugno 2024

Cassazione n. 29805/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21001/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui domicilio digitale ([OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domicilia. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (quale cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), qui rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in Venezia – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 3911, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. - c ontroricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 1167 /20 2 4 , del la [OSCURATO:PERSONA] VENEZIAdepositata in data 12/06/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 946/2023, il Tribunale di Treviso rigettò l’opposizione promossa, exart. 645 cod. proc. civ., da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 844/2020, emesso dal medesimo tribunale, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la somma di € 75.093,86 , in forza dell e fideiussion i specifiche del l’1 luglio e del 7 agosto 201 7 , rilasciate dal l’opponente a garanzia dell’adempimento degli obblighi da lei assunti, nei confronti della banca, da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che era stata dichiarata fallita il 25 novembre 2019.

2. Il gravame interposto avverso la descritta sentenza dalla Favero fu respinto dall’adita Corte di appello di Venezia, con sentenza del 12 giugno 2024, n. 1167, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] estrema sintesi,quella corte ritenne che: i ) l’appellante, nel censurare l’affermazione del tribunale secondo cui l’opponente non avevadato prova, come sarebbe statosuo onere, del fatto che, in mancanza delle clausole nulle, ella non avrebbe sottoscritto le fideiussioni,sicché era infondata l’eccezione di nullità estesa all’intero negozio di garanzia, non si era confrontata«con le motivazioni esposte dal giudice del primo grado, il quale ha richiamato e fatto proprie le argomentazioni poste a fondamento del principio di diritto espresso da Cass.

SSUU n. 41994/21 »; ii ) « Con il secondo motivo di gravame l’appellante ripropone le difese già svolte al fine di contrastare l’eccezione della controparte, sollevata in primo grado, circa l’inapplicabilità dell’ipotesi di nullità parziale della fideiussione per violazione della legge n. 287/90 alle fideiussioni specifiche.

Il Tribunale di Treviso, pur dando atto di tale questione, ha scelto di non affrontarla in forza del criterio della “ragione più liquida”.

Anche in questa sede non è necessario l’approfondimento della questione, stante l’inammissibilità rilevata del primo motivo d’appello».

3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidandosi adue motiv i .

Ha resistito, con controricors o , [OSCURATO:SOCIETA].(quale cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), tramite la rappresentante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/24 febbraio 202 5 , il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio exart. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022.

Con istanza del 31marzo 2025 , la Favero ha chiesto la decisione del suo ricorso.

La sola parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 - bis.1 cod. proc.civ. [OSCURATO:PERSONA]

1. I formulat i motiv i di ricorso denuncia no , rispettivamente, in sintesi : I)«Violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 14, 20 e 33 della l. n. 287 del 1990, nonché dell'art. 41 Cost., dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116, c.p.c.».

Si contesta alla corte distrettuale di non averpreso «in considerazione due circostanze incontroverse:

1. è stato dimostrato che il contratto di fideiussione corrisponde esattamente allo schema negoziale oggetto dell'istruttoria della Banca d'Italia conclusasi con il provvedimento del 2 maggio 2005; 2.la banca convenuta si era limitata a negare l'intesa “a monte” senza mai contestare, tantomeno specificamente, che le richiamate clausole del contratto di fideiussione (artt. 2, 6, 7 e 8) fossero diverse da quelle già in uso nella prassi del sistema bancario e riprodotte nello schema ABI»; II) «Omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 , comma 1, n. 5) , c.p.c.e violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729, c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.».

Si assume che corte lagunare «non ha considerato la natura di prova privilegiatadegli atti del procedimento intrapreso dalla Banca d'Italia; non ha valutato le presunzioni, gravi, precise e concordanti, da esso derivanti.

Dalla lettura integrale dell'istruttoria, del parere espresso dall'AGCM e dal provvedimento della Banca d'Italia emerge chiaramente l'accertamento circa il fatto che le banche avevano già in uso uno schema contrattuale in cui erano riprodotte le clausole nulle e che queste ultime avevano continuato a trovare ingresso nei contratti di fideiussione anche dopo l'emanazione del provvedimento di cui si è detto.

