Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 00336/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19024/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], che si difende ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere di [OSCURATO:PERSONA], n. 21 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2o&, - intimata - AGSgr4- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 459/2020, pubblicata in data 8 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa

1. [OSCURATO:PERSONA] di Roma propose opposizione avverso l'esecuzione intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] in forza della sentenza n. 40750 del 2008 emessa dal Giudice di pace di Roma.

Sospesa l'esecuzione e introdotto il giudizio di merito, il [OSCURATO:PERSONA], contestando la documentazione prodotta dalla controparte, dedusse di non avere ricevuto il vaglia cambiario che l'Amministrazione aveva sostenuto di avergli inviato per la liquidazione della somma indicata nella sentenza azionata in via esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] di pace accolse l'opposizione, ritenendo che la documentazione prodotta in copia dalla Amministrazione dimostrasse l'avvenuta estinzione del debito.

2. La sentenza è stata impugnata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha evidenziato che il Giudice di primo grado non si era pronunciato sul disconoscimento delle copie dei documenti prodotti dalla Prefettura e che il debito dell'Amministrazione non poteva ritenersi estinto per il solo fatto dell'invio di un vaglia cambiario al domicilio del creditore, tanto più che non vi era prova dell'avvenuta ricezione e riscossione dello stesso.

Il Tribunale di Roma ha accolto l'appello, respingendo l'opposizione all'esecuzione, ed ha compensato le spese di lite del giudizio di primo e di secondo grado.

Rilevato che l'Amministrazione, al fine di contrastare l'azione esecutiva intrapresa dal creditore e dimostrare l'avvenuto pagamento della somma dovuta in forza della sentenza n. 40750/08, aveva allegato al ricorso in opposizione all'esecuzione l'ordinativo di pagamento n. 5981 del 22 gennaio 2009 e la raccomandata con ricevuta di ritorno pervenuta al [OSCURATO:PERSONA] il 13 febbraio 2009 e che il creditore aveva contestato sia la conformità all'originale della copia dei suddetti documenti, sia la efficacia probatoria degli stessi, il Tribunale ha osservato che tale contestazione, in quanto generica, non era efficace quale disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica prodotta in giudizio e, in ogni caso, che doveva ritenersi provato che il [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto in data 13 febbraio 2009 la missiva con la quale era stato informato della emissione, in suo favore, del mandato di pagamento, poiché il creditore si era limitato a sostenere che la documentazione non comprovasse l'avvenuta ricezione della comunicazione di avvenuta emissione del mandato di pagamento, senza tuttavia spiegare quale documento fosse contenuto nella raccomandata allegata dalla Prefettura.

Passando a valutare se potesse ritenersi estinta l'obbligazione, il giudice del merito ha poi ritenuto che, a fronte del rifiuto opposto dal creditore di ricevere il pagamento, nonostante l'offerta non formale effettuata dal creditore, non si era prodotto l'effetto liberatorio a vantaggio del debitore, ma soltanto l'esclusione della mora debendi, come previsto dall'art. 1220 cod. civ., non essendo condivisibile la sentenza di questa Corte n. 23084/2005, secondo la quale in tale ipotesi, essendosi realizzate le condizioni di un adempimento spontaneo ed avendo il debitore fatto tutto quanto occorrente per adempiere, non vi fosse necessità di ricorrere all'attuazione coattiva del diritto e di procedere ad esecuzione forzata.

Il Tribunale ha, quindi, osservato che: «la mancanza di necessità di procedere all'esecuzione coattiva nei casi in cui il debitore abbia tenuto ogni condotta idonea a consentire la soddisfazione del credito a vantaggio del debitore potrebbe invece essere vagliata dal giudice dell'esecuzione quale ragione per ritenere superflue, ex art. 92, primo comma, cod. proc. civ., le spese sostenute dal creditore.

Questo, infatti, se si fosse comportato secondo correttezza avrebbe ottenuto (anche in tempi più rapidi) la soddisfazione del proprio credito senza necessità di sostenere spese per procedere all'esecuzione forzata».

