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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 7 agosto 2026

Cassazione n. 24534/2026

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: GLL- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 52E10C351V), rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (CodiceZNL SFN 52M08 A944O);- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1320/2023,pubblicata il 16 giugno 2023;Numero registro generale 19278/2023Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 24534/2026Data pubblicazione 07/08/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del10 luglio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.- [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] perla divisione dell’immobile, in comproprietà tra le parti, sito in Baricella(BO), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 168, acquistatodall’attore e dalla convenuta, all’epoca coniugati, il 20 febbraio 1990.L’attore chiese altresì che la convenuta fosse condannata alpagamento, in suo favore, di un’indennità di occupazione, per avereutilizzato in via esclusiva l’immobile dall’anno 2002 in poi e chiese larestituzione di una serie di beni mobili, presenti all’interno dell’unitàimmobiliare, che affermò essere di sua esclusiva proprietà.Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], opponendosi alla divisione.In via riconvenzionale, chiese, anzitutto, il rigetto dell’avversadomanda previa declaratoria di nullità per difetto di forma delladonazione dell’immobile, fatta da suo padre ai coniugi, essendosimulata la vendita e mai pagato il prezzo.

In via subordinata, laMandini chiese fosse respinta la domanda di divisione, previoaccertamento che la compravendita costituiva un negotium mixtumcon donazione prevalente, nullo per difetto di forma, ovvero daannullare ex art. 787 c.c. per errore sul motivo, ovvero ancora, darevocare per ingratitudine ex art. 801 c.c.Chiese altresì la condanna dell’attore al pagamento della sommadi euro 23.737,73 per migliorie apportate all’immobile, nonché ilrigetto dell’avversa domanda di pagamento dell’indennità dioccupazione e il rigetto della domanda di consegna dei beni mobiliindicati in citazione, o perché di sua proprietà, o perché di proprietà diNumero registro generale 19278/2023Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 24534/2026Data pubblicazione 07/08/2026entrambi i coniugi, esclusi alcuni beni, di proprietà esclusiva dell’attorePoggi [OSCURATO:PERSONA], rimasti sempre a disposizione delmedesimo e che quest’ultimo avrebbe potuto prelevare in qualunquemomento.Il Tribunale, espletata istruttoria, anche mediante c.t.u., consentenza non definitiva n. 2444/2018, rigettò le domandericonvenzionali, dichiarò lo scioglimento della comunionesull’immobile, dichiarò che le parti ne erano comproprietarie in quoteuguali, dispose procedersi alla vendita, condannò la convenuta alpagamento della somma di euro 700,00 al mese per l’occupazionedell’immobile, dalla data della domanda giudiziale fino all’effettivorilascio, condannò l’attore al pagamento, in favore della convenuta,della quota del 50% delle migliorie dalla stessa apportate all’immobile,e quindi al pagamento della somma di euro 4.943,32, rimettendoall’esito la decisione sulle spese di lite.Con la sentenza definitiva, dopo l’aggiornamento della stima delbene immobile e la formazione di due lotti per i beni mobili, il Tribunaleassegnò l’immobile all’attore e lo condannò al pagamento delconguaglio di euro 172.500,00; infine, condannò la convenuta alpagamento delle spese di lite, ponendo a carico delle parti in egualmisura le spese di c.t.u..2.- La convenuta [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello sia avversola sentenza non definitiva che avverso quella definitiva.

L’attore PoggiLongostrevi Claudio ha proposto appello incidentale avverso la solasentenza definitiva.La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, hariformato entrambe le sentenze ed ha assegnato l’immobileall’appellante [OSCURATO:PERSONA], condannandola al pagamento delconguaglio di euro 182.500,00.Numero registro generale 19278/2023Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 24534/2026Data pubblicazione 07/08/2026Inoltre, ha condannato la predetta al pagamento dell’indennità dioccupazione in misura pari ad euro 700,00 mensili, ma a far tempodal mese di gennaio dell’anno 2013, fino al febbraio dell’anno 2019.Infine, ha confermato, nel resto, le sentenze impugnate e ha statuitosulle spese del doppio grado.3.- Avverso tale sentenza d’appello (n. 1320/2023, pubblicata il16 giugno 2023), [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,affidato a due motivi.4.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5.- A seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., la ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.6.- Ambedue le parti hanno depositato memorie illustrative, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ilpresidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulatola proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmenteessere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensidell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità aglieffetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che taleproposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura qualefase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo sulla proposta stessa (cfr. Sez.