Le fideiussioni specifiche rilasciate dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e in data 8.08.2017, in un periodo in cui, nella richiamata sentenza del Tribunale Civile di Milano, è stato accertato che alcune banche, tra le quali la “[OSCURATO:PERSONA]”, la “[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro”, la “Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti”, ed a questo punto possiamo aggiungere anche il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., utilizzassero uno schema di fideiussione specificacontemplante, tra le altre, sia la c.d. clausola di reviviscenza, sia la clausola di deroga all'art. 1957 del codice civile, sia la c.d. clausola di sopravvivenza, ossia tutte quelle clausole espressamente contemplate nello schema-ABI/2003 delle fideiussioni omnibus dichiarate anticoncorrenziali nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia.

Nel parere - richiamato nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia - espresso sullo schema contrattuale a suo tempo definito dall’ABI per le cd. fideiussioni omnibus, l’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato aveva osservato: che lo schema contrattuale ABI-2003 non fosse coerente con la ratio delle modifiche apportate alla disciplina del contratto di fideiussione dalla Legge n. 154/1992, ispirate alla finalità di rafforzare la tutela della posizione contrattuale del garante; che lo schema contrattuale ABI/2003, tra le varie opzioni lasciate dal codice civile alle parti per esercitare la propria autonomia contrattuale, avesse optato per la soluzione più sfavorevole al fideiussore; che nello schema contrattuale ABI- 2003, in particolare, presentassero rilevanti profili di criticità dal punto di vista della concorrenza, gli artt. 1, 2, 6, 7, 8 e 13: che il contenuto dello schema contrattuale ABI-2003 fosse stato sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate; che l’ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non potesse essere ascritta ad un fenomeno ‘spontaneo’ del mercato, ma piuttosto agli effetti di un’intesa esistente tra lebanche sul tema della contrattualistica.

Tale ordine di idee, si ribadisce, deve essere recepito anche con riferimento alla materia delle c.d. fideiussioni specifiche, ed in particolare nella valutazione della validità della fideiussione specifica sottoscritta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]., dovendosi ritenere sussistente, nel 2017, un’intesa anticoncorrenziale tra le banche che adottavano nei confronti del cliente un modello di contratto di fideiussione specifica contemplante le più volte ricordare clausole abusive». 2.Va rilevato, in primis, che la menzionata proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: «1.

I formulati motivi di ricorso, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano insuscettibili di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso.

1.1. Il primo motivo, nella misura in cui è volto a denunciare un’asserita violazione di legge, deve considerarsi inammissibile ex art. 360 - bis.1 cod. proc. civ., atteso che la recente sentenza di questa Corte n. 21841 del 2024 (alla cui motivazione, qui condivisa per quanto di interesse, può farsi rinvio exart. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.) ha ribadito che “ La natura anticoncorrenziale,pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (cfr. in senso sostanzialmente conforme, anche nelle rispettive motivazioni, la precedente Cass. n. 19401 del 2024 e la successiva Cass. n. 26847 del 2024, che, tra l’altro, ha espressamente escluso che, al di fuori delle ipotesi di fideiussioni omnibus, chi invochi la nullità di una garanzia per asserita violazione delle regole di concorrenza e del mercato è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata).

1.2. Il medesimo motivo, poi, laddove sembra denunciare un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. l’affermazione che nello stesso si rinviene circa il fatto che la corte distrettuale “non ha preso in considerazione due circostanze incontroverse:

1. è stato dimostrato che il contratto di fideiussione corrisponde esattamente allo schema negoziale oggetto dell'istruttoria della Banca d'Italia conclusasi con il provvedimento del 2 maggio 2005;

2. la banca convenuta si era limitata a negare l'intesa “a monte” senza mai contestare, tantomeno specificamente, che le richiamate clausole del contratto di fideiussione [artt. 2, 6, 7 e 8] fossero diverse da quelle già in uso nella prassi del sistema bancario e riprodotte nello schema ABI”), ed altrettanto dicasi quanto all’intero secondo motivo, deve considerarsi inammissibile.

1.2.1. In proposito, infatti, basta rimarcare che: i) nella specie, non è invocabile un vizio di motivazione exart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., perché l’attuale art. 360, comma 4, cod. proc. civ. (introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 ed applicabile, giusta l’art. 35, comma 5, ai ricorsi, come quello in esame, notificati a decorrere dall’1 gennaio 2023) esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd.

“doppia conforme”).

