CassazionedecretoSezione 2Decisione del 6 maggio 2021
Cassazione n. 35961/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
_ s (-)( n ORDINANZA sul ricorso 4173-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domilcilato in Roma, p.zza Cavour presso la Cancelleria della Corte di cassazione; - ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587, ope legis domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende; - resistente - avverso il provvedimento del Tribunale di Milano, depositato il 15/10/2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/05/2021 dal [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -il presente giudizio trae origine dall'istanza dell"avvocato [OSCURATO:PERSONA] del 27 ottobre 2010 per la liquidazione dei compensi per l'attività svolta in favore di [OSCURATO:PERSONA] ammesso al patrocinio a spese dello Stato con ordinanza collegiale del 25 maggio 2006; -il Tribunale di Sorveglianza di Milano liquidava l'importo di euro 700,00 e avverso tale decreto del 3 marzo 2010 veniva proposta opposizione al Tribunale deducendo la violazione dei minimi tariffari pari ad euro 1547,20; -il Presidente del Tribunale di sorveglianza respingeva l'opposizione con provvedimento del 3 dicembre 2010 e avverso tale pronuncia è stato proposto ricorso per cassazione; -la Suprema corte con la sentenza n.18.057 del 2013 ha cassato il provvedimento impugnato per violazione del contraddittorio; - riassunto il giudizio, il Tribunale di Milano, in persona del magistrato delegato dal Presidente, ha con provvedimento depositato il 15 ottobre 2015 riconosciuto l'importo di euro 860,00 e compensato le spese di lite in ragione della sostanziale soccombenza; -in particolare, il tribunale milanese ha ritenuto di non condividere l'asserita inderogabilità dei minimi tariffari, argomentando che dopo l'abrogazione delle disposizioni anche regolamentari sull'obbligatorietà di tariffe fisse e minime, il giudice non è più vincolato in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio; -assume il tribunale che in caso contrario la normativa presenterebbe "tanti e tali profili di illegittimità costituzionale da esporsi a disapplicazione ai sensi dell'art. 5 della L.n.2248 del 1865"; Ric. 2016 n. 04173 sez. 52 - ud. 06-05-2021 -2- -l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] de Savino ricorre per cassazione avverso il suddetto provvedimento emesso nel giudizio di rinvio con ricorso articolato in cinque motivi; -il Ministero della giustizia si costituisce al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa ai sensi dell'articolo 370, comma 1, cod. proc. civ.; considerato che: -con il primo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell'articolo 82 del d.p.r. 115 del 2002 per avere il tribunale con il provvedimento impugnate violato i minimi tariffari previsti per i giudizi penali ai sensi del d.m. 127 del 2004 vigente al tempo in cui sono state rese le prestazioni di cui si è chiesta la liquidazione; -con il secondo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la falsa applicazione del decreto- legge n.223 del 2006 convertito nella legge n. 48 del 2006 per avere il tribunale ritenuto possibile derogare al minimi tariffari previsti per i giudizi penali avanti tribunale di sorveglianza ed in particolare quelli previsti dal d. m. 127 del 2004 vigente al tempo in cui sono state rese le prestazioni di cui si è chiesta liquidazione; -con il terzo motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., la violazione dell'art. 115 cod. proc. civ., per avere il tribunale deciso senza esaminare il prospetto dell'attività effettivamente svolta e per la quale veniva avanzata dall'opponente richiesta di liquidazione così come senza aver esaminato il contenuto dei fascicoli d'ufficio; -con il quarto motivo si deduce, in relazione all'art. 360, comma 1, n.3 e n.5, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 112 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 29 comma 6 della legge n. 794 del 42, richiamata Ric. 2016 n. 04173 sez. 52 - ud. 06-05-2021 -3- dagli art.84 e 170 del d.p.r. 115 del 2002 per la mancata liquidazione delle spese di soccombenza del giudizio di rinvio; -con il quinto motivo si denuncia in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 e n.5, cod. proc. civ., la violazione e/o falsa applicazione degli art. 92 e 112 cod. proc. civ. e degli artt. 75 ed 82 del d.p.r. 115 del 2002 nonché l'insufficiente e contraddittoria motivazione per la mancata liquidazione delle spese del giudizio di opposizione; -ciò posto, i primi tre motivi sono strettamente connessi e possono essere esaminati congiuntamente; -le doglianze sono fondate; - questa Corte non può che ribadire il principio in forza del quale il giudice, come imposto dall'art. 116, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002 ("l'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali"), è tenuto a conformarsi alla norma prevista dall'art. 82, comma 1, del d.p.r. n. 115 cit. ("l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superiori ai valori medi delle tariffe professionali vigenti relative ad onorari, diritti ed indennità ... tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa"), il quale, prevedendo l'osservanza delle tariffe professionali "in modo che, in ogni caso, l'onorario e le spese liquidati non risultino superiori ai valori medi" delle stesse, lascia, attraverso tale richiamo, implicitamente salva Ric. 2016 n. 04173 sez. 52 - ud. 06-05-2021 -4- l'inderogabilità dei minimi, prevista dall'art. 1, comma 5 della tariffa penale di cui al d.m. n. 127 cit. (Cass. n. 2725 del 2012, in motiv.); -non può, quindi, essere condivisa la tesi, sostenuta dal Tribunale di Milano nell'ordinanza impugnata, secondo cui sarebbe venuta meno l'obbligatorietà dei minimi tariffari con riferimento alla liquidazione giudiziale delle spese di lite: se è vero, infatti, che il d.l. n. 223 del 2006 ha disposto, all'art. 2, comma 1, che, "in conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali e intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti ...", è altresì vero che, al comma 2, il medesimo articolo dispone che "sono fatte salve le disposizioni riguardanti l'esercizio delle professioni reso nell'ambito del Servizio sanitario nazionale o in rapporto convenzionale con lo stesso, nonché le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti. Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale"; -risulta, quindi, evidente che l'abolizione dei minimi tariffari può operare nei rapporti tra professionista e cliente, ma l'esistenza della tariffa mantiene la propria efficacia allorquando il giudice debba procedere alla regolamentazione Ric. 2016 n. 04173 sez. 52 - ud. 06-05-2021 -5- delle spese del giudizio in applicazione del criterio della soccombenza (Cass. n. 7293 del 2011; id. n.26706/2019; id.n.6686/2019; id. n.31404/2019; id. n.15006/2021) e avuto riguardo all'attività svolta dal difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato ove analiticamente allegata e provata; -la fondatezza dei motivi in esame, comporta l'assorbimento dei restanti motivi del ricorso riguardanti rispettivamente la mancata liquidazione delle spese del giudizio di rinvio e di quello di opposizione; -il provvedimento impugnato va dunque cassato con rinvio al Tribunale di Milano, in persona di altro magistrato, che provvederà pure alle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il primo, il secondo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Milano, in persona di diverso magistrato, anche per le spese del giudizio di legittimità. Così