U, Sentenza n. 9611 del 2024depositata il 10.4.2024).Numero registro generale 19278/2023Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 24534/2026Data pubblicazione 07/08/2026Sulla scorta di tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] designato qualepresidente del Collegio ed autore della proposta di definizione ex art.380 bis cpc, non versa in situazione di incompatibilità.2.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione degli artt. 782,1350, 1414, 1417, 2607 e 2735 c.c., nonché degli artt. 115 e 116c.p.c..Sostiene, in particolare, che la sentenza impugnata, nella parte incui ha confermato il rigetto della domanda di simulazione relativa,sarebbe contraria alla consolidata giurisprudenza di questa S.C.secondo cui la controdichiarazione non deve neppurenecessariamente provenire da tutti i partecipanti all’accordosimulatorio e ben può essere anche unilaterale purché provenientedalla parte contro il cui interesse è redatta e, cioè, da quella parte cheha tratto vantaggio dall’atto simulato.Richiama, a tale riguardo, Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 6357 del5 marzo 2019, secondo cui, in tema di simulazione, la cosiddetta“controdichiarazione” costituisce un atto di riconoscimento o diaccertamento scritto che, non avendo carattere negoziale e nonfacendo parte del procedimento simulatorio come elementoessenziale, può non essere coevo all’atto simulato e può altresìprovenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che vogliamanifestare il riconoscimento della simulazione.3.- La censura, come già chiarito dalla proposta di definizioneaccelerata, è manifestamente infondata, in ragione della peculiaritàche caratterizza la vicenda in esame rispetto alle fattispecie cui siriferiscono i precedenti richiamati dalla ricorrente a sostegno delmotivo.

E ciò, in quanto, nel caso in esame, non è dato ravvisare unacomunanza di posizione tra i due coniugi acquirenti per effettoNumero registro generale 19278/2023Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 24534/2026Data pubblicazione 07/08/2026dell’atto dissimulato, mentre, secondo la prospettazione dellaricorrente, in realtà la vendita dissimulerebbe una donazione cheavrebbe visto come unica parte beneficiaria la sola ricorrente e nonanche il marito.

Pertanto, a fronte di un atto che all’apparenza vedecome acquirente anche il controricorrente viene invocata l’efficaciaprobatoria di una dichiarazione unilaterale proveniente dalla solaricorrente e viene sostenuto che, sulla base di questa soladichiarazione, si dovrebbe acclarare non solo il carattere liberaledell’acquisto, ma altresì il fatto che la liberalità era esclusivamentefavore della figlia del preteso donante (cioè della stessa ricorrente),con esclusione quindi di ogni pretesa in capo all’ex coniuge, odiernocontroricorrente.

Ne deriva che, in ragione della comune qualità diacquirenti dei coniugi, la controdichiarazione per risultare idonea a faraccertare che, in realtà, l’unica acquirente era la sola ricorrente[OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto provenire da entrambi i coniugi enon già esclusivamente da quest’ultima.In definitiva, non può riconoscersi efficacia probatoria alla solacontrodichiarazione della ricorrente ove, per effetto della stessaovvero per la pretesa nullità della donazione per vizi di forma (comesi invoca specificamente nelle memorie depositate in prossimitàdell’udienza), sia privato della proprietà anche l’ex marito, anch’egliparte del negozio di cui si afferma la natura simulata.Infatti, nella memoria illustrativa depositata ex art. 380-bis.1.c.p.c., la ricorrente aggiunge che, con riguardo al primo motivo diricorso, la proposta di definizione si baserebbe su un presuppostoerrato, ovvero l’intenzione della ricorrente medesima di voler fareaccertare che, in realtà, la liberalità era solo a suo favore, conesclusione quindi di ogni pretesa in capo al coniuge (cioè alcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA]), mentre, in realtà, ellaNumero registro generale 19278/2023Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 24534/2026Data pubblicazione 07/08/2026non avrebbe mai richiesto questo ed avrebbe eccepito la simulazionedell’atto di compravendita al diverso fine di fare emergere la dellamedesima nei confronti di entrambi gli ex coniugi.

In sostanza, la tesidella ricorrente, secondo quanto asserito nella suddetta memoriaillustrativa, sarebbe sempre stata volta a dimostrare che: - l’atto dicompravendita tra il padre e gli ex coniugi era simulato; - ladonazione sottostante era nulla per difetto di forma; - diconseguenza, essendo l’atto privo di effetti, l’immobile sarebberimasto nella proprietà del padre e sarebbe dovuto rientrare nell’asseereditario, all’apertura della sua successione, alla quale concorronoanche altri eredi e non solo la ricorrente.La ricorrente sarebbe, dunque, titolare di un interesse contrarioalla rilevazione della simulazione, avendo lei stessa - e non solo l’exconiuge - tratto un vantaggio economico dalla simulazione stessa.

Diconseguenza, alla controdichiarazione autografa unilaterale (le altreparti dell’atto erano il padre della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], qualealienante, e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA], qualeacquirente unitamente alla moglie) si sarebbe dovuto riconoscere ilvalore di prova per il riconoscimento della simulazione.Orbene, non è chi non veda come il cambiamento proposto con lamemoria, in realtà, non sposti minimamente i termini della questione,interesse contrario al rilievo della simulazione, in ragione del fattoche, con la nullità di quest’ultima per difetto di forma, avrebbe delpari perduto la titolarità dell’immobile.

Pertanto, è evidente come, inogni caso, la controdichiarazione avrebbe dovuto provenire anche dalcontroricorrente.5.- Con il secondo (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 19278/2023Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 24534/2026Data pubblicazione 07/08/2026ed interpretazione degli artt. 820, 821, 1102, 2043 e 2607 c.c.,nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.Sostiene, in particolare, che la sentenza impugnata non si sarebbelegittimità e inerenti alla violazione dei limiti di liceità dell’usoesclusivo della cosa comune da parte del comproprietario ai fini deldiritto all’indennità di occupazione.Evidenzia, al riguardo, che nel caso di specie, l’uso esclusivo dellacasa da parte della ricorrente era derivato da una spontaneaconcessione del marito in fase di separazione e che, quindi, per potervantare il diritto all’indennità di occupazione, il controricorrenteavrebbe dovuto preventivamente richiedere di utilizzare l’immobile dequo costituendo in mora la ex moglie e, solo allorquando detto utilizzogli fosse stato impedito, avrebbe potuto proporre autonoma domandagiudiziale.Pertanto, la semplice proposizione della domanda di divisionegiudiziale non sarebbe idonea a provare ex se il diritto all’indennitàrichiesta, mentre d’altra parte anche in pendenza del giudizio didivisione e scioglimento della comunione (sia in primo che in secondogrado), il controricorrente non avrebbe mai richiesto di poterutilizzare l’immobile in qualità di comproprietario.

Né avrebbe fornitola prova che la ricorrente gli aveva impedito detto utilizzo.6.- Anche tale censura è manifestamente infondata, atteso che,secondo quanto chiarito già nella proposta di definizione accelerata,dalla stessa lettura e disamina della narrazione in fatto contenutanella sentenza impugnata, risulta piuttosto agevole desumere come ilcontroricorrente avesse richiesto, mediante la domanda giudizialeproposta in primo grado, il pagamento di un’indennità di occupazione.Tale richiesta presuppone, con tutta evidenza, il venir meno, quantoNumero registro generale 19278/2023Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 24534/2026Data pubblicazione 07/08/2026meno in maniera implicita, del consenso inizialmente prestato algodimento esclusivo del bene da parte della ricorrente.

La richiesta dipagamento di un corrispettivo equivale, infatti, all’affermazione dellanecessità di dover ristorare il diritto del comunista a trarre a sua voltale utilità suscettibili di essere offerte dal bene in comune, ma godutesolo da uno dei comproprietari.Milita, del resto, in tal senso, il consolidato orientamento diquesta Corte regolatrice.Ed invero, nel sistema della comunione del diritto di proprietà perquote ideali ciascun partecipante gode del bene comune in manieradiretta e promiscua, cioè come può, purché non ne alteri ladestinazione e non impedisca l’esercizio delle pari facoltà digodimento che spettano agli altri comproprietari (art. 1102 c.c.).Allorché, per la natura del bene o per qualunque altra circostanza,non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascunpartecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune,i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto (a maggioranza oall'unanimità, secondo il tipo di uso deliberato: cfr., all’uopo, gli artt.1105 e 1108 c.c.).

Se, dunque, la natura del bene di proprietà comunenon ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti icomproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indirettaoppure, appunto, mediante avvicendamento con un uso turnario daparte dei comproprietari, utilizzo che costituisce corretto esercizio delpotere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte dellamaggioranza, in quanto non ne impedisce il godimento individuale,ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso più intenso da parte disingoli comunisti, venga meno, per i restanti, la possibilità di goderepienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senzaNumero registro generale 19278/2023Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 24534/2026Data pubblicazione 07/08/2026subire alcuna interferenza esterna (cfr., al riguardo ed “ex multis”,Cass. civ., Sez. 6-2, ordinanza n. 35210 del 18 novembre 2021).In tal senso rileva il Collegio che, essendo pacifica nellagiurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui ilcondividente che non tragga diretto godimento dal bene incomunione, possa chiedere la propria quota parte dei frutti del beneal condividente che invece ne abbia il concreto godimento,pienamente condivisibile risulta la decisione della Corte di merito cheha ritenuto di riconoscere il diritto all’indennità del controricorrente afar tempo dalla data di proposizione della relativa domanda giudiziale(cfr., in tal senso, anche Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10264 del 18aprile 2023, secondo cui il comproprietario che durante il periodo dicomunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo chegiustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, devecorrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazionedell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, ifrutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso pervienemanifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un usoturnario o comunque di godere per la loro parte del bene).7.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finorasviluppate, il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannataal pagamento delle spese processuali nella misura liquidata indispositivo.8.- Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta didefinizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.,deve farsi applicazione delle disposizioni di cui all’art. 96, commi 3 e4, c.p.c., con conseguente condanna ulteriore della ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, di una sommaequitativamente determinata e che si liquida in dispositivo, nonché alNumero registro generale 19278/2023Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 24534/2026Data pubblicazione 07/08/2026pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma didenaro nei limiti di legge, anch’essa liquidata come da dispositivo.9.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto.

P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, chesi liquidano in complessivi €. 11.200,00 (euroundicimiladuecento/00), di cui €. 200,00 (euro duecento/00) peresborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì la ricorrenteal pagamento, in favore del controricorrente, della somma di €.3.000,00 (euro tremila/00), ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.,nonché al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, dellasomma di €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), ai sensi dell’art.96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 10 luglio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
: GLL- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] 52E10C351V), rappresentato e difeso dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] (CodiceZNL SFN 52M08 A944O);- controricorrente -avverso la sentenza della Corte d’Appello di Bologna n. 1320/2023,pubblicata il 16 giugno 2023;Numero registro generale 19278/2023Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 24534/2026Data pubblicazione 07/08/2026udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del10 luglio 2026, dal Consigliere relatore dott. [OSCURATO:PERSONA];lette le memorie illustrative depositate nell’interesse delle parti, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.1.- [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] perla divisione dell’immobile, in comproprietà tra le parti, sito in Baricella(BO), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n. 168, acquistatodall’attore e dalla convenuta, all’epoca coniugati, il 20 febbraio 1990.L’attore chiese altresì che la convenuta fosse condannata alpagamento, in suo favore, di un’indennità di occupazione, per avereutilizzato in via esclusiva l’immobile dall’anno 2002 in poi e chiese larestituzione di una serie di beni mobili, presenti all’interno dell’unitàimmobiliare, che affermò essere di sua esclusiva proprietà.Si costituì in giudizio [OSCURATO:PERSONA], opponendosi alla divisione.In via riconvenzionale, chiese, anzitutto, il rigetto dell’avversadomanda previa declaratoria di nullità per difetto di forma delladonazione dell’immobile, fatta da suo padre ai coniugi, essendosimulata la vendita e mai pagato il prezzo. In via subordinata, laMandini chiese fosse respinta la domanda di divisione, previoaccertamento che la compravendita costituiva un negotium mixtumcon donazione prevalente, nullo per difetto di forma, ovvero daannullare ex art. 787 c.c. per errore sul motivo, ovvero ancora, darevocare per ingratitudine ex art. 801 c.c.Chiese altresì la condanna dell’attore al pagamento della sommadi euro 23.737,73 per migliorie apportate all’immobile, nonché ilrigetto dell’avversa domanda di pagamento dell’indennità dioccupazione e il rigetto della domanda di consegna dei beni mobiliindicati in citazione, o perché di sua proprietà, o perché di proprietà diNumero registro generale 19278/2023Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 24534/2026Data pubblicazione 07/08/2026entrambi i coniugi, esclusi alcuni beni, di proprietà esclusiva dell’attorePoggi [OSCURATO:PERSONA], rimasti sempre a disposizione delmedesimo e che quest’ultimo avrebbe potuto prelevare in qualunquemomento.Il Tribunale, espletata istruttoria, anche mediante c.t.u., consentenza non definitiva n. 2444/2018, rigettò le domandericonvenzionali, dichiarò lo scioglimento della comunionesull’immobile, dichiarò che le parti ne erano comproprietarie in quoteuguali, dispose procedersi alla vendita, condannò la convenuta alpagamento della somma di euro 700,00 al mese per l’occupazionedell’immobile, dalla data della domanda giudiziale fino all’effettivorilascio, condannò l’attore al pagamento, in favore della convenuta,della quota del 50% delle migliorie dalla stessa apportate all’immobile,e quindi al pagamento della somma di euro 4.943,32, rimettendoall’esito la decisione sulle spese di lite.Con la sentenza definitiva, dopo l’aggiornamento della stima delbene immobile e la formazione di due lotti per i beni mobili, il Tribunaleassegnò l’immobile all’attore e lo condannò al pagamento delconguaglio di euro 172.500,00; infine, condannò la convenuta alpagamento delle spese di lite, ponendo a carico delle parti in egualmisura le spese di c.t.u..2.- La convenuta [OSCURATO:PERSONA] ha proposto appello sia avversola sentenza non definitiva che avverso quella definitiva. L’attore PoggiLongostrevi Claudio ha proposto appello incidentale avverso la solasentenza definitiva.La Corte d’Appello di Bologna, con la sentenza impugnata, hariformato entrambe le sentenze ed ha assegnato l’immobileall’appellante [OSCURATO:PERSONA], condannandola al pagamento delconguaglio di euro 182.500,00.Numero registro generale 19278/2023Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 24534/2026Data pubblicazione 07/08/2026Inoltre, ha condannato la predetta al pagamento dell’indennità dioccupazione in misura pari ad euro 700,00 mensili, ma a far tempodal mese di gennaio dell’anno 2013, fino al febbraio dell’anno 2019.Infine, ha confermato, nel resto, le sentenze impugnate e ha statuitosulle spese del doppio grado.3.- Avverso tale sentenza d’appello (n. 1320/2023, pubblicata il16 giugno 2023), [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione,affidato a due motivi.4.- [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso.5.- A seguito di proposta di definizione anticipata, ai sensi dell’art.380-bis c.p.c., la ricorrente ha chiesto la decisione del ricorso.6.- Ambedue le parti hanno depositato memorie illustrative, aisensi dell’art. 380-bis.1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Preliminarmente, rileva la Corte che nel procedimento ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., come disciplinato dal d.lgs. n. 149 del 2022, ilpresidente della sezione o il consigliere delegato, che abbia formulatola proposta di definizione accelerata, può far parte, ed eventualmenteessere nominato relatore, del collegio che definisce il giudizio ai sensidell’art. 380-bis.1, non versando in situazione di incompatibilità aglieffetti degli artt. 51, comma 1, n. 4 e 52 c.p.c., atteso che taleproposta non rivela una funzione decisoria e non è suscettibile diassumere valore di pronuncia definitiva, né la decisione in camera diconsiglio conseguente alla richiesta del ricorrente si configura qualefase distinta, che si sussegue nel medesimo giudizio di cassazione concarattere di autonomia e con contenuti e finalità di riesame e dicontrollo sulla proposta stessa (cfr. Sez. U, Sentenza n. 9611 del 2024depositata il 10.4.2024).Numero registro generale 19278/2023Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 24534/2026Data pubblicazione 07/08/2026Sulla scorta di tale pronuncia, [OSCURATO:PERSONA] designato qualepresidente del Collegio ed autore della proposta di definizione ex art.380 bis cpc, non versa in situazione di incompatibilità.2.- Con il primo motivo, la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360,comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazione degli artt. 782,1350, 1414, 1417, 2607 e 2735 c.c., nonché degli artt. 115 e 116c.p.c..Sostiene, in particolare, che la sentenza impugnata, nella parte incui ha confermato il rigetto della domanda di simulazione relativa,sarebbe contraria alla consolidata giurisprudenza di questa S.C.secondo cui la controdichiarazione non deve neppurenecessariamente provenire da tutti i partecipanti all’accordosimulatorio e ben può essere anche unilaterale purché provenientedalla parte contro il cui interesse è redatta e, cioè, da quella parte cheha tratto vantaggio dall’atto simulato.Richiama, a tale riguardo, Cass. civ., Sez. 2, sentenza n. 6357 del5 marzo 2019, secondo cui, in tema di simulazione, la cosiddetta“controdichiarazione” costituisce un atto di riconoscimento o diaccertamento scritto che, non avendo carattere negoziale e nonfacendo parte del procedimento simulatorio come elementoessenziale, può non essere coevo all’atto simulato e può altresìprovenire dalla sola parte contro il cui interesse è redatta e che vogliamanifestare il riconoscimento della simulazione.3.- La censura, come già chiarito dalla proposta di definizioneaccelerata, è manifestamente infondata, in ragione della peculiaritàche caratterizza la vicenda in esame rispetto alle fattispecie cui siriferiscono i precedenti richiamati dalla ricorrente a sostegno delmotivo. E ciò, in quanto, nel caso in esame, non è dato ravvisare unacomunanza di posizione tra i due coniugi acquirenti per effettoNumero registro generale 19278/2023Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 24534/2026Data pubblicazione 07/08/2026dell’atto dissimulato, mentre, secondo la prospettazione dellaricorrente, in realtà la vendita dissimulerebbe una donazione cheavrebbe visto come unica parte beneficiaria la sola ricorrente e nonanche il marito. Pertanto, a fronte di un atto che all’apparenza vedecome acquirente anche il controricorrente viene invocata l’efficaciaprobatoria di una dichiarazione unilaterale proveniente dalla solaricorrente e viene sostenuto che, sulla base di questa soladichiarazione, si dovrebbe acclarare non solo il carattere liberaledell’acquisto, ma altresì il fatto che la liberalità era esclusivamentefavore della figlia del preteso donante (cioè della stessa ricorrente),con esclusione quindi di ogni pretesa in capo all’ex coniuge, odiernocontroricorrente. Ne deriva che, in ragione della comune qualità diacquirenti dei coniugi, la controdichiarazione per risultare idonea a faraccertare che, in realtà, l’unica acquirente era la sola ricorrente[OSCURATO:PERSONA], avrebbe dovuto provenire da entrambi i coniugi enon già esclusivamente da quest’ultima.In definitiva, non può riconoscersi efficacia probatoria alla solacontrodichiarazione della ricorrente ove, per effetto della stessaovvero per la pretesa nullità della donazione per vizi di forma (comesi invoca specificamente nelle memorie depositate in prossimitàdell’udienza), sia privato della proprietà anche l’ex marito, anch’egliparte del negozio di cui si afferma la natura simulata.Infatti, nella memoria illustrativa depositata ex art. 380-bis.1.c.p.c., la ricorrente aggiunge che, con riguardo al primo motivo diricorso, la proposta di definizione si baserebbe su un presuppostoerrato, ovvero l’intenzione della ricorrente medesima di voler fareaccertare che, in realtà, la liberalità era solo a suo favore, conesclusione quindi di ogni pretesa in capo al coniuge (cioè alcontroricorrente [OSCURATO:PERSONA]), mentre, in realtà, ellaNumero registro generale 19278/2023Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 24534/2026Data pubblicazione 07/08/2026non avrebbe mai richiesto questo ed avrebbe eccepito la simulazionedell’atto di compravendita al diverso fine di fare emergere la dellamedesima nei confronti di entrambi gli ex coniugi. In sostanza, la tesidella ricorrente, secondo quanto asserito nella suddetta memoriaillustrativa, sarebbe sempre stata volta a dimostrare che: - l’atto dicompravendita tra il padre e gli ex coniugi era simulato; - ladonazione sottostante era nulla per difetto di forma; - diconseguenza, essendo l’atto privo di effetti, l’immobile sarebberimasto nella proprietà del padre e sarebbe dovuto rientrare nell’asseereditario, all’apertura della sua successione, alla quale concorronoanche altri eredi e non solo la ricorrente.La ricorrente sarebbe, dunque, titolare di un interesse contrarioalla rilevazione della simulazione, avendo lei stessa - e non solo l’exconiuge - tratto un vantaggio economico dalla simulazione stessa. Diconseguenza, alla controdichiarazione autografa unilaterale (le altreparti dell’atto erano il padre della ricorrente [OSCURATO:PERSONA], qualealienante, e il controricorrente [OSCURATO:PERSONA], qualeacquirente unitamente alla moglie) si sarebbe dovuto riconoscere ilvalore di prova per il riconoscimento della simulazione.Orbene, non è chi non veda come il cambiamento proposto con lamemoria, in realtà, non sposti minimamente i termini della questione,interesse contrario al rilievo della simulazione, in ragione del fattoche, con la nullità di quest’ultima per difetto di forma, avrebbe delpari perduto la titolarità dell’immobile. Pertanto, è evidente come, inogni caso, la controdichiarazione avrebbe dovuto provenire anche dalcontroricorrente.5.- Con il secondo (e ultimo) motivo, la ricorrente denuncia, aisensi dell’art. 360, comma 1, n. 3), la violazione e falsa applicazioneNumero registro generale 19278/2023Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 24534/2026Data pubblicazione 07/08/2026ed interpretazione degli artt. 820, 821, 1102, 2043 e 2607 c.c.,nonché degli artt. 115 e 116 c.p.c.Sostiene, in particolare, che la sentenza impugnata non si sarebbelegittimità e inerenti alla violazione dei limiti di liceità dell’usoesclusivo della cosa comune da parte del comproprietario ai fini deldiritto all’indennità di occupazione.Evidenzia, al riguardo, che nel caso di specie, l’uso esclusivo dellacasa da parte della ricorrente era derivato da una spontaneaconcessione del marito in fase di separazione e che, quindi, per potervantare il diritto all’indennità di occupazione, il controricorrenteavrebbe dovuto preventivamente richiedere di utilizzare l’immobile dequo costituendo in mora la ex moglie e, solo allorquando detto utilizzogli fosse stato impedito, avrebbe potuto proporre autonoma domandagiudiziale.Pertanto, la semplice proposizione della domanda di divisionegiudiziale non sarebbe idonea a provare ex se il diritto all’indennitàrichiesta, mentre d’altra parte anche in pendenza del giudizio didivisione e scioglimento della comunione (sia in primo che in secondogrado), il controricorrente non avrebbe mai richiesto di poterutilizzare l’immobile in qualità di comproprietario. Né avrebbe fornitola prova che la ricorrente gli aveva impedito detto utilizzo.6.- Anche tale censura è manifestamente infondata, atteso che,secondo quanto chiarito già nella proposta di definizione accelerata,dalla stessa lettura e disamina della narrazione in fatto contenutanella sentenza impugnata, risulta piuttosto agevole desumere come ilcontroricorrente avesse richiesto, mediante la domanda giudizialeproposta in primo grado, il pagamento di un’indennità di occupazione.Tale richiesta presuppone, con tutta evidenza, il venir meno, quantoNumero registro generale 19278/2023Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 24534/2026Data pubblicazione 07/08/2026meno in maniera implicita, del consenso inizialmente prestato algodimento esclusivo del bene da parte della ricorrente. La richiesta dipagamento di un corrispettivo equivale, infatti, all’affermazione dellanecessità di dover ristorare il diritto del comunista a trarre a sua voltale utilità suscettibili di essere offerte dal bene in comune, ma godutesolo da uno dei comproprietari.Milita, del resto, in tal senso, il consolidato orientamento diquesta Corte regolatrice.Ed invero, nel sistema della comunione del diritto di proprietà perquote ideali ciascun partecipante gode del bene comune in manieradiretta e promiscua, cioè come può, purché non ne alteri ladestinazione e non impedisca l’esercizio delle pari facoltà digodimento che spettano agli altri comproprietari (art. 1102 c.c.).Allorché, per la natura del bene o per qualunque altra circostanza,non sia possibile un godimento diretto tale da consentire a ciascunpartecipante alla comunione di fare parimenti uso della cosa comune,i comproprietari possono deliberarne l'uso indiretto (a maggioranza oall'unanimità, secondo il tipo di uso deliberato: cfr., all’uopo, gli artt.1105 e 1108 c.c.). Se, dunque, la natura del bene di proprietà comunenon ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti icomproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indirettaoppure, appunto, mediante avvicendamento con un uso turnario daparte dei comproprietari, utilizzo che costituisce corretto esercizio delpotere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte dellamaggioranza, in quanto non ne impedisce il godimento individuale,ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso più intenso da parte disingoli comunisti, venga meno, per i restanti, la possibilità di goderepienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senzaNumero registro generale 19278/2023Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 24534/2026Data pubblicazione 07/08/2026subire alcuna interferenza esterna (cfr., al riguardo ed “ex multis”,Cass. civ., Sez. 6-2, ordinanza n. 35210 del 18 novembre 2021).In tal senso rileva il Collegio che, essendo pacifica nellagiurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui ilcondividente che non tragga diretto godimento dal bene incomunione, possa chiedere la propria quota parte dei frutti del beneal condividente che invece ne abbia il concreto godimento,pienamente condivisibile risulta la decisione della Corte di merito cheha ritenuto di riconoscere il diritto all’indennità del controricorrente afar tempo dalla data di proposizione della relativa domanda giudiziale(cfr., in tal senso, anche Cass. civ., Sez. 2, ordinanza n. 10264 del 18aprile 2023, secondo cui il comproprietario che durante il periodo dicomunione abbia goduto l'intero bene da solo senza un titolo chegiustificasse l’esclusione degli altri partecipanti alla comunione, devecorrispondere a questi ultimi, quale ristoro per la privazionedell'utilizzazione pro quota del bene comune e dei relativi profitti, ifrutti civili con decorrenza dalla data in cui allo stesso pervienemanifestazione di volontà degli altri comproprietari di avere un usoturnario o comunque di godere per la loro parte del bene).7.- In conclusione, alla stregua delle considerazioni finorasviluppate, il ricorso deve essere respinto e la ricorrente condannataal pagamento delle spese processuali nella misura liquidata indispositivo.8.- Poiché il giudizio è definito in conformità alla proposta didefinizione accelerata, ai sensi dell’art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.,deve farsi applicazione delle disposizioni di cui all’art. 96, commi 3 e4, c.p.c., con conseguente condanna ulteriore della ricorrente alpagamento, in favore del controricorrente, di una sommaequitativamente determinata e che si liquida in dispositivo, nonché alNumero registro generale 19278/2023Numero sezionale 1796/2026Numero di raccolta generale 24534/2026Data pubblicazione 07/08/2026pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, di una somma didenaro nei limiti di legge, anch’essa liquidata come da dispositivo.9.- Sussistono i presupposti processuali per il versamento - aisensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n.115 -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione, sedovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di cassazioneRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore delcontroricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità, chesi liquidano in complessivi €. 11.200,00 (euroundicimiladuecento/00), di cui €. 200,00 (euro duecento/00) peresborsi, oltre accessori come per legge; condanna altresì la ricorrenteal pagamento, in favore del controricorrente, della somma di €.3.000,00 (euro tremila/00), ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c.,nonché al pagamento, in favore della Cassa delle Ammende, dellasomma di €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), ai sensi dell’art.96, comma 4, c.p.c.Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolodi contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma delcomma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione civile, in data 10 luglio 2026.Il PresidenteMauro Criscuolo
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