In proposito, infatti, va ricordato che questa Corte ha da tempo chiarito, sebbene con riferimento all’oggi abrogato art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., di tenore assolutamente analogo al vigente art. 360, comma 4, cod. proc. civ., per cui il relativo indirizzo ermeneutico è agevolmente applicabile anche in relazione a quest’ultimo, che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd.

“doppia conforme” in facto e che Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che “Ricorre l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice”, sicché la parte ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass.n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere qui non adeguatamente assolto dalla ricorrente; ii) in ogni caso, l'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, ratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 12 giugno 2024) ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 14677,9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, – tutte fattispecie assolutamente inconfigurabili nella motivazione della sentenza della corte distrettuale impugnata in questa sede – esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017.

Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass.nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass.n. 28390 del 2023) o di sua contraddittorietà (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023).

Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella insanabile e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella insuperabile; iii) la fattispecie oggi disciplinata dal novellato art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass.nn. 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022; Cass. nn. 4477 e 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); iv) un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod.civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr.,anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass.nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), sempre che concretamente proponibile e comunque da rapportarsi al testo novellato di cui alla citata norma); v) come ancore può leggersi in Cass. n. 35006 del 2024 (cfr. in motivazione) un'autonoma questione di malgoverno degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass. nn. 25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024; Cass. nn. 35782, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass.n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che “è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.”); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacatodi legittimità sui vizi di motivazione”; Cass. n. 27000 del 2016).

1.3. Da ultimo, e per mere ragioni di completezza, va osservato che, laddove il secondo motivo volesse intendersi come diretto ad invocare, non già, ed infondatamente per quanto si è già detto rigettandosi la censura di violazione di legge di cui al primo motivo, la nullità parziale delle fideiussioni in esame, per violazione dell’art. 1957 cod. civ., bensì l’estinzione delle medesime garanzie per effetto di quanto sancito da tale ultima disposizione, troverebbe qui applicazione il principio, sancito da Cass. n. 8023 del 2024, secondo cui “L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa”.

Ne consegue che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art.1957 cod. civ., in relazione a un contratto di fideiussione, deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo e non sulla legittimazione passiva (cfr., in senso analogo, l’appena menzionata Cass. n. 8023 del 204, sebbene riferita ad un contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione).

Nella specie, dunque, la censura, ove pure così intesa, si rivelerebbe comunque carente di autosufficienza, non specificando (né tanto emergendo dalla sentenza impugnata o dal concreto tenore della odierna doglianza) se, al momento dell’avvenuta sua costituzione in primo grado, l’opponente formulò anche (e in quali precisi termini) una tale puntuale eccezione».

3. [OSCURATO:PERSONA] reputa affatto condivisibile tali conclusion i , che, pertanto, ribadisce interamente, in quanto conformi anche alla successiva giurisprudenza di questa Corte pronunciatasi sui medesimi profili sostanziali e processuali rimarcati nella descritta proposta.

Rileva, inoltre, che la parte ricorrente nemmeno ha depositato una propria memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. per contestare le argomentazioni di detta proposta.

4. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, restando a suocarico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dallacostituitasi controricorrente.

4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta exart. 380- bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ.

Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi delterzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. –codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024).

Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), laricorrent e suddett a va condannat a , nei confronti d ella costituit a si controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 4.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

4.2. Deve darsi atto, infine, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dellamedesima ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento».

P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e lacondanna al pagamento, in favore de ll a costituit a si controricorrent e , delle spese di questo giudizio di legittimità, cheliquida in € 4.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.

Condanna la medesim a ricorrent e al pagamento della somma di € 4.000,00 in favore dellacostituitasi controricorrentee di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad op

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 21001/2024r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA],rappresentata e difes a , giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui domicilio digitale ([OSCURATO:EMAIL]) elettivamente domicilia. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. (quale cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] S.p.a.), qui rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., elettivamente domiciliata in Venezia – [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 3911, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti. - c ontroricorrente - avverso la sentenza, n. cron. 1167 /20 2 4 , del la [OSCURATO:PERSONA] VENEZIAdepositata in data 12/06/2024; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 06/11/2025dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 946/2023, il Tribunale di Treviso rigettò l’opposizione promossa, exart. 645 cod. proc. civ., da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto ingiuntivo n. 844/2020, emesso dal medesimo tribunale, su richiesta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., per la somma di € 75.093,86 , in forza dell e fideiussion i specifiche del l’1 luglio e del 7 agosto 201 7 , rilasciate dal l’opponente a garanzia dell’adempimento degli obblighi da lei assunti, nei confronti della banca, da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., che era stata dichiarata fallita il 25 novembre 2019. 2. Il gravame interposto avverso la descritta sentenza dalla Favero fu respinto dall’adita Corte di appello di Venezia, con sentenza del 12 giugno 2024, n. 1167, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e [OSCURATO:SOCIETA]., quest’ultima rappresentata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] estrema sintesi,quella corte ritenne che: i ) l’appellante, nel censurare l’affermazione del tribunale secondo cui l’opponente non avevadato prova, come sarebbe statosuo onere, del fatto che, in mancanza delle clausole nulle, ella non avrebbe sottoscritto le fideiussioni,sicché era infondata l’eccezione di nullità estesa all’intero negozio di garanzia, non si era confrontata«con le motivazioni esposte dal giudice del primo grado, il quale ha richiamato e fatto proprie le argomentazioni poste a fondamento del principio di diritto espresso da Cass. SSUU n. 41994/21 »; ii ) « Con il secondo motivo di gravame l’appellante ripropone le difese già svolte al fine di contrastare l’eccezione della controparte, sollevata in primo grado, circa l’inapplicabilità dell’ipotesi di nullità parziale della fideiussione per violazione della legge n. 287/90 alle fideiussioni specifiche. Il Tribunale di Treviso, pur dando atto di tale questione, ha scelto di non affrontarla in forza del criterio della “ragione più liquida”. Anche in questa sede non è necessario l’approfondimento della questione, stante l’inammissibilità rilevata del primo motivo d’appello». 3. Per la cassazione di questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso affidandosi adue motiv i . Ha resistito, con controricors o , [OSCURATO:SOCIETA].(quale cessionaria di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), tramite la rappresentante [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]/24 febbraio 202 5 , il consigliere delegato ha depositato una proposta di definizione anticipata del giudizio exart. 380-bis cod. proc. civ., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022. Con istanza del 31marzo 2025 , la Favero ha chiesto la decisione del suo ricorso. La sola parte controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 - bis.1 cod. proc.civ. [OSCURATO:PERSONA] 1. I formulat i motiv i di ricorso denuncia no , rispettivamente, in sintesi : I)«Violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 14, 20 e 33 della l. n. 287 del 1990, nonché dell'art. 41 Cost., dell'art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, degli artt. 2697 e 2729 c.c., nonché degli artt. 115 e 116, c.p.c.». Si contesta alla corte distrettuale di non averpreso «in considerazione due circostanze incontroverse: 1. è stato dimostrato che il contratto di fideiussione corrisponde esattamente allo schema negoziale oggetto dell'istruttoria della Banca d'Italia conclusasi con il provvedimento del 2 maggio 2005; 2.la banca convenuta si era limitata a negare l'intesa “a monte” senza mai contestare, tantomeno specificamente, che le richiamate clausole del contratto di fideiussione (artt. 2, 6, 7 e 8) fossero diverse da quelle già in uso nella prassi del sistema bancario e riprodotte nello schema ABI»; II) «Omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 , comma 1, n. 5) , c.p.c.e violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 2729, c.c. e degli artt. 115 e 116 c.p.c.». Si assume che corte lagunare «non ha considerato la natura di prova privilegiatadegli atti del procedimento intrapreso dalla Banca d'Italia; non ha valutato le presunzioni, gravi, precise e concordanti, da esso derivanti. Dalla