Ha, pertanto, compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio, «in considerazione del comportamento tenuto dal creditore nell'ambito sostanziale del rapporto, il quale ha dato causa ad un proliferare di processi privi di effettiva e concreta utilità", in ciò rinvenendo i gravi ed eccezionali motivi che giustificavano la compensazione delle spese.

3. Per la cassazione della suddetta decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, illustrato da memoria.

Il Ministero dell'Interno - Prefettura di Roma non ha svolto attività difensiva in questa sede.

4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ.

Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero.

Ragioni della decisione

1. Con l'unico motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 91 e 92 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente censura la statuizione della sentenza gravata con la quale è stata disposta la compensazione delle spese di lite dei gradi del giudizio di merito.

Sostiene che, avendo accolto l'appello, il giudice non avrebbe dovuto compensare le spese di lite in quanto non ricorrevano le condizioni previste dall'art. 92 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che aveva limitato la discrezionalità del giudice nel disporre la compensazione delle spese, contemplando una deroga al principio della soccombenza, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ipotesi queste non ricorrenti nel caso di specie.

Soggiunge che la motivazione posta dal giudice a giustificazione della compensazione non si pone in linea con il consolidato orientamento di questa Corte che esige che la motivazione posta a fondamento della compensazione non sia sorretta da ragioni illogiche o erronee.

2. La censura è fondata.

2.1. Prima ancora di verificare se le ragioni ravvisate dal Tribunale di Roma siano ascrivibili ad una delle ipotesi tipiche previste dalla norma citata, occorre, in via preliminare, evidenziare che al presente giudizio, di merito e di legittimità, si applica ratione temporis il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., modificato dapprima dall'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 263 e poi cla>ll'art. 58, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che subordina la compensazione delle spese di lite — oltre che all'ipotesi della soccombenza reciproca delle parti — alla sussistenza di «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione».

Avuto riguardo alla normativa applicabile al tempo della decisione impugnata, non essendovi nella fattispecie soccombenza reciproca, il Tribunale avrebbe dovuto, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, valutare la ricorrenza nella fattispecie in esame di gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione.

Questa Corte ha già avuto modo di rilevare — proprio riguardo alla formulazione della norma anche in questa sede in esame — come quella introdotta nel 2009 è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili «a priori», ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (così in motivazione, da ultimo e tra le tante, Cass., sez.

L, 07/08/2019, n. 21157), la cui attività di precisazione e integrazione è censurabile in sede di legittimità al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche (Cass., sez. 6-3, 26/07/2021, n. 21400).

Le gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., sez. 6- 5, 31/05/2016, n. 11222).

2.2. In tale vizio è incorsa la decisione impugnata nel ritenere che le ragioni che giustificherebbero l'operata compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio dovrebbero essere rinvenute nel comportamento tenuto dal creditore nell'ambito sostanziale del rapporto — considerato in sostanza non improntato a correttezza e non conforme alla collaborazione che dallo stesso può esigersi — che avrebbe dato causa «ad un proliferare dì processi privi di effettiva e concreta utilità», non meglio identificati.

Trattasi, a ben vedere, di ragioni illogiche e, comunque, erronee, che, per come in concreto poste a base della decisione e riferite a condotte genericamente indicate ed estranee al processo cui la pronuncia delle spese deve riferirsi e limitarsi, si risolvono in una non consentita limitazione del diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, con conseguente violazione del diritto di difesa, che trova tutela nell'art. 24 della Costituzione.

3. La sentenza, sul punto, deve quindi essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per il riesame, oltre che per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anc

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 19024/2020 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], che si difende ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ., elettivamente domiciliato in Roma, Lungotevere di [OSCURATO:PERSONA], n. 21 - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 2o&, - intimata - AGSgr4- avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 459/2020, pubblicata in data 8 gennaio 2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22 novembre 2022 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA] A. P. [OSCURATO:PERSONA] di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] di Roma propose opposizione avverso l'esecuzione intrapresa da [OSCURATO:PERSONA] in forza della sentenza n. 40750 del 2008 emessa dal Giudice di pace di Roma. Sospesa l'esecuzione e introdotto il giudizio di merito, il [OSCURATO:PERSONA], contestando la documentazione prodotta dalla controparte, dedusse di non avere ricevuto il vaglia cambiario che l'Amministrazione aveva sostenuto di avergli inviato per la liquidazione della somma indicata nella sentenza azionata in via esecutiva. [OSCURATO:PERSONA] di pace accolse l'opposizione, ritenendo che la documentazione prodotta in copia dalla Amministrazione dimostrasse l'avvenuta estinzione del debito. 2. La sentenza è stata impugnata dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha evidenziato che il Giudice di primo grado non si era pronunciato sul disconoscimento delle copie dei documenti prodotti dalla Prefettura e che il debito dell'Amministrazione non poteva ritenersi estinto per il solo fatto dell'invio di un vaglia cambiario al domicilio del creditore, tanto più che non vi era prova dell'avvenuta ricezione e riscossione dello stesso. Il Tribunale di Roma ha accolto l'appello, respingendo l'opposizione all'esecuzione, ed ha compensato le spese di lite del giudizio di primo e di secondo grado. Rilevato che l'Amministrazione, al fine di contrastare l'azione esecutiva intrapresa dal creditore e dimostrare l'avvenuto pagamento della somma dovuta in forza della sentenza n. 40750/08, aveva allegato al ricorso in opposizione all'esecuzione l'ordinativo di pagamento n. 5981 del 22 gennaio 2009 e la raccomandata con ricevuta di ritorno pervenuta al [OSCURATO:PERSONA] il 13 febbraio 2009 e che il creditore aveva contestato sia la conformità all'originale della copia dei suddetti documenti, sia la efficacia probatoria degli stessi, il Tribunale ha osservato che tale contestazione, in quanto generica, non era efficace quale disconoscimento della conformità all'originale della copia fotostatica prodotta in giudizio e, in ogni caso, che doveva ritenersi provato che il [OSCURATO:PERSONA] avesse ricevuto in data 13 febbraio 2009 la missiva con la quale era stato informato della emissione, in suo favore, del mandato di pagamento, poiché il creditore si era limitato a sostenere che la documentazione non comprovasse l'avvenuta ricezione della comunicazione di avvenuta emissione del mandato di pagamento, senza tuttavia spiegare quale documento fosse contenuto nella raccomandata allegata dalla Prefettura. Passando a valutare se potesse ritenersi estinta l'obbligazione, il giudice del merito ha poi ritenuto che, a fronte del rifiuto opposto dal creditore di ricevere il pagamento, nonostante l'offerta non formale effettuata dal creditore, non si era prodotto l'effetto liberatorio a vantaggio del debitore, ma soltanto l'esclusione della mora debendi, come previsto dall'art. 1220 cod. civ., non essendo condivisibile la sentenza di questa Corte n. 23084/2005, secondo la quale in tale ipotesi, essendosi realizzate le condizioni di un adempimento spontaneo ed avendo il debitore fatto tutto quanto occorrente per adempiere, non vi fosse necessità di ricorrere all'attuazione coattiva del diritto e di procedere ad esecuzione forzata. Il Tribunale ha, quindi, osservato che: «la mancanza di necessità di procedere all'esecuzione coattiva nei casi in cui il debitore abbia tenuto ogni condotta idonea a consentire la soddisfazione del credito a vantaggio del debitore potrebbe invece essere vagliata dal giudice dell'esecuzione quale ragione per ritenere superflue, ex art. 92, primo comma, cod. proc. civ., le spese sostenute dal creditore. Questo, infatti, se si fosse comportato secondo correttezza avrebbe ottenuto (anche in tempi più rapidi) la soddisfazione del proprio credito senza necessità di sostenere spese per procedere all'esecuzione forzata». Ha, pertanto, compensato le spese di entrambi i gradi del giudizio, «in considerazione del comportamento tenuto dal creditore nell'ambito sostanziale del rapporto, il quale ha dato causa ad un proliferare di processi privi di effettiva e concreta utilità", in ciò rinvenendo i gravi ed eccezionali motivi che giustificavano la compensazione delle spese. 3. Per la cassazione della suddetta decisione ricorre [OSCURATO:PERSONA], con un unico motivo, illustrato da memoria. Il Ministero dell'Interno - Prefettura di Roma non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell'art. 380-bis.1. cod. proc. civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso, deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 24 Cost. e 91 e 92 cod. proc. civ. (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente censura la statuizione della sentenza gravata con la quale è stata disposta la compensazione delle spese di lite dei gradi del giudizio di merito. Sostiene che, avendo accolto l'appello, il giudice non avrebbe dovuto compensare le spese di lite in quanto non ricorrevano le condizioni previste dall'art. 92 cod. proc. civ., come modificato dall'art. 1 del d.l. 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, che aveva limitato la discrezionalità del giudice nel disporre la compensazione delle spese, contemplando una deroga al principio della soccombenza, oltre che nel caso di soccombenza reciproca, nelle ipotesi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ipotesi queste non ricorrenti nel caso di specie. Soggiunge che la motivazione posta dal giudice a giustificazione della compensazione non si pone in linea con il consolidato orientamento di questa Corte che esige che la motivazione posta a fondamento della compensazione non sia sorretta da ragioni illogiche o erronee. 2. La censura è fondata. 2.1. Prima ancora di verificare se le ragioni ravvisate dal Tribunale di Roma siano ascrivibili ad una delle ipotesi tipiche previste dalla norma citata, occorre, in via preliminare, evidenziare che al presente giudizio, di merito e di legittimità, si applica ratione temporis il testo dell'art. 92 cod. proc. civ., modificato dapprima dall'art. 2, comma 4, della legge 28 dicembre 2005, n. 263 e poi cla>ll'art. 58, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, che subordina la compensazione delle spese di lite — oltre che all'ipotesi della soccombenza reciproca delle parti — alla sussistenza di «altre gravi ed eccezionali ragioni, esplicitamente indicate nella motivazione». Avuto riguardo alla normativa applicabile al tempo della decisione impugnata, non essendovi nella fattispecie soccombenza reciproca, il Tribunale avrebbe dovuto, al fine di esercitare legittimamente la facoltà di compensazione delle spese di lite, valutare la ricorrenza nella fattispecie in esame di gravi ed eccezionali ragioni, da indicare esplicitamente nella motivazione. Questa Corte ha già avuto modo di rilevare — proprio riguardo alla formulazione della norma anche in questa sede in esame — come quella introdotta nel 2009 è norma elastica, che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili «a priori», ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice di merito (così in motivazione, da ultimo e tra le tante, Cass., sez. L, 07/08/2019, n. 21157), la cui attività di precisazione e integrazione è censurabile in sede di legittimità al pari di ogni giudizio fondato su norme giuridiche (Cass., sez. 6-3, 26/07/2021, n. 21400). Le gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale non possano essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi il vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (Cass., sez. 6- 5, 31/05/2016, n. 11222). 2.2. In tale vizio è incorsa la decisione impugnata nel ritenere che le ragioni che giustificherebbero l'operata compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio dovrebbero essere rinvenute nel comportamento tenuto dal creditore nell'ambito sostanziale del rapporto — considerato in sostanza non improntato a correttezza e non conforme alla collaborazione che dallo stesso può esigersi — che avrebbe dato causa «ad un proliferare dì processi privi di effettiva e concreta utilità», non meglio identificati. Trattasi, a ben vedere, di ragioni illogiche e, comunque, erronee, che, per come in concreto poste a base della decisione e riferite a condotte genericamente indicate ed estranee al processo cui la pronuncia delle spese deve riferirsi e limitarsi, si risolvono in una non consentita limitazione del diritto del cittadino di ricorrere in giudizio, con conseguente violazione del diritto di difesa, che trova tutela nell'art. 24 della Costituzione. 3. La sentenza, sul punto, deve quindi essere cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, per il riesame, oltre che per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, anc
Sentenza Cassazione n. 00336/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris