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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 6 dicembre 1965

Cassazione n. 15248/2022

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 06/12/1965, avverso l'ordinanza in data 11/01/2021 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 11/01/2021 la Corte di appello di Messina, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione emesso con la sentenza di condanna resa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il precedente 02/09/2010 e medio tempore divenuta irrevocabile.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Genovese, curatore fallimentare dell'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 111 Cost, 125, comma 3, 666 cod. proc. pen. e 31 d.P.R. n. 380 del 2001.

In particolare, rileva che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina avrebbe dovuto preliminarmente ingiungere la demolizione del manufatto abusivo al suo proprietario [OSCURATO:PERSONA] o alla curatela fallimentare, sicchè, in assenza della notifica alle parti private di tale ingiunzione, l'ordine di demolizione non potrebbe trovare esecuzione.

Aggiunge, inoltre, che la questione era stata espressamente dedotta alla Corte territoriale e dalla stessa obliterata, evidenziando che si era verificata, per tal motivo, la prospettata violazione di legge.

2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 111 Cost, 125, comma 3, 666 cod. proc. pen. e 51 R.D. n. 267 del 1942.

Assume nello specifico che la Corte territoriale, nel rigettare l'istanza di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione, avrebbe violato il disposto dell'evocato art. 51 del R.D. n. 267 del 1942, che precluderebbe, a far data dalla dichiarazione di fallimento, l'esercizio di azioni esecutive e cautelari individuali in un'ottica di tutela dei creditori.

2.3. Con il terzo motivo lamenta ancora, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 178, comma 1, 179, 623, comma 1, lett. b), 604, comma 4, e 666 cod. proc. pen.

Al riguardo sostiene che la Corte di appello di Messina avrebbe emesso il provvedimento gravato in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, fondando lo stesso su un atto - la Nota dell'[OSCURATO:PERSONA] comunale di Milazzo del 29/12/2020, richiesta al Dirigente del IV Settore, II Servizio, dell'anzidetta municipalità con ordinanza del precedente 04/12/2020 - rispetto al quale le parti non avevano potuto in alcun modo interloquire.

2.4. Con il quarto motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 32, comma 25, della legge n. 326 del 2003 e 666 cod. proc. pen.

Osserva in specie che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l'evocato art. 32, comma 25, della legge n. 326 del 2003 non trovi applicazione con riguardo a manufatti destinati ad uso diverso da quello abitativo, smentendo l'assunto il dato letterale della norma de qua e le precisazioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti n. 2699 del 07/12/2005.

2.5. Con il quinto motivo lamenta infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 e 666 cod. proc. pen.

In proposito rileva che i giudici dell'esecuzione, con il provvedimento oggetto d'impugnazione, avrebbero violato anche le previsioni della normativa in tema di condono, ove si consideri che per gli immobili - come quello di cui trattasi - suscettibili di sanatoria e oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, è consentito proporre domanda di sanatoria entro 120 giorni dall'atto di trasferimento, sicchè la reiezione dell'istanza di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione pronunziata antecedentemente dell'aggiudicazione confligge all'evidenza con l'indicata normativa.

3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla

I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e merita, quindi, accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono.

2. Privo di pregio risulta, tuttavia, il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 111 Cost, 125, comma 3, 666 cod. proc. pen. e 31 d.P.R. n. 380 del 2001, sostenendo che l'ordine di demolizione non potrebbe trovare esecuzione, in quanto risulta omessa dal Procuratore generale la sua notifica al proprietario dell'immobile abusivo e al curatore fallimentare e aggiungendo che la questione, seppur prospettata alla Corte territoriale, non era stata dalla stessa esaminata.

In proposito, osserva il Collegio che, essendo intervenuta nel caso di specie sentenza di condanna nei confronti del committente delle opere, l'ingiunzione a demolire conseguente all'ordine emesso dal giudice ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, doveva essere notificata al solo condannato, in quanto finalizzata a consentire a quest'ultimo lo spontaneo adempimento dell'obbligo, senza ulteriori aggravi di spese a suo carico (in tal senso Sez. 3, n. 254 del 07/10/2014, dep. 08/01/2015, Menduni, Rv. 261789-01, che, in conformità a Sez. 3, n. 3589 del 06/07/2011, dep. 30/01/2012, P.M. in proc.

Furente e altro, Rv. 251871-01, a Sez. 3, n. 31996 del 31/05/2007, Vitale, Rv.237127-01 e a Sez. 3, n. 14008 del 05/03/2002, Mangiarulo, Rv. 221561-01, ha escluso, per le esposte ragioni, la necessità di notifica dell'ingiunzione al difensore).

Consegue a quanto detto che l'omessa notifica al curatore fallimentare dell'ingiunzione a demolire non può essere intesa quale causa di improcedibilità dell'ordine di demolizione, ove questo sia contenuto nella sentenza di condanna pronunziata nei confronti del committente delle opere abusive.

Né assume rilievo la circostanza che il giudice gravato, seppure investito della specifica questione, ne abbia omesso la disamina, costituendo principio consolidato, cui questo Collegio intende dare continuità, quello secondo cui «Il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro e inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata» (così Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 27/01/2016, Perna e altri, Rv. 267723-01, nonché Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01).

3. Destituito di fondamento risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 111 Cost, 125, comma 3, 666 cod. proc. pen. e 51 R.D. n. 267 del 1942, assumendo che il provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione contrasterebbe con l'evocata disposizione della legge fallimentare, che, in un'ottica di tutela dei creditori, preclude l'esercizio di azioni esecutive e cautelari individuali dopo la dichiarazione di fallimento.

Al riguardo, deve evidenziarsi, per un verso, che l'ordine di demolizione, cui è concordemente riconosciuta natura di sanzione amministrativa con funzione ripristinatoria (così, da ultimo, Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018, M., Rv. 274128-01), non rientra nel novero delle azioni esecutive e, per altro verso, che smentisce l'ipotizzata non eseguibilità dello stesso a seguito dell'apertura di una procedura concorsuale la previsione dell'art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985, che perimetra rigorosamente la sanabilità per condono di immobili oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive.

4. Risulta, invece, fondato il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 178, comma 1, 179, 623, comma 1, lett. b), 604, comma 4, e 666 cod. proc. pen., sostenendo che l'adozione del provvedimento gravato sarebbe avvenuta, ad opera della Corte territoriale, in violazione del diritto di difesa, fondando la decisione su un atto - la Nota dell'[OSCURATO:PERSONA] comunale di Milazzo del 29/12/2020 - all'esito della cui acquisizione le parti non avevano potuto interloquire in alcun modo, in palese violazione del diritto al contraddittorio.

Osserva il Collegio che la doglianza coglie nel segno, emergendo dalla lettura degli atti, consentita in ragione della natura processuale della prospettata deduzione, che effettivamente la Corte distrettuale, dopo aver avanzato, all'udienza del 04/12/2020, richiesta di chiarimenti all'[OSCURATO:PERSONA] in questione in ordine all'eventuale esistenza di un'istanza di condono presentata dal curatore fallimentare dell'impresa "[OSCURATO:PERSONA]"di [OSCURATO:PERSONA] ed aver appreso dalla compulsata agenzia territoriale, giusta Nota del successivo 29/12/2020, della non estensibilità della procedura di sanatoria agli immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale, incamerò il processo in decisione senza rendere partecipi le parti del contenuto del documento acquisito e senza consentire loro di formulare con riguardo ad esso le proprie deduzioni, in palese violazione del diritto di difesa, di cui il diritto al contraddittorio costituisce primaria espressione.

Tale violazione del diritto di difesa comporta la nullità della decisione adottata, avendo da tempo chiarito la Corte che «In tema di procedimento d'esecuzione, il giudice che successivamente alla riserva della decisione acquisisca elementi di valutazione, è tenuto a fissare una nuova udienza per consentire alle parti di tenerne conto e rassegnare conclusioni eventualmente diverse od ulteriori; in difetto, la decisione assunta sulla base di tali elementi è nulla ex art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione del contraddittorio» (in tal senso Sez. 1, n. 52620 dell'08/11/2017, Gallone, Rv. 271814-01, nonché, in precedenza, Sez. 1, n. 8585 dell'11/02/2015, Bazzocchi, Rv. 262555-01, Sez. 1, n. 24095 del 26/05/2009, D'Argenio, Rv. 244032-01, Sez. 2, n. 879 del 05/12/2003, dep. 16/01/2004, Porchia, Rv. 227871-01 e Sez. 1, n. 5203 del 09/11/1994, dep. 11/02/1995, Bozzi, Rv. 200868-01).

5. L'affermata fondatezza del motivo di ricorso in oggetto induce a ritenere assorbite le ulteriori questioni prospettate con l'azionata impugnativa, formanti oggetto del quarto e del quinto motivo.

6. Integrando la violazione di legge denunciata con il terzo motivo di ricorso un vizio riconducibile al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si impone l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza.

P.Q.M.

Annulla l'impugnata

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il 06/12/1965, avverso l'ordinanza in data 11/01/2021 della Corte di appello di Messina; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria redatta, ai sensi dell'art. 23 del d.l. n. 137 del 2020, convertito in I. n. 176 del 2020, dal Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 11/01/2021 la Corte di appello di Messina, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione emesso con la sentenza di condanna resa, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], il precedente 02/09/2010 e medio tempore divenuta irrevocabile. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del Genovese, curatore fallimentare dell'impresa individuale "[OSCURATO:PERSONA]" di [OSCURATO:PERSONA], avv.to [OSCURATO:PERSONA], articolando cinque motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 111 Cost, 125, comma 3, 666 cod. proc. pen. e 31 d.P.R. n. 380 del 2001. In particolare, rileva che il Procuratore generale presso la Corte di appello di Messina avrebbe dovuto preliminarmente ingiungere la demolizione del manufatto abusivo al suo proprietario [OSCURATO:PERSONA] o alla curatela fallimentare, sicchè, in assenza della notifica alle parti private di tale ingiunzione, l'ordine di demolizione non potrebbe trovare esecuzione. Aggiunge, inoltre, che la questione era stata espressamente dedotta alla Corte territoriale e dalla stessa obliterata, evidenziando che si era verificata, per tal motivo, la prospettata violazione di legge. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 111 Cost, 125, comma 3, 666 cod. proc. pen. e 51 R.D. n. 267 del 1942. Assume nello specifico che la Corte territoriale, nel rigettare l'istanza di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione, avrebbe violato il disposto dell'evocato art. 51 del R.D. n. 267 del 1942, che precluderebbe, a far data dalla dichiarazione di fallimento, l'esercizio di azioni esecutive e cautelari individuali in un'ottica di tutela dei creditori. 2.3. Con il terzo motivo lamenta ancora, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 178, comma 1, 179, 623, comma 1, lett. b), 604, comma 4, e 666 cod. proc. pen. Al riguardo sostiene che la Corte di appello di Messina avrebbe emesso il provvedimento gravato in violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, fondando lo stesso su un atto - la Nota dell'[OSCURATO:PERSONA] comunale di Milazzo del 29/12/2020, richiesta al Dirigente del IV Settore, II Servizio, dell'anzidetta municipalità con ordinanza del precedente 04/12/2020 - rispetto al quale le parti non avevano potuto in alcun modo interloquire. 2.4. Con il quarto motivo si duole, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 32, comma 25, della legge n. 326 del 2003 e 666 cod. proc. pen. Osserva in specie che la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto che l'evocato art. 32, comma 25, della legge n. 326 del 2003 non trovi applicazione con riguardo a manufatti destinati ad uso diverso da quello abitativo, smentendo l'assunto il dato letterale della norma de qua e le precisazioni contenute nella Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasposti n. 2699 del 07/12/2005. 2.5. Con il quinto motivo lamenta infine, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985 e 666 cod. proc. pen. In proposito rileva che i giudici dell'esecuzione, con il provvedimento oggetto d'impugnazione, avrebbero violato anche le previsioni della normativa in tema di condono, ove si consideri che per gli immobili - come quello di cui trattasi - suscettibili di sanatoria e oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive, è consentito proporre domanda di sanatoria entro 120 giorni dall'atto di trasferimento, sicchè la reiezione dell'istanza di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione pronunziata antecedentemente dell'aggiudicazione confligge all'evidenza con l'indicata normativa. 3. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui all'art. 23, commi 8 e 9, del d.l. n. 137/2020, convertito dalla I. n. 176 del 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] è fondato e merita, quindi, accoglimento per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privo di pregio risulta, tuttavia, il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 111 Cost, 125, comma 3, 666 cod. proc. pen. e 31 d.P.R. n. 380 del 2001, sostenendo che l'ordine di demolizione non potrebbe trovare esecuzione, in quanto risulta omessa dal Procuratore generale la sua notifica al proprietario dell'immobile abusivo e al curatore fallimentare e aggiungendo che la questione, seppur prospettata alla Corte territoriale, non era stata dalla stessa esaminata. In proposito, osserva il Collegio che, essendo intervenuta nel caso di specie sentenza di condanna nei confronti del committente delle opere, l'ingiunzione a demolire conseguente all'ordine emesso dal giudice ai sensi dell'art. 31, comma 9, del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, doveva essere notificata al solo condannato, in quanto finalizzata a consentire a quest'ultimo lo spontaneo adempimento dell'obbligo, senza ulteriori aggravi di spese a suo carico (in tal senso Sez. 3, n. 254 del 07/10/2014, dep. 08/01/2015, Menduni, Rv. 261789-01, che, in conformità a Sez. 3, n. 3589 del 06/07/2011, dep. 30/01/2012, P.M. in proc. Furente e altro, Rv. 251871-01, a Sez. 3, n. 31996 del 31/05/2007, Vitale, Rv.237127-01 e a Sez. 3, n. 14008 del 05/03/2002, Mangiarulo, Rv. 221561-01, ha escluso, per le esposte ragioni, la necessità di notifica dell'ingiunzione al difensore). Consegue a quanto detto che l'omessa notifica al curatore fallimentare dell'ingiunzione a demolire non può essere intesa quale causa di improcedibilità dell'ordine di demolizione, ove questo sia contenuto nella sentenza di condanna pronunziata nei confronti del committente delle opere abusive. Né assume rilievo la circostanza che il giudice gravato, seppure investito della specifica questione, ne abbia omesso la disamina, costituendo principio consolidato, cui questo Collegio intende dare continuità, quello secondo cui «Il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro e inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, a una decisione più favorevole di quella adottata» (così Sez. 6, n. 3724 del 25/11/2015, dep. 27/01/2016, Perna e altri, Rv. 267723-01, nonché Sez. 2, n. 37709 del 26/09/2012, Giarri, Rv. 253445-01). 3. Destituito di fondamento risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 111 Cost, 125, comma 3, 666 cod. proc. pen. e 51 R.D. n. 267 del 1942, assumendo che il provvedimento reiettivo dell'istanza di revoca e/o sospensione dell'ordine di demolizione contrasterebbe con l'evocata disposizione della legge fallimentare, che, in un'ottica di tutela dei creditori, preclude l'esercizio di azioni esecutive e cautelari individuali dopo la dichiarazione di fallimento. Al riguardo, deve evidenziarsi, per un verso, che l'ordine di demolizione, cui è concordemente riconosciuta natura di sanzione amministrativa con funzione ripristinatoria (così, da ultimo, Sez. 3, n. 51044 del 03/10/2018, M., Rv. 274128-01), non rientra nel novero delle azioni esecutive e, per altro verso, che smentisce l'ipotizzata non eseguibilità dello stesso a seguito dell'apertura di una procedura concorsuale la previsione dell'art. 40, comma 6, della legge n. 47 del 1985, che perimetra rigorosamente la sanabilità per condono di immobili oggetto di trasferimento derivante da procedure esecutive. 4. Risulta, invece, fondato il terzo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dagli artt. 178, comma 1, 179, 623, comma 1, lett. b), 604, comma 4, e 666 cod. proc. pen., sostenendo che l'adozione del provvedimento gravato sarebbe avvenuta, ad opera della Corte territoriale, in violazione del diritto di difesa, fondando la decisione su un atto - la Nota dell'[OSCURATO:PERSONA] comunale di Milazzo del 29/12/2020 - all'esito della cui acquisizione le parti non avevano potuto interloquire in alcun modo, in palese violazione del diritto al contraddittorio. Osserva il Collegio che la doglianza coglie nel segno, emergendo dalla lettura degli atti, consentita in ragione della natura processuale della prospettata deduzione, che effettivamente la Corte distrettuale, dopo aver avanzato, all'udienza del 04/12/2020, richiesta di chiarimenti all'[OSCURATO:PERSONA] in questione in ordine all'eventuale esistenza di un'istanza di condono presentata dal curatore fallimentare dell'impresa "[OSCURATO:PERSONA]"di [OSCURATO:PERSONA] ed aver appreso dalla compulsata agenzia territoriale, giusta Nota del successivo 29/12/2020, della non estensibilità della procedura di sanatoria agli immobili aventi destinazione diversa da quella residenziale, incamerò il processo in decisione senza rendere partecipi le parti del contenuto del documento acquisito e senza consentire loro di formulare con riguardo ad esso le proprie deduzioni, in palese violazione del diritto di difesa, di cui il diritto al contraddittorio costituisce primaria espressione. Tale violazione del diritto di difesa comporta la nullità della decisione adottata, avendo da tempo chiarito la Corte che «In tema di procedimento d'esecuzione, il giudice che successivamente alla riserva della decisione acquisisca elementi di valutazione, è tenuto a fissare una nuova udienza per consentire alle parti di tenerne conto e rassegnare conclusioni eventualmente diverse od ulteriori; in difetto, la decisione assunta sulla base di tali elementi è nulla ex art. 178, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen. per violazione del contraddittorio» (in tal senso Sez. 1, n. 52620 dell'08/11/2017, Gallone, Rv. 271814-01, nonché, in precedenza, Sez. 1, n. 8585 dell'11/02/2015, Bazzocchi, Rv. 262555-01, Sez. 1, n. 24095 del 26/05/2009, D'Argenio, Rv. 244032-01, Sez. 2, n. 879 del 05/12/2003, dep. 16/01/2004, Porchia, Rv. 227871-01 e Sez. 1, n. 5203 del 09/11/1994, dep. 11/02/1995, Bozzi, Rv. 200868-01). 5. L'affermata fondatezza del motivo di ricorso in oggetto induce a ritenere assorbite le ulteriori questioni prospettate con l'azionata impugnativa, formanti oggetto del quarto e del quinto motivo. 6. Integrando la violazione di legge denunciata con il terzo motivo di ricorso un vizio riconducibile al disposto dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., si impone l'annullamento con rinvio dell'impugnata ordinanza. P.Q.M. Annulla l'impugnata
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