lettura integrale dell'istruttoria, del parere espresso dall'AGCM e dal provvedimento della Banca d'Italia emerge chiaramente l'accertamento circa il fatto che le banche avevano già in uso uno schema contrattuale in cui erano riprodotte le clausole nulle e che queste ultime avevano continuato a trovare ingresso nei contratti di fideiussione anche dopo l'emanazione del provvedimento di cui si è detto. Le fideiussioni specifiche rilasciate dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] e in data 8.08.2017, in un periodo in cui, nella richiamata sentenza del Tribunale Civile di Milano, è stato accertato che alcune banche, tra le quali la “[OSCURATO:PERSONA]”, la “[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro”, la “Cassa di Risparmio della Provincia di Chieti”, ed a questo punto possiamo aggiungere anche il [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., utilizzassero uno schema di fideiussione specificacontemplante, tra le altre, sia la c.d. clausola di reviviscenza, sia la clausola di deroga all'art. 1957 del codice civile, sia la c.d. clausola di sopravvivenza, ossia tutte quelle clausole espressamente contemplate nello schema-ABI/2003 delle fideiussioni omnibus dichiarate anticoncorrenziali nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia. Nel parere - richiamato nel provvedimento n. 55/2005 della Banca d’Italia - espresso sullo schema contrattuale a suo tempo definito dall’ABI per le cd. fideiussioni omnibus, l’[OSCURATO:PERSONA] della Concorrenza e del Mercato aveva osservato: che lo schema contrattuale ABI-2003 non fosse coerente con la ratio delle modifiche apportate alla disciplina del contratto di fideiussione dalla Legge n. 154/1992, ispirate alla finalità di rafforzare la tutela della posizione contrattuale del garante; che lo schema contrattuale ABI/2003, tra le varie opzioni lasciate dal codice civile alle parti per esercitare la propria autonomia contrattuale, avesse optato per la soluzione più sfavorevole al fideiussore; che nello schema contrattuale ABI- 2003, in particolare, presentassero rilevanti profili di criticità dal punto di vista della concorrenza, gli artt. 1, 2, 6, 7, 8 e 13: che il contenuto dello schema contrattuale ABI-2003 fosse stato sostanzialmente riprodotto nei contratti delle banche interpellate; che l’ampia diffusione delle clausole oggetto di verifica non potesse essere ascritta ad un fenomeno ‘spontaneo’ del mercato, ma piuttosto agli effetti di un’intesa esistente tra lebanche sul tema della contrattualistica. Tale ordine di idee, si ribadisce, deve essere recepito anche con riferimento alla materia delle c.d. fideiussioni specifiche, ed in particolare nella valutazione della validità della fideiussione specifica sottoscritta dalla sig.ra [OSCURATO:PERSONA]., dovendosi ritenere sussistente, nel 2017, un’intesa anticoncorrenziale tra le banche che adottavano nei confronti del cliente un modello di contratto di fideiussione specifica contemplante le più volte ricordare clausole abusive». 2.Va rilevato, in primis, che la menzionata proposta ex art. 380 - bis cod. proc. civ. ha il seguente tenore: «1. I formulati motivi di ricorso, scrutinabili congiuntamente perché chiaramente connessi, si rivelano insuscettibili di accoglimento alla stregua delle dirimenti considerazioni di cui appresso. 1.1. Il primo motivo, nella misura in cui è volto a denunciare un’asserita violazione di legge, deve considerarsi inammissibile ex art. 360 - bis.1 cod. proc. civ., atteso che la recente sentenza di questa Corte n. 21841 del 2024 (alla cui motivazione, qui condivisa per quanto di interesse, può farsi rinvio exart. 118, comma 1, disp. att. cod. proc. civ.) ha ribadito che “ La natura anticoncorrenziale,pronunciata dalla Banca d'Italia, di clausole del modello ABI del contratto di fideiussione omnibus, per contrasto con gli artt. 2, comma 2, lett. a), della l. n. 287 del 1990 e 101 del TFUE, determina l'invalidità e la possibile espunzione delle corrispondenti clausole inerenti a quel solo modello di contratto, in quanto la natura anticoncorrenziale di quelle sanzionate è stata valutata rispetto ai possibili effetti derivanti dalla loro estensione ad una serie indefinita e futura di rapporti, tale da addossare sul fideiussore le conseguenze negative derivanti dall'inosservanza degli obblighi di diligenza della banca; tale giudizio sfavorevole e la conseguente invalidità non si estendono perciò anche alle fideiussioni ordinarie, oggetto di specifica pattuizione tra banca e cliente” (cfr. in senso sostanzialmente conforme, anche nelle rispettive motivazioni, la precedente Cass. n. 19401 del 2024 e la successiva Cass. n. 26847 del 2024, che, tra l’altro, ha espressamente escluso che, al di fuori delle ipotesi di fideiussioni omnibus, chi invochi la nullità di una garanzia per asserita violazione delle regole di concorrenza e del mercato è tenuto a dimostrare l'illecito antitrust, senza potersi avvalere di alcuna prova privilegiata). 