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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 29643/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 7 luglio 2025, con la quale la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del )22 maggio12023, con la quale il Tribunale di Udine lo aveva dichiarato responsabile del reato, di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto un unico pezzo di hashish di 18,00 grammi; che, con un unico motivo di impugnazione, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice d'appello qualificato il reato per il quale è ricorso come reato più grave ai fini della continuazione esterna, non valorizzando il dato oggettivo del quantitativo di stupefacente detenuto ma soltanto gli indici soggettivi della personalità dell'imputato e delle modalità dell'azione, laddove avrebbe invece dovuto ritenere più grave il fatto già giudicato; che tale ultimo fatto, oggetto di condanna definitiva, aveva avuto ad oggetto un maggiore quantitativo di sostanza stupefacente, circa 89 grammi di hashish, con la conseguenza che, essendo indicato come base del calcolo della continuazione il reato in realtà meno grave, la pena sarebbe stata commisurata in modo del tutto eccentrico.

Considerato che il motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice del merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, nonché inerente a un trattamento punitivo sorretto da sufficiente motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive; che il giudice del merito ha tenuto conto, oltre che del peso dello stupefacente (g 18) delle modalità dell'azione e della personalità dell'imputato, che aveva già numerosi precedenti specifici; che, in proposito, il giudice del merito ha argomentato che la pluralità delle condanne per delitti della medesima natura di quello per il quale è presentato il ricorso, la prossimità temporale dei fatti oggetto della condanna più prossima, inducevano a ritenere che la commissione della ultimo delitto fosse espressione di una maggiore pericolosità sociale del ricorrente, sul quale le precedenti condanne non avevano avuto alcuna capacità dissuasiva, né hanno rappresentato un valido deterrente; che in base all'art. 133 la gravità del reato può essere valutata tenendo conto anche degli indici soggettivi; che dunque, correttamente, il giudice ha ritenuto più grave il fatto oggetto del presente procedimento. 1\\Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/07/2025 della CORTE APPELLO di TRIESTE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione, avverso la sentenza del 7 luglio 2025, con la quale la Corte d'appello di Trieste ha confermato la sentenza del )22 maggio12023, con la quale il Tribunale di Udine lo aveva dichiarato responsabile del reato, di cui all'art. 73, comma 5, del d.P.R., 9 ottobre 1990, n. 309, per avere detenuto un unico pezzo di hashish di 18,00 grammi; che, con un unico motivo di impugnazione, si denunciano la violazione di legge e il vizio di motivazione, per avere il giudice d'appello qualificato il reato per il quale è ricorso come reato più grave ai fini della continuazione esterna, non valorizzando il dato oggettivo del quantitativo di stupefacente detenuto ma soltanto gli indici soggettivi della personalità dell'imputato e delle modalità dell'azione, laddove avrebbe invece dovuto ritenere più grave il fatto già giudicato; che tale ultimo fatto, oggetto di condanna definitiva, aveva avuto ad oggetto un maggiore quantitativo di sostanza stupefacente, circa 89 grammi di hashish, con la conseguenza che, essendo indicato come base del calcolo della continuazione il reato in realtà meno grave, la pena sarebbe stata commisurata in modo del tutto eccentrico. Considerato che il motivo non risulta consentito dalla legge in sede di legittimità, perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi, con corretti argomenti giuridici, dal giudice del merito e non scandito da specifica critica delle argomentazioni poste a base della sentenza impugnata, nonché inerente a un trattamento punitivo sorretto da sufficiente motivazione ed adeguato esame delle deduzioni difensive; che il giudice del merito ha tenuto conto, oltre che del peso dello stupefacente (g 18) delle modalità dell'azione e della personalità dell'imputato, che aveva già numerosi precedenti specifici; che, in proposito, il giudice del merito ha argomentato che la pluralità delle condanne per delitti della medesima natura di quello per il quale è presentato il ricorso, la prossimità temporale dei fatti oggetto della condanna più prossima, inducevano a ritenere che la commissione della ultimo delitto fosse espressione di una maggiore pericolosità sociale del ricorrente, sul quale le precedenti condanne non avevano avuto alcuna capacità dissuasiva, né hanno rappresentato un valido deterrente; che in base all'art. 133 la gravità del reato può essere valutata tenendo conto anche degli indici soggettivi; che dunque, correttamente, il giudice ha ritenuto più grave il fatto oggetto del presente procedimento. 1\\Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P P.Q.M
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