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CassazionesentenzaSezione FDecisione del 7 luglio 2026

Cassazione n. 31907/2026

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osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/8/2026 emessa dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Milano, in esecuzione di due mandati di arresto processuale emessi dall'autorità austriaca, disponeva la consegna del ricorrente, nei cui confronti si procede per i reati di associazione a delinquere finalizzata allacommissione di furti aggravati, La sentenza precisava che era stato emesso un primo m data 7 luglio 2026 (in relazione al quale il ricorrente veniva anche sottoposto a misura cautelare), cui seguiva un mandato di arresto integrativo in data 27 luglio 2026, nel quale venivano contestati ulteriori reati fine rispetto al reato associativo già oggetto della prima richiesta di consegna.

In relazione alle predette richieste, la Corte di appello celebrava un'unica udienza, in data 5 agosto 2026, in tal modo esaminando congiuntamente entrambi i mandati di arresto emessi dall'autorità austriaca.

2. Nell'interesse del ricorrente, la difesa ha formulatOquattro motivi di ricorso.

2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione degli artt.143 cod.proc.pen., nonché degli artt. 6 e 12,

I. 22 aprile 2005, n.69, per omessa traduzione dei mandati di arresto e della sentenza impugnata in lingua georgiana, unica nota al ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla verifica dell'identità della persona ricercata.

Assume la difesa che la Corte di appello, pur a fronte di specifica questione dedotta sul punto, si sarebbe limitata a ritenere provata l'identità personale del soggetto richiesto sulla base di dati fattuali, senza procedere all'acquisizione di rilievi dattiloscopici ecialle riprese fotografiche dell'autore dei fatti contestati, pur essendo tali elementi nella disponibilità dell'autorità richiedente.

2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'avvenuta valutazione del secondo mandato di arresto, concernente tre nuovi ed autonomi reati commessi tra il 18 e il 21 luglio 2026.

Si sottolinea come tale titolo non sia stato esaminato neppure in sede cautelare, il che avrebbe precluso al ricorrente qualsivoglia facoltà difensiva.

L'emissione di due distinti mandati, inoltre, comporterebbe la violazione del principio di specialità, tanto più che la sentenza impugnata non ha delimitato per quali reati la consegna è stata disposta.

2.4. Con il quarto motivo, si contesta l'omessa verifica del rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, non essendo stata svolta alcuna verifica in ordine alle condizioni detentive in Austria. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

22. Il primo motivo pone la questione della nullità dell'intera procedura che ha condotto all'applicazione della misura cautelare, sul presupposto dell'omessa traduzione del mandato di arresto europeo.

Invero, deve rilevarsi che la Corte di appello, nel procedere alla convalida dell'arresto ed alla contestuale applicazione della misura, così come nella successiva udienza deputata all'esame nel merito della richiesta di consegna, ha nominato un interprete, provvedendo a sentire l'interessato che, in tale fase, ha compiutamente esercitato le sue facoltà difensive.

Per consolidata giurisprudenza, in tema di mandato di arresto europeo, la tutela del diritto di difesa del consegnando alloglotta non richiede la traduzione scritta degli atti del procedimento di consegna, nel caso in cui la comprensione del loro contenuto sia assicurata mediante l'assistenza di un interprete (Sez.6, n.39924 del 9/12/2025, Gjoka, Rv. 288965; Sez.6, n.19025 del 5/04/2017, Jabri, Rv. 269838).

A ciò deve aggiungersi che, nel corso dell'udienza, non risulta sia stata eccepita la mancata traduzione del mandato di arresto europeo, sicchè, ove pure non si fosse proceduto a tale adempimento, la nullità risulterebbe in ogni caso sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod.proc.pen. 2.1.

Il ricorrente adduce anche l'omessa traduzione della sentenza che ha disposto la consegna, circostanza che, tuttavia, risulta indimostrata, posto che nel dispositivo della citata sentenza viene espressamente disposta la traduzione, assegnando all'interprete il termine di 5 giorni, né il ricorrente deduce - in tal modo incorrendo nel vizio di aspecificità del motivo - che la traduzione, pur debitamente disposta, in concreto non sia stata eseguita.

