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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 settembre 2025

Cassazione n. 26698/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10175/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATErappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloSTATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG.

SICILIA n. 1515/2016 depositata il 18/04/2016.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. La controversia ha origine dalla formazione, con atto amministrativo unilaterale, di una nuova particella - attraverso un frazionamento della porzione esistente – nella zona di demarcazione tra una proprietà privata e la contigua fascia demaniale marittima, che ha determinato una variazione della consistenza delle risultanze catastali e precisamente il "frazionamento" della particella 4357 della originaria part. 403 del Foglio di mappa 27/A Sez. l del Comune di Campobello di Mazara, ubicata in viale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (Lungomare ovest).

L’ informatizzazione del Demanio marittimo avviata nel 1993 con la realizzazione del sistema informativo Demanio marittimo (S.I.D.) veniva affidata dall'ex Ministero della [OSCURATO:PERSONA], oggi Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, al Consorzio CO.GI. (Consorzio Generale per l'Informatica). [OSCURATO:PERSONA] n. 111999 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], stipulata tra il predetto Ministero e la Regione Sicilia, il sistema veniva esteso alle aree demaniali marittime della Regione stessa ed alla fascia costiera di rispetto. [OSCURATO:PERSONA].

Gi. svolgeva un'attività di verificazione straordinaria volta all'aggiornamento della cartografia e degli atti catastali del territorio costiero della Regione Sicilia, trasmettendo all'Ufficio di Trapani le mappe della nuova cartografia revisionata e i prospetti di variazione per l'aggiornamento censuario ai fini della pubblicazione per la successiva entrata in conservazione della nuova cartografia revisionata.

Nell'ambito del sopra descritto procedimento, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] presentava reclamo avverso l'entrata in conservazione degli archivi catastali esponendo che era stata formata una nuova particella - attraverso un frazionamento della porzione esistente- su di una zona di demarcazione tra una proprietà privata e la contigua fascia demaniale marittima alterando la regolarità della consistenza delle risultanze catastali.

Con nota prot. n 17589/2007, l'ufficio trasmetteva per competenza il reclamo all'Assessorato della Regione Sicilia che, con nota 92302 del 19/12/2007, dichiarava la propria incompetenza.

Preso atto di ciò, con nota prot. n. 1634 del 04.02.2009, l'Ufficio respingeva il reclamo, il quale veniva impugnato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, con la richiesta di annullare il frazionamento operato dall’amministrazione.

Con sentenza n. 360/2/11, la C.T.P. di Trapani, in accoglimento del ricorso annullava il provvedimento impugnato ed il frazionamento della particella 2104 del foglio 29/A del Comune di Campobello di Mazara (TP) e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese processuali.

Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate interponeva appello innanzi alla CTR di Palermo, eccependo l’insussistenza della giurisdizione tributaria.

Con sentenza n. 1515/29/16, la Commissione Tributaria regionale di Palermo, nel confermare la decisione di prime cure, respingeva il gravame proposto, statuendo che l'Agenzia delle Entrate era tenuta non solo alla pubblicazione degli atti catastali, ma anche alla trattazione dei relativi reclami secondo le norme del testo unico richiamato (R.D. n.1572 del 1931) e secondo le modalità stabilite dall'art. 10 legge 679 del 1969, ritenendo comunque decisivo quanto statuito nelle due sentenze del Tribunale di Marsala e della Corte di Appello di Palermo passate in giudicato che hanno accertato la delimitazione del [OSCURATO:PERSONA] in località [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Campobello di Mazzara.

L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza menzionata svolgendo due motivi.

Replica con controricorso la contribuente.

Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive.

Depositata, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., con la quale, ha insistito «nell’annullamento dell’impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso.

Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis 1., terzo comma, cod.proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.La prima censura deduce difetto di giurisdizione, ex art.360, primo comma, n. 1, c. p. c.; Violazione di legge per erronea applicazione art.2 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art.32 del codice della navigazione e 950 c.c. .

