CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 21884/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 10 giugno 2021; la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione avanzata da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla misura della custodia cautelare patita dal 26.11.2013 all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] applicata dal Gip presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 416 bis cod.pen., in quanto partecipe di un'associazione mafiosa di tipo ndranghetistico, ovvero la cosca [OSCURATO:PERSONA]Bonarrigo di [OSCURATO:PERSONA]. In particolare l'addebito rivolto al Rustico era quello di aver svolto un ruolo nella vicenda relativa agli omicidi contestati nel procedimento, informando lo zio [OSCURATO:PERSONA] che era richiesta la sua presenza ad Oppido ed al tempo stesso adoperandosi per coprire l'assenza dello stesso da Catanzaro. Mentre all'esito del giudizio di primo grado, definito con rito abbreviato, era stato riconosciuto colpevole, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA], a conclusione del giudizio di appello, lo aveva assolto per non aver commesso il fatto. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza l'imputato, a mezzo del suo difensore, affidandosi ad un solo motivo. Con detto motivo rubricato "Art. 606 lett. e) e c) in relazione all'art. 314 cod. proc. pen." lamenta che la Corte d'appello nel rigettare l'istanza ha omesso del tutto di considerare la rilevanza ai fini dell'assoluzione della prova acquisita originariamente dagli inquirenti, ma di cui era stato inibito l'accesso al giudice della cautela prima e poi al giudice di primo grado, ovvero le intercettazioni telefoniche di [OSCURATO:PERSONA] le cui dichiarazioni erano risultate poi inattendibili. Aggiunge che la motivazione del giudice della riparazione, esclusivamente ancorata alla valutazione di elementi ritenuti di sospetto ricavati dalla posizione di contiguità da stretto rapporto di parentela con i componenti della cosca, risulta carente dal punto di vista logico e non tiene conto della prova acquisita e valutata dalla Corte d'appello che avrebbe pronunciato l'assoluzione nel troncone del processo definito in abbreviato. 3.11 Procuratore generale ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Il Ministero delle Finanze ha depositato memoria con cui chiede il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.1. Il motivo è infondato. Occorre premettere che in tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice di merito, per verificare se chi l'ha patita vi abbia dato o concorso a darvi causa con dolo o colpa grave, deve valutare in modo autonomo e completo, tutti gli elementi probatori disponibili, al fine di stabilire, con valutazione ex ante e secondo un iter logico-motivazionale del tutto autonomo rispetto a quello seguito nel processo di merito se la condotta dell'istante sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale ( Cassazione, Sez. 4, n. 3359 del 22.09.2016 Cc. , dep. 2017, Rv. 268952). Il giudizio per la riparazione dell'ingiusta detenzione è del tutto autonomo rispetto al giudizio penale di cognizione, attenendo ad un piano d'indagine differente in ragione sia della diversità dell'accertamento che delle diverse regole di giudizio applicabili. Mentre il giudice della cognizione deve valutare la sussistenza o meno di un'ipotesi di reato ed eventualmente la sua riconducibilità all'imputato; il giudice della riparazione, invece, deve valutare non già non se determinate condotte costituiscano o meno reato, ma «se esse si posero come fattore condizionante (anche nel concorso dell'altrui errore) alla produzione dell'evento "detenzione" [...] Il rapporto tra giudizio penale e giudizio della riparazione si risolve solo nel condizionamento del primo rispetto al presupposto dell'altro [...] spettando al giudice della riparazione una serie di accertamenti e valutazioni da condurre in piena autonomia e con l'ausilio dei criteri propri all'azione esercitata dalla parte» (Sez. U, n. 43 del 13/12/1995, dep. 1996, Sarnataro e altri, Rv. 203638; cfr., tra le Sezioni semplici, Sez. 4, n. 27397 del 10/06/2010, Ministero Economia e Finanze, Rv. 247867; Sez. 4, n. 1904 del 11/06/1999, Murina e altro, Rv. 214252; Sez. 4, n. 2083 del 24/06/1998, Nemala, Rv. 212114). Il giudice della riparazione deve seguire un iter logico-motivazionale autonomo rispetto a quello del processo penale e costituiscono compito del giudice del merito la ricerca, la selezione e la valutazione delle circostanze di fatto idonee ad integrare o ad escludere la sussistenza delle condizioni preclusive al riconoscimento del diritto fatto valere, sotto il profilo, appunto, del dolo o della colpa grave. In particolare, «In tema di riparazione per l'ingiusta detenzione, il giudice della riparazione, per decidere se l'imputato vi abbia dato causa per dolo o colpa grave, deve valutare il comportamento dell'interessato alla luce del quadro indiziario su cui si è fondato il titolo cautelare, e sempre che gli elementi indiziari non siano stati dichiarati assolutamente inutilizzabili ovvero siano stati esclusi o neutralizzati nella loro valenza nel giudizio di assoluzione» (Sez. 4, n. 41396 del 15/09/2016, Piccolo, Rv. 268238; in senso conforme, v. Sez. 4, n. 19180 del 18/02/2016, Buccini, Rv. 266808).Della decisione sulla ingiusta detenzione il giudice del merito ha l'obbligo di dare adeguata ed esaustiva motivazione, strutturata secondo le corrette regole della logica: infatti, il mancato assolvimento di tale obbligo in termini di adeguatezza, congruità e logicità è censurabile in cassazione. 1.2. Venendo al caso in esame, l'ordinanza impugnata, con una motivazione congrua ed esaustiva, ha valutato correttamente la condotta tenuta dal Rustico, ai fini dell'accertamento della ricorrenza della condizione ostativa valutando non solo la vicenda processuale del medesimo ma anche le diverse conclusioni cui sarebbe giunta la sentenza della Corte di Assise di Appello di [OSCURATO:PERSONA] che nel giudizio ordinario d'appello ha escluso che il Rustico si fosse attivato per attestare falsamente la presenza dello zio a Catanzaro, valutazione questa che si discosta da quanto accertato nel giudizio dove il Rustico era imputato. La Corte territoriale, attenendosi ai principi dianzi enunciati in tema di giudizio di riparazione, al fine di valutare se la condotta del Rustico abbia avuto un ruolo sinergico rispetto all'adozione ed al mantenimento della misura restrittiva, e quindi valutando il compendio probatorio sussistente al momento dell'adozione della misura cautelare, ha considerato non solo l'attività di informazione e copertura del Rustico nei confronti dello zio [OSCURATO:PERSONA], ma anche una serie di altri elementi, ovvero l'assidua frequentazione con i soggetti inseriti nel sodalizio e la circostanza che lo stesso utilizzasse un'autovettura blindata, come avveniva per tutti coloro che, inseriti nel contesto criminale del luogo, temevano per la propria incolumità personale. Nel ragionamento della Corte territoriale, si tratta di "una pluralità di condotte che si presentano come gravemente colpose e direttamente incidenti sulla valutazione del giudice in sede di emissione del provvedimento restrittivo" nonché "come manifestazione di piena adesione al sodalizio", ovvero di un comportamento stimato rilevante alla luce dei principi generali esposti, quantomeno come frequentazione ambigua con soggetti coinvolti in traffici illeciti o comunque come condotta idonea da essere interpretata come indizio di complicità nel reato associativo. Inoltre è stato riscontrato che il Rustico nel corso dell'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere non offrendo quindi alcuna versione alternativa rispetto a quella dell'accusa, elemento che, pur costituendo esercizio del diritto di difesa, può assumere rilievo ai fini dell'accertamento della sussistenza della condizione ostativa del dolo o della colpa grave poichè è onere dell'interessato apportare immediati contributi o riferire circostanze che avrebbero indotto l'[OSCURATO:PERSONA] ad attribuire un diverso significato agli elementi posti a fondamento del provvedimento cautelare (Sez. 4, n. 24439, del 27.4.2018, Stamatopoulou, Rv. 273744).Discende dalle considerazioni svolte il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alle spese sostenute dal Ministero resistente. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese sostenute dal Ministero resistente che liquida in Euro 1000,00 oltre