Invero, il ricorso risulta esser stato depositato ancor prima che scadesse il termine assegnato all'interprete per la traduzione, il che dimostra che la parte ha inteso adeguatamente il contenuto della sentenza, optando per l'immediato deposito del ricorso senza attendere il deposito della traduzione.

3. Il secondo motivo è inammissibile per quanto concerne la deduzione del vizio di motivazione, relativamente all'identità della persona ricercata.

In base al novellato art.22

I. 22 aprile 2005, n.69, il ricorso per cassazione, avverso la sentenza che dispone la consegna, è consentito esclusivamente per dedurre i motivi di cui all'art. 606, lett.a), b) e c), cod.proc.pen., con conseguente espressa esclusione del vizio di motivazione.

Fatta tale premessa, è agevole rilevare come la Corte di appello - rispondendo alle sollecitazioni difensive - ha espressamente motivato in relazione alle ragioni relative all'individuazione del soggetto di cui si chiede la consegna. 3Ciò consente di escludere che si possa configurare un'ipotesi di omessa motivazione che, ridondando nel vizio di violazione di legge, consentirebbe la valutazione del motivo formulato dalla difesa.

2.1. Per completezza, si rileva che il motivo risulterebbe in ogni caso inammissibile, posto che l'errore di persona, oggetto di verifica nell'ambito della procedura di consegna, è solo quello attinente alla differenza tra il soggetto ricercato e quello tratto in arresto nello Stato di consegna.

Nel caso di specie, invece, il ricorso pone una questione sostanzialmente diversa, afferente alla sussistenza degli elementi per individuare nel ricorrente l'autore dei reati contestati, aspetto evidentemente concernente il giudizio di merito e che non potrebbe in alcun caso essere oggetto di valutazione nella delibazione sulla richiesta di consegna.

2.2. In quest'ottica risulta manifestamente infondata anche la censura concernente l'omesso esercizio dei poteri integrativi che, secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto attivare per ottenere l'invio dei rilievi dattiloscopici, il profilo genetico e le riprese fotografiche acquisite nell'indagine svolta in Austria.

Si tratta di elementi di prova che in alcun caso potevano essere esaminati dall'autorità richiesta, proprio perché attengono esclusivamente all'accertamento della colpevolezza del soggetto richiesto e non già alla sussistenza dei presupposti per dar seguito alla richiesta di consegna.

3. Il terzo motivo di ricorso propone una pluralità di censure relative alla consegna disposta in relazione al secondo mandato di arresto, avente ad oggetto tre distinti episodi di furto commessi tra il 18 e il 21 luglio 2026, ulteriori rispetto ai reati già contestati nel primo mandato di arresto.

Deve in primo luogo sottolinearsi la manifesta infondatezza della doglianza concernente il fatto che, rispetto a tale mandato, non sarebbe stata celebrata la fase cautelare.

Invero, il procedimento che conduce alla consegna non presuppone affatto, quale antecedente necessario, l'adozione di un provvedimento cautelare né, pertanto, lo svolgimento della fase in contraddittorio finalizzata all'adozione della misura restrittiva.

Nel caso di specie, posto che il ricorrente era stato già tratto in arresto in esecuzione del primo mandato di arresto, si è proceduto direttamente alla verifica nel merito della sussistenza dei requisiti per disporre la consegna anche con riguardo ai reati oggetto del mandato di arresto "integrativo"

3.1. Parimenti destituite di fondamento sono le censure relative alla presunta 4lesione del diritto di difesa, conseguente alla mancata applicazione di misura cautelare, dato che nell'udienza deputata all'esame della richiesta di consegna il ricorrente è stato posto pienamente in condizione di difendersi.

3.2. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riguardo alla dedotta violazione del principio di specialità.

A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il fatto che l'autorità austriaca abbia emesso due mandati di arresto, integrando con il secondo la prima richiesta mediante l'indicazione di fattispecie di reato in precedenza non contestate, dimostra il pieno rispetto del principio di specialità.

L'autorità richiedente, infatti, ha compiutamente indicato i reati per i quali la richiesta di consegna è stata proposta, con la conseguenza che il ricorrente potrà essere sottoposto a procedimento in Austria esclusivamente per i suddetti reati e non certo per ulteriori ipotesi delittuose.

A ben vedere, la violazione del principio di specialità potrebbe verificarsi solo se, all'esito della consegna, l'autorità austriaca dovesse procedere anche per reati ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nei due mandati di arresto.

In alcun modo è, invece, configurabile una violazione del principio di specialità derivante dalla circostanza, evidenziata in ricorso, secondo cui la Corte di appello avrebbe omesso di precisare i fatti di reato per i quali la consegna è stata disposta.

Invero, la sentenza impugnata indica specificamente i reati contestati e la consegna è disposta in relazione ai fatti oggetto dei due mandati di arresto, sicchè la delimitazione dei fatti per i quali è stata disposta la consegna è correttamente avvenuta.

4. Il quarto motivo, con il quale si deduce l'omessa verifica delle condizioni carcerarie cui il ricorrente verrà sottoposto, è manifestamente infondato.

Il principio del reciproco affidamento, posto a fondamento della disciplina del mandato di arresto europeo, comporta che l'autorità richiesta non è affatto tenuta a verificare le condizioni di detenzione e l'eventuale sussistenza del rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti.

Tale verifica, infatti, sorge solo ed esclusivamente ove emergano fondati elementi.sulla base dei quali ritenere la sussistenza del suddetto rischio.

Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto alcun dato a sostegno del paventato rischio di sottoposizione a condizioni detentive non adeguate né, del resto, nei confronti dell'Austria sono emerse problematiche di tal genere in occasione di precedenti provvedimenti di consegna.

Ne consegue che la Corte di appello, in mancanza di deduzioni difensive ed in assenza di elementi valutabili d'ufficio, non era in alcun modo tenuta a richiedere 5all'autorità austriaca informazioni in ordine alle condizioni di detenzione cui il ricorrente verrà sottoposto.

5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MFUNZIONA r.

GIUDIZIARIO Dott.ssa J1eiebliendo 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 5/8/2026 emessa dalla Corte di appello di Milano visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; udito l'[OSCURATO:PERSONA], in sostituzione dell'[OSCURATO:PERSONA], che chiede l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Milano, in esecuzione di due mandati di arresto processuale emessi dall'autorità austriaca, disponeva la consegna del ricorrente, nei cui confronti si procede per i reati di associazione a delinquere finalizzata allacommissione di furti aggravati, La sentenza precisava che era stato emesso un primo m data 7 luglio 2026 (in relazione al quale il ricorrente veniva anche sottoposto a misura cautelare), cui seguiva un mandato di arresto integrativo in data 27 luglio 2026, nel quale venivano contestati ulteriori reati fine rispetto al reato associativo già oggetto della prima richiesta di consegna. In relazione alle predette richieste, la Corte di appello celebrava un'unica udienza, in data 5 agosto 2026, in tal modo esaminando congiuntamente entrambi i mandati di arresto emessi dall'autorità austriaca. 2. Nell'interesse del ricorrente, la difesa ha formulatOquattro motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, deduce la violazione degli artt.143 cod.proc.pen., nonché degli artt. 6 e 12, I. 22 aprile 2005, n.69, per omessa traduzione dei mandati di arresto e della sentenza impugnata in lingua georgiana, unica nota al ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla verifica dell'identità della persona ricercata. Assume la difesa che la Corte di appello, pur a fronte di specifica questione dedotta sul punto, si sarebbe limitata a ritenere provata l'identità personale del soggetto richiesto sulla base di dati fattuali, senza procedere all'acquisizione di rilievi dattiloscopici ecialle riprese fotografiche dell'autore dei fatti contestati, pur essendo tali elementi nella disponibilità dell'autorità richiedente. 2.3. Con il terzo motivo, deduce violazione di legge in relazione all'avvenuta valutazione del secondo mandato di arresto, concernente tre nuovi ed autonomi reati commessi tra il 18 e il 21 luglio 2026. Si sottolinea come tale titolo non sia stato esaminato neppure in sede cautelare, il che avrebbe precluso al ricorrente qualsivoglia facoltà difensiva. L'emissione di due distinti mandati, inoltre, comporterebbe la violazione del principio di specialità, tanto più che la sentenza impugnata non ha delimitato per quali reati la consegna è stata disposta. 2.4. Con il quarto motivo, si contesta l'omessa verifica del rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti, non essendo stata svolta alcuna verifica in ordine alle condizioni detentive in Austria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 22. Il primo motivo pone la questione della nullità dell'intera procedura che ha condotto all'applicazione della misura cautelare, sul presupposto dell'omessa traduzione del mandato di arresto europeo. Invero, deve rilevarsi che la Corte di appello, nel procedere alla convalida dell'arresto ed alla contestuale applicazione della misura, così come nella successiva udienza deputata all'esame nel merito della richiesta di consegna, ha nominato un interprete, provvedendo a sentire l'interessato che, in tale fase, ha compiutamente esercitato le sue facoltà difensive. Per consolidata giurisprudenza, in tema di mandato di arresto europeo, la tutela del diritto di difesa del consegnando alloglotta non richiede la traduzione scritta degli atti del procedimento di consegna, nel caso in cui la comprensione del loro contenuto sia assicurata mediante l'assistenza di un interprete (Sez.6, n.39924 del 9/12/2025, Gjoka, Rv. 288965; Sez.6, n.19025 del 5/04/2017, Jabri, Rv. 269838). A ciò deve aggiungersi che, nel corso dell'udienza, non risulta sia stata eccepita la mancata traduzione del mandato di arresto europeo, sicchè, ove pure non si fosse proceduto a tale adempimento, la nullità risulterebbe in ogni caso sanata ai sensi dell'art. 182, comma 2, cod.proc.pen. 2.1. Il ricorrente adduce anche l'omessa traduzione della sentenza che ha disposto la consegna, circostanza che, tuttavia, risulta indimostrata, posto che nel dispositivo della citata sentenza viene espressamente disposta la traduzione, assegnando all'interprete il termine di 5 giorni, né il ricorrente deduce - in tal modo incorrendo nel vizio di aspecificità del motivo - che la traduzione, pur debitamente disposta, in concreto non sia stata eseguita. Invero, il ricorso risulta esser stato depositato ancor prima che scadesse il termine assegnato all'interprete per la traduzione, il che dimostra che la parte ha inteso adeguatamente il contenuto della sentenza, optando per l'immediato deposito del ricorso senza attendere il deposito della traduzione. 3. Il secondo motivo è inammissibile per quanto concerne la deduzione del vizio di motivazione, relativamente all'identità della persona ricercata. In base al novellato art.22 I. 22 aprile 2005, n.69, il ricorso per cassazione, avverso la sentenza che dispone la consegna, è consentito esclusivamente per dedurre i motivi di cui all'art. 606, lett.a), b) e c), cod.proc.pen., con conseguente espressa esclusione del vizio di motivazione. Fatta tale premessa, è agevole rilevare come la Corte di appello - rispondendo alle sollecitazioni difensive - ha espressamente motivato in relazione alle ragioni relative all'individuazione del soggetto di cui si chiede la consegna. 3Ciò consente di escludere che si possa configurare un'ipotesi di omessa motivazione che, ridondando nel vizio di violazione di legge, consentirebbe la valutazione del motivo formulato dalla difesa. 2.1. Per completezza, si rileva che il motivo risulterebbe in ogni caso inammissibile, posto che l'errore di persona, oggetto di verifica nell'ambito della procedura di consegna, è solo quello attinente alla differenza tra il soggetto ricercato e quello tratto in arresto nello Stato di consegna. Nel caso di specie, invece, il ricorso pone una questione sostanzialmente diversa, afferente alla sussistenza degli elementi per individuare nel ricorrente l'autore dei reati contestati, aspetto evidentemente concernente il giudizio di merito e che non potrebbe in alcun caso essere oggetto di valutazione nella delibazione sulla richiesta di consegna. 2.2. In quest'ottica risulta manifestamente infondata anche la censura concernente l'omesso esercizio dei poteri integrativi che, secondo il ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto attivare per ottenere l'invio dei rilievi dattiloscopici, il profilo genetico e le riprese fotografiche acquisite nell'indagine svolta in Austria. Si tratta di elementi di prova che in alcun caso potevano essere esaminati dall'autorità richiesta, proprio perché attengono esclusivamente all'accertamento della colpevolezza del soggetto richiesto e non già alla sussistenza dei presupposti per dar seguito alla richiesta di consegna. 3. Il terzo motivo di ricorso propone una pluralità di censure relative alla consegna disposta in relazione al secondo mandato di arresto, avente ad oggetto tre distinti episodi di furto commessi tra il 18 e il 21 luglio 2026, ulteriori rispetto ai reati già contestati nel primo mandato di arresto. Deve in primo luogo sottolinearsi la manifesta infondatezza della doglianza concernente il fatto che, rispetto a tale mandato, non sarebbe stata celebrata la fase cautelare. Invero, il procedimento che conduce alla consegna non presuppone affatto, quale antecedente necessario, l'adozione di un provvedimento cautelare né, pertanto, lo svolgimento della fase in contraddittorio finalizzata all'adozione della misura restrittiva. Nel caso di specie, posto che il ricorrente era stato già tratto in arresto in esecuzione del primo mandato di arresto, si è proceduto direttamente alla verifica nel merito della sussistenza dei requisiti per disporre la consegna anche con riguardo ai reati oggetto del mandato di arresto "integrativo" 3.1. Parimenti destituite di fondamento sono le censure relative alla presunta 4lesione del diritto di difesa, conseguente alla mancata applicazione di misura cautelare, dato che nell'udienza deputata all'esame della richiesta di consegna il ricorrente è stato posto pienamente in condizione di difendersi. 3.2. Ad analoghe conclusioni deve giungersi anche con riguardo alla dedotta violazione del principio di specialità. A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il fatto che l'autorità austriaca abbia emesso due mandati di arresto, integrando con il secondo la prima richiesta mediante l'indicazione di fattispecie di reato in precedenza non contestate, dimostra il pieno rispetto del principio di specialità. L'autorità richiedente, infatti, ha compiutamente indicato i reati per i quali la richiesta di consegna è stata proposta, con la conseguenza che il ricorrente potrà essere sottoposto a procedimento in Austria esclusivamente per i suddetti reati e non certo per ulteriori ipotesi delittuose. A ben vedere, la violazione del principio di specialità potrebbe verificarsi solo se, all'esito della consegna, l'autorità austriaca dovesse procedere anche per reati ulteriori e diversi rispetto a quelli indicati nei due mandati di arresto. In alcun modo è, invece, configurabile una violazione del principio di specialità derivante dalla circostanza, evidenziata in ricorso, secondo cui la Corte di appello avrebbe omesso di precisare i fatti di reato per i quali la consegna è stata disposta. Invero, la sentenza impugnata indica specificamente i reati contestati e la consegna è disposta in relazione ai fatti oggetto dei due mandati di arresto, sicchè la delimitazione dei fatti per i quali è stata disposta la consegna è correttamente avvenuta. 4. Il quarto motivo, con il quale si deduce l'omessa verifica delle condizioni carcerarie cui il ricorrente verrà sottoposto, è manifestamente infondato. Il principio del reciproco affidamento, posto a fondamento della disciplina del mandato di arresto europeo, comporta che l'autorità richiesta non è affatto tenuta a verificare le condizioni di detenzione e l'eventuale sussistenza del rischio di sottoposizione a trattamenti inumani o degradanti. Tale verifica, infatti, sorge solo ed esclusivamente ove emergano fondati elementi.sulla base dei quali ritenere la sussistenza del suddetto rischio. Nel caso di specie, la difesa non ha dedotto alcun dato a sostegno del paventato rischio di sottoposizione a condizioni detentive non adeguate né, del resto, nei confronti dell'Austria sono emerse problematiche di tal genere in occasione di precedenti provvedimenti di consegna. Ne consegue che la Corte di appello, in mancanza di deduzioni difensive ed in assenza di elementi valutabili d'ufficio, non era in alcun modo tenuta a richiedere 5all'autorità austriaca informazioni in ordine alle condizioni di detenzione cui il ricorrente verrà sottoposto. 5. Alla luce di tali considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di €3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MFUNZIONA r. GIUDIZIARIO Dott.ssa J1eiebliendo 6
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