Si afferma che, per la stessa tematica concernente il difetto di giurisdizione era stato riconosciuto sia dalla [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, con sentenze nn. 130/04/14 e 1376/03/15, che dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], con le sentenze nn. 251/01/13, 121/01/14, 122/01/14, 123/01/14, 124/01/14, 125/01/14, 27/01/14, 28/01/14, 29/01114, 30/01/14, 2194/29/15, 2319/35/15 e 4166/29/15; tale orientamento giurisprudenziale, è stato ribaltato con le successive sentenze della [OSCURATO:PERSONA], le cui motivazioni, sono sostanzialmente contrastanti con quelle delle sopraccitate sentenze.

Si osserva che ulteriore contraddizione rispetto alle decisioni sia della [OSCURATO:PERSONA] che del Giudice di Appello, in base ai quali è privo di ogni fondamento l'assunto dell'appellante secondo il quale concretamente, nell'ambito del procedimento amministrativo in questione disciplinato dalle norme tributarie prima indicate, avrebbe dovuto intervenire l'[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione Sicilia per la rettifica catastale emerge dalla nota prot. n. 18322 del 18 aprile 2014 dell'[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione Sicilia con la quale, lo stesso Ente rivendica la propria competenza in materia di delimitazione demaniale, proprio facendo riferimento alle procedure ex art. 32 C.N. laddove si verifichino incertezze in merito all'esatto posizionamento della dividente demaniale rispetto alla reale situazione dei luoghi.

L’Agenzia delle Entrate denuncia, quindi, il difetto di giurisdizione del giudice tributario, alla luce dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione agli artt. 32 del cod. nav. e 950 cod. civ., essendo del tutto improprio il riferimento ad un atto di frazionamento catastale, in quanto si tratta piuttosto del ripristino in cartografia della linea di demarcazione demaniale, da effettuarsi in base all’art. 32 cod. nav., in un giudizio in cui deve essere coinvolto l’[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione Sicilia, ed essendo infondato il riferimento alle sentenze n. 8 del 2002 del Tribunale di Marsala- Sezione distaccata di Castelvetrano e n. 66/2007 della Corte di appello di Palermo.

Assume l’amministrazione che il procedimento di delimitazione di zone del demanio marittimo previsto dall'art. 32 del Codice della Navigazione costituisce il corrispondente amministrativo di quello giurisdizionale di cui all'art. 950 c.c., ossia dell'azione di regolamento di confini, e si svolge davanti all'autorità marittima con l'intervento delle amministrazioni pubbliche e dei privati che possono avervi interesse.

Si obietta che la linea individuata con l'azione di regolamento di confine di cui all' art.950 cod. civ. viene a costituire limite tra i due proprietari, mentre nella procedura della delimitazione questo "regolamento di confine" non esiste in quanto non v'è alcuna vindicatio dalle parti, anzi nella delimitazione occorre porre in essere tutte le norme della navigazione per la soluzione dei problemi e non quelle civilistiche.

2. Il secondo motivo di ricorso per cassazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. è così rubricato: Violazione di legge per erronea applicazione art. 32 dello [OSCURATO:PERSONA] e d.P.R. n. 684 del 1977 ; per avere i giudici regionali ritenuto privo di ogni fondamento l'assunto dell'appellante, secondo il quale nell'ambito del procedimento amministrativo disciplinato dalle norme tributarie avrebbe dovuto intervenire l'[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione Sicilia per la rettifica catastale.

Si afferma che la tesi della Regionale si pone in contrasto con la nota prot. n. 18322 del 18 aprile 2014 dell'[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione Sicilia con la quale, in primis lo stesso Ente rivendica la propria competenza in materia di delimitazione demaniale, proprio facendo riferimento alle procedure ex art. 32 C.N. laddove si verifichino incertezze in merito all'esatto posizionamento della dividente demaniale rispetto alla reale situazione dei luoghi.

