CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 28 novembre 2025
Cassazione n. 31826/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
icorso iscritto al n. 30800/21R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] P.B di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante sig. [OSCURATO:PERSONA], che agisce anche in proprio, rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente – contro pagina [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede legale a Milano, [OSCURATO:PERSONA] n. 4, in persona del procuratore speciale munito dei necessari poteri avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente - Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, sezione prima civile, n. 2429/2021, pubblicata il 26/7/2021 NRG 987/2020 udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/11/2025dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 1) Con atto di citazione notificato in data 14 settembre 2017 Plastic ha convenuto Banco BPM davanti al Tribunale di Milano , chiedendo l’accertamento dell’illegittimità di taluni addebiti per interessi e commissioni applicati dalla Banca nell’ambito del rapporto di conto corrente n. 5887 (stipulato il 30/6/1989) e del conto anticipi n. 757(stipulato il 21/0/2011). Con sentenza emessa il 5/12/2019 il Tribunale di Milano ha accolto la domanda dell’attrice solo parzialmente, tramite una rideterminazione del saldo debitore in Euro 100.282,02, affermando tra l’altro, che non fosse applicabile il principio del “saldo zero”, trattandosi di giudizio di accertamento negativo promosso dal correntista;che gli affidamenti si sottraggono all’obbligo della forma scritta a pena di nullitàex art. 117 TUB, sempre che accedano e si appoggino al contratto scritto di conto corrente, contenente tutte le condizioni economiche applicabili anche agli eventuali affidamenti ; che l’anatocismo , applicato dall’entrata in vigore della delibera CICR 9 /2/2000 , fosse valido a seguito della pubblicazione sulla G.U. pagina A seguito di appello della società Plastice appello incidentale della Banca, la Corte d’Appello di Milano, consentenza pubblicata il 26/7/2021 , ha riformato parzialmente la sentenza di primo grado, ritenendo,fra l’altro: .che fosse corretto l’utilizzo - ai fini della determinazione del saldo finale e in mancanza di produzione degli estratti conto sino al 31 dicembre 2005 - del saldo iniziale riportato nel primo estratto conto disponibile; .che fosse valida la capitalizzazione degli interessi successivamente al 9/2/2000e sino al 1° gennaio 2014, a seguito dell’adeguamento posto in essere dalla Banca; .che, non risultando le condizioni economiche dell’affidamento nel contratto di conto corrente, lo stesso dovesse ritenersi nullo con conseguente applicazione del tasso extra fido. 2) Con ricorso notificato il 30/11/2021 la società Plastic ha impugnato la sentenza della Corte d’Appello di Milano,proponendo tre motivi di ricorso. La banca resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1) Primo motivo di impugnazione (Violazione degli articoli 1175 c.c., 1375 c.c. e 119 Tub, con riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c. riguardo all'obbligo ultradecennale di conservazione delle scritture contabili da parte della Banca). La ricorrente censura, in punto onere della prova,l’asserzione della Corte d’Appello secondo cui, “avendo parte attrice prodotto in giudizio gli estratti conto a partire dal 2006, e quindi già risalenti a oltre un decennio rispetto alla prima richiesta ex art. 119 TUB, il correntista non può pretendere una collaborazione ulteriore da parte della banca, la quale no n è t en uta a conser v are la documentazione oltre tale periodo ai sensi delladisposizione in esame ”. pagina La ricorrente sostiene che la Corte d’Appello viola la regola circa l’onere dellaprova in materia di accertamento del credito della banca, sulla quale ricade il dovere di produrre la documentazione contabile anche oltre il decennio dall’ultima registrazione,e che inoltre viola la clausola generale della buona fede e correttezza di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. (secondo la ricorrente l’art. 119 TUB è relativo alle sole comunicazioni periodiche al cliente e sussiste il diritto di quest’ultimo di ricevere copia dei contratti e della documentazione successiva attinente ad essi, compresi gli es tr atti conto, e che tale obbligo della banca di consegna della documentazione deriva dal principio di buonafede contrattuale). La banca resistente sost i ene, da un la to, che la sentenza della Corte d’Appello non sia stat a impugnata nella parte in cui ha statuito sul riparto dell’onere dellaprova e, dall’altro lato, che non sussiste alcun obbligo in capo agli istituti di credito di conservaresenza limiti di tempo la documentazione bancaria. Il motivo va ritenuto infondato. In primo luogo, circa il riparto dell’onere della prova (tema introdotto dallaricorrente, che ha espressamente censurato la sentenza impugnata anche su questo punto), si osserva che la giurisprudenzadella Cassazione citata dalla parte ricorrentesi riferisce al caso in cui sia la banca ad agire in giudizio per far valere il propriocredito, avendo in tale ipotesi l’onere di produrre l’ intera documenta zi one idonea a provareil suo diritto (per es.: Cass. n.15177/2024). Quando, invece, sia il correntista ad agire i n giudizio per ottener e l’accertamento negativo del suo debito e l’accertamento del suo diritto alla ripetizione degli indebiti pagamenti , ricade su di esso l’onere di documentare l’andamento del rapporto con la produzione di tutti gli estratti conto (per es. Cass., n. 9140/2020, cit.;Cass., n.17584/2024; Cass. n. 37800/2022; Cass., n. 24948/2017; Cass., n. 20693/2016 ; Cass., n. 9201/2015 ; Cass., n. 13667/2025). pagina Pertanto, va respinta la ce n sura della ricorrente (ribadita nella memoria del 18/11/2025)riguardo alla ripartizione dell’onere della prova e alla esclusione dell’utilizzo delmeccanismo del “saldo iniziale zero” operato dalla Corte d’Appello. Va poi respinto l’assunto della ricorrentecirca l’esistenza del dovere della banca di conservare e fornire alla controparte la documentazione contabile inerenteal conto corrente anche oltre al decennio individuato dall’art . 119 TUB, doverederivante dal la regola della buo na fede contrattuale . Infatti, premesso che il limite previsto dall’art.119 TUB riguarda non solo le comunicazioni periodiche della banca, ma anche tutta la documentazione contabile, compresi gli estratti conto (per es.: Cass. n. 35039/2022) , non è ravvisabile una violazionedella regola della bu o na fede contrattuale da parte della banca, dal momento che essa ha rispettato il limite temporale prescritto dalla norma dilegge di cui all’art. 119 TUB. E la legge, attraverso l’art. 119 TUB, ha già valutato come sufficientemente rispettosa del principio costituzionale di solidarietà tra i contraenti la previsione dell’obbligo delle banche di conservare la documentazione contabile inerente ai rapporti bancari per un pe ri odo di dieci anni . Non trova quindi applicazione la clausola generale, risultando l’ipotesi di fatto disciplinata dalla fattispecie legale. 2) Secondo motivo di impugnazione(Violazione della normativa in tema di anatocismo, specificamente degli artt. 1283 c.c. e 120 Tub nonché della giurisprudenza di legittimità sul punto, con riferimento all'art. 360, n. 3 c.p.c. - Omessa declaratoria di nullità della clausola contrattuale in ordine alla capitalizzazione degli interessi). La Corte d’Appello in tema di anatocismo, ha ritenuto, “in conformità a quanto statuito nella sentenza impugnata, che la clausola di capitalizzazione degliinteressi scaduti secondo quanto previsto nella delibera CICR 9/2/2000 sia pagina valida e che invece, a decorrere dall’[OSCURATO:DATA_NASCITA] e sino al 31/12/2015 sia nulla ai sensi dell’art. 1 c. 629 L. 147/2013”. E aggiunge: “nella fattispecie in esame non è contestato che la banca, in conformità con quanto previsto dall’art. 7 della suddetta delibera CICR 9/2/2000 abbia applicato la pari periodicità alla capitalizzazione degli interessi passivi e attivi, previa pubblicazione dell’adeguamento sulla [OSCURATO:PERSONA] e con comunicazione dello stesso alla correntista; pertanto la Corte ritiene che, correttamente, la banca, fino al 31/12/2013, abbia addebitato sul conto alla cliente gli interessi, maturati sugli interessi scaduti”. E a questo propositorichiama la propria precedente sentenza n. 2784/2020 , non ritenendo condivisibile quanto statuito dalla Cor te di Cassazione con la sentenzan. 9140/ 2020 . La ricorrente contesta al l a Corte d’Appello di aver erroneamente ritenuto la legittimità dell’anatocismo , a decorrere dal 30/6/2000 (data d i adeguamento del conto alla delibera CICR ) - e fino al 31/12/2013 - , disattendendo del tutto, ritenendo detta delibera valida, quanto statuito dalla Corte di Cassazione in ordine alla nullità della clausola contrattuale che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi. La ricorrente precisa che la delibera CICR non può derogare alla norma dell’art.1283 c.c., che l’art. 120 TUB, come modificato dal d.lgs. 34 2 /99 , ha solo delegatoal CICR l’ individuazione del l e modalità e dei criteri per il computo degli interessi, che la dichiarazione di incostituzionalità (Corte Costituzionale n. 425/2000) dell’art. 25, co. 3, d.lgs. 342/99 ha comportato che le clausole anatocistiche contenute nei contratti all’epoca in essere restassero disciplinate dalla normativaanteriormente in vigore ( compresi i divieti di cui all’art. 1283 c.c. ) e che la più recente giurisprudenza della Cassazione ha affermato che, proprio in osservanza de ll’art. 7, co. 3 , della Delibera CICR 9/2/2000, per applicare la reciproca capitalizzazione degli interessi era necessario un nuovo accordo espresso tra le parti,non essendo ammissibile un adeguamento unilaterale. pagina Il motivo è fondato. La tesi della parte ricorrente ha già trovato accoglimento in una recentissima decisione della Prima Sezione civile, n. 27460/2025 del 14/10/2025, che ha affermato il seguente principio di diritto: “Ai fini dell’applicazione dell’anatocismo bancario a termini della delibera CICR del 9 febbraio 2000 in applicazione dell’art. 25, comma 2, d. lgs. n. 342/1999, ai contratti stipulati prima dell’entrata in vigore della suddetta delibera, non assume rilievo né l'applicazione de facto delle condizioni anatocistiche pattuite in precedenza – per effetto della nullità che affligge le stesse – né l’eventuale modifica unilaterale disposta dalla banca a termini dell’art. 7, comma 2, Del. CICR cit., occorrendo una modificazione pattizia delle stesse a termini dell’art. 7, comma 3, Del. CICR cit., non essendo possibile stabilire che la modificazione successiva non sia peggiorativa”. Infatti, a seguito delle modifiche normative e della dichiarazione di l’illegittimità costituzionale dell’art. 25, co. 3, d.lgs. 342/1999, è derivato che:nel periodo anteriore al 30/6/2000 va accertato se si sia verificato l’anatocismo e in caso positivo lo stesso va espunto; nel periodo successivo al 30/6/2000 va controllato se siano seguiti i criteri della Delibera CICR9/2/2000; sono sufficienti, per l’applicazione di essa, la mera pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] e l’indicazione negli e/c solo se si tratta di modifica non peggiorativa rispetto alle clausole contrattuali antecedenti; se l’adeguamento delle clausole anatocistiche al nuovo regime previsto dalla Delibera CICR comporti un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate è necessario che la capitalizzazione disciplinata dalla Delibera CICR sia specificamente approvata dal cliente della banca (art. 7 Delibera CICR 9/2/2000, co. 2 e 3) . L ’intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della previsione dell’art. 25, co. 3 d.lgs. 342/1999 ha comportato la nullità di dette clausole, per cui nei contratti stipulati anteriormente all’entrata in vigore della Delibera CICR non era applicabile l’anatocismo e la pagina reintroduzione dello stesso, sia pure nei limiti di cui alla citata Delibera CICR, ha comportato un peggioramento delle condizioni contrattuali. In tal senso è stato costante l’orientamento dellaCorte di Cassazione (per es.: Cass., n. 7105/2020; Cass., n. 9140/2020; Cass., n. 23852/2020; Cass., n. 29240/2020; Cass., n. 23489/2021 ; Cass., n. 19396/2023 ; Cass., n. 35210/2023). Ad un certo punto tale orientamento è stato oggetto di rimeditazione con le ordinanze gemelle (Cass., n. 5054/2024 e Cass., n. 5064/2024), con le quali è stato affermato il principio secondo cui la natura peggiorativa delle clausole implicherebbe "una valutazione relazionale tra le nuove e le vecchie condizioni del contratto, non anche invece... tra le nuove condizioni e quelle anteriori epurate da ogni forma di capitalizzazione". Tuttavia, tale mutamento di prospettiva è stato abbandonato dalla giurisprudenza successiva di questa Corte, ove si è osservato che la natura peggiorativa non può essere espressione di una valutazione comparativa delle nuove condizioni rispetto a quelle precedenti, "in virtù della impraticabilità di una siffatta comparazione discendente proprio dalla mancanza di uno dei termini di raffronto a causa della nullità della relativa previsione negoziale" (Cass., n. 28215/2024; conf., Cass., n. 13669/2025; Cass., n. 7377/2025). Né rilevano le osservazioni avanzate dalla parte resistente(ribadite nella memoria 11/11/2025). In primoluogo va respinta la contestazione della banca, secondo la quale il motivo di impugnazione della ricorrente sarebbe confusionario , dal momento che, invece, sono individuati il punto della motivazione della sentenza d’appello impugnato e le contestazionidi violazione di legge lamentate . La banca, poi, sostiene che, avendo la Delibera CICR fissato al 30 giugno 2000 il termine ultimo per l’adeguamento (unilaterale) dei contratti pendenti (fossero essi migliorativi o peggiorativi), a l la data del 24/6/2000 (data della pubblicazione, da parte della banca, sulla [OSCURATO:PERSONA] ale del predetto pagina adeguamento) la fattispecie modificativa del contratto di conto corrente , posta in essere ai sensi d el l’ art. 7 Delibera CICR, si era perfezionata ed aveva esaurito i propri effetti, per cui la decisione della Corte Costituzionale 17/10/2000 n. 425 era inidonea a influire sul meccanismo di adeguamento. Tale ragionamento è errato, considerato che le decisioni della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, che il rapporto di conto corrente tra banca e cliente non si era esaurito e che il corretto adeguamento dei contratti pendenti al fine dell’applicazione della capitalizzazione trimestrale era ancora possibile, attraverso l’acquisizione del consenso scritto del cliente. Pertanto, la Corte d’Appello non ha fatto corretta applicazione del l’art. 120 TUB e della Delibera CICR 9/2/2000 , secondo i suddetti principi, e va pertanto cassata. 3) Terzo motivo di impugnazione (Violazione dell'art. 1349 c.c. e dell'art. 117, commi 4 e 6, TUB, con riferimento all'art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione al tasso di interesse applicato unilateralmente dalla banca, riguardo agli affidamenti sul conto corrente in questione – Motivazione apparente per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c., con riferimento all'art. 360, nn. 3 e 4, c.p.c.). La ricorrentesostiene che la Corte d’Appello abbia erroneamente ritenuto corretto il tasso di interesse extra fido applicato unilateralmente dalla banca riguardo agli affidamenti (orali) concessi sul conto corrente in questione , così violando l’art. 117 TUB (perché, a fronte di contratti di apertura di credito nulli, non è stato applicato il tasso previsto da tale norma) e l’art. 1349 c.c. (per indeterminatezzadella prestazione a carico del cliente). Il motivo nonè fondato. Si osserva, infatti, che la ratio decidenti dellaCorte è lineare e corretta. pagina Nellasentenza impugnata si è osservato ch e il CTU ha accertato che dal contratto di conto corrente 23/9/2003 non si rileva la misura del tasso debitore relativoalle esposizioni bancarie nei limiti degli affidamenti concessi a Plastic , ma solo la misuradel tasso debitore per gli sconfinamenti. A questo punto la Corte d’Appello ha ritenuto che il tasso di interesse no n dovesse essere rideterminato ai sensi dell’art. 117 c. 7 TUB , né per i periodi (a decorrere dal 9/12/2011) nei quali le parti avevano concluso contratti scritti di aperturadi credito , riportanti la pattuizione del tasso di interesse intra fido, né peri periodi ( precedenti il 9/12/2011) per i quali no n risultavano contratti scritti di apertura di credito, perché il contratto di apertura di credito verbale è valido solo se nel contratto di conto corrente, in cui è regolata l’apertura di credito, ne siano esplicitamente previste le condizioni economiche. Questa tesi è conformeall’orientamento della Corte di Cassazione . In particolare, la S.C. (Cass. 27836/2017) ha ritenuto legittime le disposizioni in forza delle quali il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve, a sua volta, essere stipulato per iscritto, a pena di nullità (Cass. Sez. 1 -, Sentenza n. 14470 del 2005). E ha però aggiunto che “è altrettanto vero che tale principio deve essere correttamente inteso perchè, com'è stato precisato anche successivamente da questa stessa sezione, l’intento di agevolare "particolari modalità della contrattazione" non (può) comportare -in una equilibrata visione degli interessi in campo - una "radicale" soppressione della forma scritta…ma solo una relativa attenuazione della stessa che, in particolare, salvaguardi la necessaria indicazione, nel "contratto madre", delle condizioni economiche a cui sarà assoggettato il "contratto figlio" (Cass. Sez. 1, sent. n. 9068 del 2017; Cass. Sez. 1, sent. n. 7763 del 2017). Nella specie, infatti, la Banca ricorrente richiama ed allega un testo contrattuale inter partes… dalla lettura del quale non emerge pagina alcun regolamento economico dell'ipotetico contratto di apertura di credito, ivi previsto solo come possibile”. Pertanto, il ragionamento della Corte d’Appello è corretto laddove essa sottolineache i contratti di apertura di credito sono nulli perché nel contratto di conto corrente non sono stabilite le condizionieconomiche degli stessi, cioè non è stabilito il tasso di interesse debitore intra fido , ma solo quello per il caso di sconfinamento. La stessa ricorrente riconosce che, se pure la giurisprudenza della Cassazione (Cass. n. 7763/2017) ammette che il contratto di apertura di credito non debba essere stipulato per iscritto, a pena di nullità , qualora risulti già previsto da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, tuttavia tale nullità comunque si configura ove non emergano criteri prestabiliti ed elementi estrinseci che siano oggettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazionedel tasso (Cass. n . 1711/2019). Dalla nullità dei contratti di aperura di credito in esame , però, è corretta la conclusione che trae la Corte d’Appello, secondo la quale, nonessendovi validi contratti di apertura di credito, tutte le esposizioni debitorie del correntista, in assenza appunto di affidamento, devono ritenersi extra fido, e quindi alle stesse va applicato il tasso pattuito espressamente tra le parti, nel contratto di conto corrente, per il caso di sconfinamento. Tale conclusione comporta anche la reiezione della contestazione di indeterminatezza dei tassi sollevata dalla ricorrente. Né è fondata la contestazione della ricorrente , laddove essa sostiene la ricorrenza di una ipotesi di motivazione apparente , considerato che l’iter decisionaledella Corte d’Appello è logico e no n contraddittorio. Ed infatti, la parte di sentenza impugnata o ve si pone una alternativa ( “o si ritiene che i contratti di apertura di credito orali sono validi, trovando la loro disciplina economica nel contratto di conto corrente in cui è pattuito un tasso di pagina interesse debitore, sia pure qualificato per il caso di sconfinamento, oppure, nel caso in cui si ritenga che il suddetto tasso di interesse, pattuito per iscritto, non può costituire la disciplina economica del contratto di apertura di credito orale, questo contratto è nullo e a tutte le esposizioni debitorie del cliente non può che applicarsi il tasso previsto nel conto corrente per lo sconfinamento, dato che sarebbero tutti interessi applicati a debiti in assenza di fido”) introduce semplicemente un argomento di chiusura che chiarisce che in nessun caso sarebbe comunque applicabile il tasso sostitutivo previsto dall’art. 117 TUB. Ad ogni buon conto la ratio decidendi è chiara ed è che, poiché gli interessi addebitati per l’apertura di credito sono sempre stati inferiori all’ammontare che ne sarebbe conseguito applicando il tasso previsto dal conto corrente, dal saldo non deve essere detratto nulla per addebito di interessi. 4) Il ricorso va, pertanto, accolto in relazione al secondo motivo, cassandosi la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame; al giudice del rinvio è rimessa la decisione in ordine alle spese processuali del giudizio di legittimità. P.Q.M La Corte accoglie il secondomotivo e rigetta nel resto il ricorso; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Ap