1.2. Il medesimo motivo, poi, laddove sembra denunciare un vizio motivazionale ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr. l’affermazione che nello stesso si rinviene circa il fatto che la corte distrettuale “non ha preso in considerazione due circostanze incontroverse: 1. è stato dimostrato che il contratto di fideiussione corrisponde esattamente allo schema negoziale oggetto dell'istruttoria della Banca d'Italia conclusasi con il provvedimento del 2 maggio 2005; 2. la banca convenuta si era limitata a negare l'intesa “a monte” senza mai contestare, tantomeno specificamente, che le richiamate clausole del contratto di fideiussione [artt. 2, 6, 7 e 8] fossero diverse da quelle già in uso nella prassi del sistema bancario e riprodotte nello schema ABI”), ed altrettanto dicasi quanto all’intero secondo motivo, deve considerarsi inammissibile. 1.2.1. In proposito, infatti, basta rimarcare che: i) nella specie, non è invocabile un vizio di motivazione exart. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., perché l’attuale art. 360, comma 4, cod. proc. civ. (introdotto dal d.lgs. n. 149 del 2022 ed applicabile, giusta l’art. 35, comma 5, ai ricorsi, come quello in esame, notificati a decorrere dall’1 gennaio 2023) esclude la possibilità di ricorrere per cassazione ai sensi del numero 5 dell’art. 360, comma 1, dello stesso codice, nell’ipotesi in cui la sentenza di appello impugnata rechi l’integrale conferma della decisione di primo grado (cd. “doppia conforme”). In proposito, infatti, va ricordato che questa Corte ha da tempo chiarito, sebbene con riferimento all’oggi abrogato art. 348-ter, commi 4 e 5, cod. proc. civ., di tenore assolutamente analogo al vigente art. 360, comma 4, cod. proc. civ., per cui il relativo indirizzo ermeneutico è agevolmente applicabile anche in relazione a quest’ultimo, che il presupposto di applicabilità della norma risiede nella cd. “doppia conforme” in facto e che Cass. n. 7724 del 2002 ha precisato, inoltre, che “Ricorre l'ipotesi di “doppia conforme”, ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., con conseguente inammissibilità della censura di omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iterlogico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice”, sicché la parte ricorrente in cassazione, per evitare l’inammissibilità del motivo, ha l’onere di indicare le ragioni di fatto poste a base della decisione di primo grado e quelle poste a base della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse (cfr. Cass. n. 5436 del 2024; Cass. nn. 35782, 26934 e 5947 del 2023; Cass.n. 20994 del 2019; Cass. n. 26774 del 2016; Cass. n. 26860 del 2014): onere qui non adeguatamente assolto dalla ricorrente; ii) in ogni caso, l'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, ratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 12 giugno 2024) ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 14677,9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, – tutte fattispecie assolutamente inconfigurabili nella motivazione della sentenza della corte distrettuale impugnata in questa sede – esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass.nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn. 27501 e 33961 del 2022; Cass.n. 28390 del 2023) o di sua contraddittorietà (cfr. Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella insanabile e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella insuperabile; iii) la fattispecie oggi disciplinata dal novellato art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass.nn. 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022; Cass. nn. 4477 e 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015); iv) un'autonoma questione di malgoverno del precetto di cui all'art. 2697 cod.civ. si pone esclusivamente ove il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne è gravata secondo le regole dettate da quella norma, non anche quando, a seguito di un'eventuale incongrua valutazione delle acquisizioni istruttorie, il giudice abbia ritenuto assolto tale onere, poiché in questo caso vi è soltanto un erroneo apprezzamento sull'esito della prova, sindacabile in sede di legittimità solo per il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (cfr.,anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 25376, 19371, 15032 e 10794 del 2024; Cass. n. 9021 del 2023; Cass. n. 11963 del 2022; Cass.nn. 17313 e 1634 del 2020; Cass. nn. 26769 e 13395 del 2018; Cass. n. 26366 del 2017; Cass nn. 19064 e 2395 del 2006), sempre che concretamente proponibile e comunque da rapportarsi al testo novellato di cui alla citata norma); v) come ancore può leggersi in Cass. n. 35006 del 2024 (cfr. in motivazione) un'autonoma questione di malgoverno degli artt.115 e 116 cod. proc. civ. può porsi, rispettivamente, solo allorché il ricorrente alleghi che il giudice di merito: 1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass. nn. 25376, 19371, 17201, 11069 e 5375 del 2024; Cass. nn. 35782, 16303, 11299 e 28385 del 2023; Cass.n. 35041 del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che “è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.”); 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano soggetti a valutazione (cfr. Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pur puntualizzato che, “ove si deduca che il giudice ha solamente male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova, la censura è ammissibile, ai sensi del novellato art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., solo nei rigorosi limiti in cui esso ancora consente il sindacatodi legittimità sui vizi di motivazione”; Cass. n. 27000 del 2016). 1.3. Da ultimo, e per mere ragioni di completezza, va osservato che, laddove il secondo motivo volesse intendersi come diretto ad invocare, non già, ed infondatamente per quanto si è già detto rigettandosi la censura di violazione di legge di cui al primo motivo, la nullità parziale delle fideiussioni in esame, per violazione dell’art. 1957 cod. civ., bensì l’estinzione delle medesime garanzie per effetto di quanto sancito da tale ultima disposizione, troverebbe qui applicazione il principio, sancito da Cass. n. 8023 del 2024, secondo cui “L'eccezione di estinzione della garanzia fideiussoria ha natura di eccezione propria e non di mera difesa”. Ne consegue che la pretesa estinzione, per decorso del termine semestrale di decadenza previsto dall'art.1957 cod. civ., in relazione a un contratto di fideiussione, deve essere tempestivamente sollevata nel giudizio di primo grado, incidendo sul merito della titolarità dell'obbligazione dal lato passivo e non sulla legittimazione passiva (cfr., in senso analogo, l’appena menzionata Cass. n. 8023 del 204, sebbene riferita ad un contratto di locazione ad uso diverso da quello di abitazione). Nella specie, dunque, la censura, ove pure così intesa, si rivelerebbe comunque carente di autosufficienza, non specificando (né tanto emergendo dalla sentenza impugnata o dal concreto tenore della odierna doglianza) se, al momento dell’avvenuta sua costituzione in primo grado, l’opponente formulò anche (e in quali precisi termini) una tale puntuale eccezione». 3. [OSCURATO:PERSONA] reputa affatto condivisibile tali conclusion i , che, pertanto, ribadisce interamente, in quanto conformi anche alla successiva giurisprudenza di questa Corte pronunciatasi sui medesimi profili sostanziali e processuali rimarcati nella descritta proposta. Rileva, inoltre, che la parte ricorrente nemmeno ha depositato una propria memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. per contestare le argomentazioni di detta proposta. 4. In conclusione, quindi, l’odierno ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile, restando a suocarico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dallacostituitasi controricorrente. 4.1. Poiché il giudizio è definito in conformità della proposta exart. 380- bis, comma 1, cod. proc. civ. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), va disposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, commi 3 e 4, cod. proc. civ. Vale rammentare, in proposito, che, in tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'art. 380-bis, comma 3, cod. proc. civ. (pure novellato dal menzionato d.lgs. n. 149 del 2022) –che, nei casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, contiene una valutazione legale tipica della sussistenza dei presupposti per la condanna ai sensi delterzo e del quarto comma dell'art. 96 cod. proc. civ. –codifica un'ipotesi normativa di abuso del processo, poiché il non attenersi ad una valutazione del proponente, poi confermata nella decisione definitiva, lascia presumere una responsabilità aggravata del ricorrente (cfr. Cass., SU, n. 28540 del 2023; Cass. nn. 11346 e 16191 del 2024). Pertanto, non ravvisando il Collegio (stante la complessiva “tenuta” del provvedimento della PDA rispetto alla motivazione necessaria per confermare l’inammissibilità del ricorso) ragioni per discostarsi dalla suddetta previsione legale (cfr., in motivazione, Cass., SU, n. 36069 del 2023), laricorrent e suddett a va condannat a , nei confronti d ella costituit a si controricorrente, al pagamento della somma equitativamente determinata di € 4.000,00, oltre che al pagamento dell’ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. 4.2. Deve darsi atto, infine, –in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte dellamedesima ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] e lacondanna al pagamento, in favore de ll a costituit a si controricorrent e , delle spese di questo giudizio di legittimità, cheliquida in € 4.000 ,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi, liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Condanna la medesim a ricorrent e al pagamento della somma di € 4.000,00 in favore dellacostituitasi controricorrentee di una ulteriore somma di € 2.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad op
Decreto Cassazione n. 29805/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris