CassazionedecretoSezione 2
Cassazione n. 08763/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente sul ricorso proposto dal [OSCURATO:PERSONA], sede di Palermo nel procedimento a carico di 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; 2. [OSCURATO:PERSONA]. Coop a R.L. 3. [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Caltanissetta visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata; lette le conclusioni del difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto o la declaratoria di inammissibilità del ricorso, nonché la successiva memoria. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza impugnata, il Tribunale di Caltanissetta, in funzione di Tribunale del riesame, in accoglimento del riesame proposto da[OSCURATO:PERSONA] ha annullato il sequestro preventivo emesso a suo carico, in relazione ai delitti di concorso in truffa e autoriciclaggio, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Caltanissetta con decreto in data 4 aprile 2025, confermando la misura reale disposta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Coop a R.L. (successivamente revocata dal medesimo Giudice per le indagini preliminari con ordinanza dell’8 luglio 2025) e di [OSCURATO:PERSONA]. Nell’ambito di una complessa attività che aveva interessato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], considerati gli specifici rapporti, istanze e concessioni di erogazioni, intercorsi con Agea e Ismea, il Tribunale ha ritenuto, in senso difforme dal primo giudice, che non sussistesse il fumus del delitto di cui all’art. 640-bis cod. pen. (reato presupposto del reato oggetto di imputazione provvisoria) in assenza di artifici e raggiri che, pur posti in essere (nell’ambito di dichiarazioni e omissioni ritenute decisamente opache e concordemente realizzate dai tre indagati) si potessero ritenere “causa efficiente” dei vantaggi patrimoniali individuati ed oggetto della successiva attività di autoriciclaggio. 2. Ricorre per cassazione il [OSCURATO:PERSONA] di Palermo, deducendo un unico motivo di impugnazione, con cui lamenta la violazione dell’art. 640-bis cod. pen. In particolare, secondo l’Ufficio ricorrente, nel provvedimento impugnato, sarebbe stata fraintesa la nozione di artifici e raggiri. Una complessiva ricostruzione dell’articolata attività decettiva ascritta all’unico «centro di interesse» diretto da [OSCURATO:PERSONA] ne evidenzierebbe la certa relazione causale rispetto all’induzione in errore e ai conseguenti atti dispositivi sia di ISMEA (cessioni successive della titolarità del fondo, mai uscito dalla diretta disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], grazie alla volenterosa collaborazione di prestanome; omessa comunicazione di circostanze rilevanti, quali il progetto – incompatibile con il piano aziendale formalmente comunicato all’ente erogatore e mai realizzato – di miglioramento fondiario per l’ottenimento di un distinto contributo AGEA, poi effettivamente completato; morosità delle obbligazioni rateali; conseguente stipula del contratto di acquisto con immediata rivendita dei terreni e, successivamente, concessione di un contributo in conto interessi di euro 40.000,00), sia di AGEA (omessa comunicazione dell’avvenuto trasferimento dei terreni per il tramite di ISMEA, con patto di riservato dominio e obblighi di inalienabilità e indivisibilità; mutamento dei soggetti beneficiari; conseguente concessione di un contributo in conto capitale pari ad euro 590.322,08). Il Tribunale, dunque, pur ammettendo la sussistenza di una condotta fraudolenta, avrebbe trascurato l’unitarietà complessiva dell’operazione, protrattasi per anni, postulando in termini non corretti la necessaria idoneità degli artifici e raggiri, laddove la loro efficacia decettiva dovrebbe essere valutata esclusivamente ex ante. 3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato, per le ragioni che seguono. Ne consegue l’annullamento con rinvio della ordinanza impugnata per un nuovo giudizio dinnanzi al Tribunale di Caltanissetta, competente ai sensi dell’art. 324, comma 5, cod. proc. pen. 2. Preliminarmente occorre osservare, come, in materia di cautela reale, l’art. 325 cod. proc. pen. consenta il ricorso per cassazione soltanto per violazione di legge (nel cui ambito deve includersi anche la motivazione omessa o soltanto apparente). Non sono dunque consentiti i profili di censura diretti a contestare la tenuta logica dell’apparato argomentativo. In tema di sequestro preventivo si è costantemente affermato che «non è necessario valutare la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico della persona nei cui confronti è operato il sequestro, essendo sufficiente che sussista il fumus commissi delicti, vale a dire l’astratta sussumibilità in una determinata ipotesi di reato del fatto contestato» (così Sez. 2, n. 5656 del 28/01/2014, Zagarrio, Rv. 258279-01; nello stesso senso, Sez. 5, n. n. 3722 del 11/12/2019, Gheri, Rv. 278152-01) correlata all’esistenza di concreti e persuasivi elementi di fatto, quantomeno indiziari, che consentano di ricondurre l'evento punito dalla norma penale alla condotta dell'indagato. 3. Il Tribunale nisseno ha reso nel caso di specie una motivazione a carattere eccentrico e ambiguo rispetto al tema devoluto, sostanzialmente apparente, senza tener conto del complesso delle ragioni argomentative esposte nel corposo provvedimento del giudice di primo grado, concentrandosi nella considerazione di elementi marginali, in evidente violazione di legge. 3.1. In tal senso è bene evidenziare come la motivazione del provvedimento impugnato abbia valutato esclusivamente elementi relativi al fumus della condotta di cui al capo a) della imputazione provvisoria, senza affrontare il capo b) e il necessario collegamento tra le due fattispecie per come formulate, rappresentando la condotta di cui al capo a) il necessario presupposto della condotta di cui al capo b) che aveva condotto alla apposizione del sequestro preventivo, oggetto di impugnazione da parte di [OSCURATO:PERSONA] dinnanzi al Tribunale del riesame. E, in questa stessa prospettiva, va rilevato come l’elemento risolutivo della valutazione del Tribunale è rappresentato dalla considerazione, ritenuta risolutiva, secondo la quale le condotte prodromiche non rappresenterebbero la “causa efficiente” della condotta di autoriciclaggio di cui al capo b), concetto ambiguo ed aspecifico, che si scontra inevitabilmente dal punto di vista teorico con la mancata effettiva considerazione della ricorrenza di elementi tali da poter ritenere integrato il fumus del capo a) nel senso della idoneità della consapevole omissione riferita alla [OSCURATO:PERSONA] ad indurre in errore gli enti coinvolti nella complessa operazione riferibile al centro di interessi Partena-[OSCURATO:PERSONA] (della quale è lo stesso Tribunale a ritenere la [OSCURATO:PERSONA] parte consapevole e utile elemento di raccordo quale sostanziale prestanome degli stessi). 3.2. Tale concetto di “causa efficiente” (così a pag. 16), senza che effettivamente siano stati valutati gli elementi posti a base del sequestro preventivo, è stato correlato ad una ulteriore considerazione – a sua volta ambigua e connotata da eccentricità rispetto alla imputazione provvisoria, che omette di considerare la correlazione tra capo a) e capo b) – che fa leva sulla “decisiva” mancanza di diligenza della persona offesa, con particolare riferimento al ruolo dei funzionari coinvolti nelle pratiche avviate dalla [OSCURATO:PERSONA] con Ismea ed Agea in chiaro rapporto di incompatibilità tra loro: e ciò anche tenuto conto delle richieste inoltrate e delle finalità dei due diversi enti, interpellati in modo consapevole dalla [OSCURATO:PERSONA], rispetto a due progetti oggettivamente incompatibili tra loro, circostanza che comprova la consapevolezza da parte della stessa quanto alla portata della omissione oggetto di imputazione. 3.3. È, dunque, mancata una verifica effettiva circa la ricorrenza delfumus del delitto di truffa quanto alla effettiva idoneità della omissione consapevole ad indurre in errore, elemento questo da correlare ad alcune successive considerazioni del Tribunale, che hanno oggettivamente evidenziato la presenza di una serie di rilevanti attività trasformative, sintomatiche ed indicative della ricorrenza di elementi integranti il fumus del delitto di cui al capo b) d’incolpazione (pag. 12 e seg.) con chiara emersione, del vantaggio ingiusto perseguito, rappresentato proprio dal Tribunale nel provvedimento impugnato, senza alcuna incertezza, dalla definizione da parte della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dei propri rapporti debitori con l’istituto bancario [OSCURATO:PERSONA] di Siena. Il Tribunale, nel giungere a tali conclusioni, non ha considerato il costante principio affermato da questa Corte, che qui si intende ribadire, secondo il quale ricorre il delitto di truffa anche per effetto di una condotta omissiva che induca in errore la persona offesa e produca danno in capo alla vittima (Sez. 2, n. 2808 del 02/10/2008, dep. 2009, Bedino, Rv. 242649-01; Sez. 5, n. 33796 del 11/05/2023, Morandi, Rv. 285199-01): situazione, questa, chiaramente ricostruita dal provvedimento impugnato dove si è valorizzato che nulla veniva dichiarato in ordine alla pendenza di una richiesta relativa al progetto diretto ad ottenere il contributo Agea (v. pag. 10). Ciò posto, occorre considerare che appare rispettoso degli approdi ermeneutici di questa Corte il richiamo effettuato dalla parte ricorrente (nello stesso senso le conclusioni del Procuratore generale) al principio secondo il quale in tema di truffa, l’idoneità degli artifici e dei raggiri in danno di un organo della [OSCURATO:PERSONA] postula che la condotta, secondo una valutazione da effettuarsi ex ante, sia astrattamente capace di causare l'evento e oggettivamente adeguata ad attivare il procedimento in vista di un ingiusto vantaggio (Sez. 1, n. 31897 del 12/07/2023, Basile, Rv. 285048–01), sicché, come già evidenziato, il Tribunale ha fatto ricorso ad un concetto eccentrico, con argomentazioni in parte contraddittorie e in parte apodittiche (pur riconoscendo la portata di raggiro della omissione della [OSCURATO:PERSONA]) e non ha tenuto conto dell’ulteriore principio di diritto secondo il quale non rileva la mancanza di diligenza da parte dell’ente erogatore, anche nell’eseguire adeguati controlli in ordine alla veridicità dei dati forniti dal richiedente il contributo pubblico, in quanto tale circostanza non esclude l'idoneità del mezzo truffaldino che determina l’attivazione del procedimento al fine di ottenere un ingiusto vantaggio (Sez. 6, n. 36199 del 16/09/2020, Sassano, Rv. 280178-01; Sez. 3, n. 21910 del 07/04/2022, Licata, Rv. 283525-01, non mass. sul punto; Sez. 2, n. 1031 del 28/05/2025, Mambe, non mass.; Sez. 2, n. 52318 del 27/09/2016, Riva, Rv. 288960-01): vantaggio descritto nel provvedimento impugnato con esplicito richiamo a chiari comportamenti destinati alla trasformazione dello stesso, sebbene solo richiamati e non effettivamente correlati e valutati quanto al fumus del delitto di cui al capo b) d’incolpazione (si vedano in tal senso anche le considerazioni a pag. 17 dove il Tribunale ha affermato che «non si capirebbe bene neppure il motivo per il quale il contributo sarebbe stato versato indebitamente», senza valutare il complesso degli elementi allegati e la necessaria correlazione tra gli stessi nella sequenza spazio temporale rispetto alle condotte imputate). 3.4. La motivazione risulta poi apparente, e dunque omessa, quanto alla considerazione del delitto di cui al capo b) della imputazione provvisoria. In tal senso, si deve osservare che sono stati esplicitamente richiamati, senza considerarne la effettiva portata, quanto al riscontro del fumus del delitto di autoriciclaggio i contratti preliminari stipulati, oltre che la mancanza di riscontro alle finalità così apparentemente perseguite; contratti seguiti da attività che sono descritte, ma non conseguentemente valutate, quali veri e propri illeciti trasformativi, risultando di fatto omessa qualsiasi effettiva considerazione e motivazione sul punto. Invero, si è costantemente affermato in giurisprudenza che, in tema di autoriciclaggio, la lecita vestizione delle somme, dei beni e delle altre utilità provenienti dalla commissione del delitto presupposto, derivando dalla condotta di impiego, sostituzione o trasferimento, costituisce, per effetto dell'avvenuta trasformazione, il risultato dell'attività criminosa, sicché le risorse di origine illecita assumono un'autonoma individualità e integrano la provvista economica del nuovo delitto trasformativo (Sez. 2, n. 6024 del 09/01/2024, Albanese, Rv. 285933-01). 4. Il provvedimento impugnato deve, in conclusione, essere annullato con rinvio, ricorrendo la violazione di legge nel senso di un vizio della motivazione così radicale da rendere l’apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza (Sez. 2, n. 49739 del 10/10/2023, Mannolo, Rv. 285608-01; Sez. 2, n. 18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656-01, Sez. 6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893-01) sicché il Tribunale dovrà nuovamente valutare nell’ambito delle coordinate ermeneutiche appena richiamate la sussistenza di elementi adeguati a riscontrare il fum