Infatti, in attuazione dell'art.32 dello [OSCURATO:PERSONA], la materia del [OSCURATO:PERSONA], trasferita dallo Stato alla Regione con d.P.R. n. 684 del 1977, rientra nell'ambito della competenza regionale.

3. Il consigliere delegato ha dichiarato la manifesta infondatezza del ricorso per cassazione. 4.Con l’istanza ex art. 380-bis c.p.c. parte ricorrente ha proposto opposizione assumendo di avere interesse alla decisone della Corte sul ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d’appello. 5.Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod.proc. civ. 6.La proposta di definizione accelerata deve essere confermata.

7. Il primo strumento di ricorso non merita accoglimento. 7.1.Il motivo, che si limita a sottoporre al giudice di legittimità la questione di giurisdizione, riportando, solo a fini descrittivi, l’ulteriore questione, trattata in sede di merito, della necessaria partecipazione al giudizio dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione Sicilia (oggetto della successiva censura), è infondato.

Secondo l’orientamento di questa Corte, ricadono nella giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti di aggiornamento delle risultanze catastali, anche all’esito dell'accertamento ad opera del giudice ordinario del confine fra un'area privata e un'area appartenente al demanio marittimo, venendo in rilievo la diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi ed essendo rispetto ad esse irrilevante la mancata partecipazione dell'Agenzia delle entrate al giudizio di accertamento dei confini, atteso il suo mancato interesse domenicale nella causa (così Cass., Sez. 5, 25 febbraio 2020, n. 5007, che ha confermato la giurisdizione del giudice tributario nella controversia avente ad oggetto l'aggiornamento cartografico conseguente all'individuazione di una diversa posizione della linea di demarcazione del confine tra la proprietà privata e la contigua fascia demaniale marittima; Cass, n. 12396/2021).

7.2. Le Sezioni Unite hanno, difatti, chiarito che appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l'esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori; tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all'esito di un'azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi (Cass., Sez.

U., 23 luglio 2018, n. 19524, che ha confermato la giurisdizione del giudice tributario sull'impugnazione da parte dei privati del provvedimento, con cui la P.A. ha disposto il frazionamento d'ufficio di una precedente particella posta nella zona di demarcazione tra il demanio marittimo e la proprietà degli stessi privati, come accertata all'esito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario; v. anche Cass.SU n.25316/16).

Né rilevano, ai fini della verifica della giurisdizione, gli artt. 32 cod. nav. e 950 cod. civ., posto che, nel presente giudizio, non sono state svolte contestazioni circa i confini, piuttosto circa la conformità delle operazioni catastali ai confini accertati in altra sede (cfr. per la medesima questione Cass.n.29834/2024; Cass. n. 2950/2016). 7.3 Dunque, appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o anche tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica dell'esistenza e dell'estensione del diritto di proprietà, nel corso delle quali le risultanze catastali ben possono essere utilizzate a fini probatori, come, ad esempio, le mappe catastali in caso di azione di regolamento di confini.

7.4. Qualora, invece, si intendano contestare, nei confronti degli organi competenti, le risultanze catastali esistenti ed ottenere la variazione degli atti relativi alle operazioni elencate nell'articolo 2, comma 2, menzionato, anche al fine di adeguarli all'esito di un'azione di rivendica o di regolamento di confini, la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario, in forza della norma de qua e in ragione della diretta incidenza di tali atti sulla determinazione dei tributi (Cass., SU, n. 19524 del 23 luglio 2018).

7.5. Ciò perché la disposizione dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché quelle relative alla consistenza, al classamento delle singole unità immobiliari e all'attribuzione della rendita catastale, si applica esclusivamente alle controversie tributarie in senso stretto, quali sono quelle instaurate dai privati possessori che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di variazione catastale operate dall'amministrazione e necessarie al fine della imposizione di tributi.

Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia riguardi l'accertamento, sic et simpliciter, della titolarità del diritto di proprietà invocato dal privato nei confronti della P.A. (Cass., SU, n. 16429 del 26 luglio 2007).

7.6. Si tratta di orientamento che si pone nel solco di una tradizione giurisprudenziale remota (Cass., SU, n. 3369 del 14 novembre 1972) e, poi, consolidatasi (Cass., SU, n. 16429 del 26 luglio 2007; Cass., SU, n. 13691 del 14 giugno 2006), laddove spetta al giudice ordinario, e non a quello tributario, l'accertamento dei confini tra terreno privato ed aree demaniali o, comunque, di proprietà pubblica, avendo tali domande per oggetto la verifica dell'esistenza ed estensione di un diritto soggettivo dell'attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico (Cass., SU, n. 26906 del 23 dicembre 2016; Cass., SU, n. 25316 del 12 dicembre 2016). 8.Nella specie, la contribuente, dopo avere presentato inutilmente reclamo amministrativo, chiedendo all'ufficio competente di correggere le risultanze della cartografia catastale revisionata nella parte in cui incideva, a suo avviso in maniera erronea, sulla sua proprietà privata, alterandone la superficie con la creazione di una nuova particella, ha dedotto e dimostrato (il fatto non è contestato e risulta pure dalla sentenza gravata) che il suo diritto sull'immobile de quo era stato affermato con decisione ormai definitiva del giudice ordinario.

Se ne ricava che il giudice tributario è stato chiamato a verificare la correttezza o meno della nuova cartografia catastale dei luoghi in confronto al separato e presupposto giudicato civile sulla non demanialità dell'area controversa.

8.1. Il contribuente, pertanto, ha contestato le sole risultanze catastali esistenti, per ottenere la variazione degli atti relativi e al fine di adeguarli al detto giudicato civile formatosi in confronto delle autorità regionali preposte al demanio marittimo siciliano.

9. Ne discende l’applicazione del principio di diritto enunciato da codesta Corte per cui «la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario, in forza dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 19, lett. f) menzionati e in ragione della diretta incidenza di tali atti sul rapporto censuario e sulla determinazione dei carichi fiscali conseguenti, secondo i parametri già individuati dalle Sezioni unite in via generale (Cass., SU, n. 2950 del 16 febbraio 2016), come, peraltro, già accertato dalla S.C. in fattispecie analoga (Cass., SU, n. 33658 del 28 dicembre 2018; Cass., SU, n. 19524 del 23 luglio 2018, entrambe non massimate; Cass., Sez. 5, n. 5007 del 25 febbraio 2020; Corte di Cass. ord. 12396/21 cit.). 10.La seconda doglianza è infondata.

10.1. In primo luogo, come riferito dalla stessa Agenzia delle Entrate, il reclamo della contribuente è stato trasmesso all’[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione Sicilia, che ha dichiarato la propria incompetenza con nota n. 92302 del 19 dicembre 2007 (v.p. 2 del ricorso), ed è stato, pertanto, rigettato dall’ufficio di Trapani.

Dinanzi ai giudici di prime cure è stato, dunque, impugnato proprio il provvedimento di rigetto emesso dall'Amministrazione finanziaria, senza alcun coinvolgimento dell’Assessorato, per cui non avrebbe mai potuto essere legittimata passivamente la Regione Sicilia.

Inoltre, come già evidenziato, il giudizio in esame non riguarda l'accertamento della proprietà, avvenuto in diverso processo, ma l'avvenuto posizionamento, ad opera della P.A., della linea di demarcazione fra la proprietà privata della contribuente ed il demanio marittimo, finalizzata all'aggiornamento cartografico censuario, assimilabile ad un nuovo impianto del Catasto.

Né può essere applicato il disposto dell'articolo 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale prescrive, ai commi 1 e 3, qui rilevanti, che «Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi» e che «possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso».

10.2. Ciò perché, come rilevato, nel presente giudizio non viene in riguardo l'accertamento della proprietà del bene, ma solo l'aspetto censuario, ovverosia quella materiale rappresentazione catastale del medesimo bene, la quale non può costituire, regolare o estinguere alcun diritto dominicale sul sito interessato (v. anche Cass. n. 5007/20 cit.). 11.In definitiva, il ricorso deve essere rigettato.

Occorre dar conto che, poiché il giudizio è stato deciso in piena conformità alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. del presidente delegato comunicata all’amministrazione la quali ha invece insistito per la decisione, alla pronuncia sulle spese si affiancano la condanna del soccombente, ai sensi dell’art. 96 commi 3 e 4 cod. proc. civ., al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, nonché la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, anch’esse liquidate in dispositivo.

11.1. Invero, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (nelle ordinanze n. 27195 e 27433/2023), l’art. 380 bis cit. costituisce una novità normativa (introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, «una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma)»; risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale», tant’è che l’opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione – in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35, comma 1, d. lgs. 149/2022 – ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordinamentale, l’istituto – si è puntualizzato - integra il «corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo)». 12.Va ricordato che, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo P.Q.M La Corte rigetta il ricorso.

Condanna la parte soccombente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.513,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed acce

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10175/2017 R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATErappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloSTATO (ADS80224030587) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA]rappresentata e difes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. SICILIA n. 1515/2016 depositata il 18/04/2016. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/09/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia ha origine dalla formazione, con atto amministrativo unilaterale, di una nuova particella - attraverso un frazionamento della porzione esistente – nella zona di demarcazione tra una proprietà privata e la contigua fascia demaniale marittima, che ha determinato una variazione della consistenza delle risultanze catastali e precisamente il "frazionamento" della particella 4357 della originaria part. 403 del Foglio di mappa 27/A Sez. l del Comune di Campobello di Mazara, ubicata in viale [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] (Lungomare ovest). L’ informatizzazione del Demanio marittimo avviata nel 1993 con la realizzazione del sistema informativo Demanio marittimo (S.I.D.) veniva affidata dall'ex Ministero della [OSCURATO:PERSONA], oggi Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, al Consorzio CO.GI. (Consorzio Generale per l'Informatica). [OSCURATO:PERSONA] n. 111999 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], stipulata tra il predetto Ministero e la Regione Sicilia, il sistema veniva esteso alle aree demaniali marittime della Regione stessa ed alla fascia costiera di rispetto. [OSCURATO:PERSONA]. Gi. svolgeva un'attività di verificazione straordinaria volta all'aggiornamento della cartografia e degli atti catastali del territorio costiero della Regione Sicilia, trasmettendo all'Ufficio di Trapani le mappe della nuova cartografia revisionata e i prospetti di variazione per l'aggiornamento censuario ai fini della pubblicazione per la successiva entrata in conservazione della nuova cartografia revisionata. Nell'ambito del sopra descritto procedimento, la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] presentava reclamo avverso l'entrata in conservazione degli archivi catastali esponendo che era stata formata una nuova particella - attraverso un frazionamento della porzione esistente- su di una zona di demarcazione tra una proprietà privata e la contigua fascia demaniale marittima alterando la regolarità della consistenza delle risultanze catastali. Con nota prot. n 17589/2007, l'ufficio trasmetteva per competenza il reclamo all'Assessorato della Regione Sicilia che, con nota 92302 del 19/12/2007, dichiarava la propria incompetenza. Preso atto di ciò, con nota prot. n. 1634 del 04.02.2009, l'Ufficio respingeva il reclamo, il quale veniva impugnato innanzi alla [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, con la richiesta di annullare il frazionamento operato dall’amministrazione. Con sentenza n. 360/2/11, la C.T.P. di Trapani, in accoglimento del ricorso annullava il provvedimento impugnato ed il frazionamento della particella 2104 del foglio 29/A del Comune di Campobello di Mazara (TP) e condannava l'Ufficio al pagamento delle spese processuali. Avverso la suddetta sentenza, l’Agenzia delle Entrate interponeva appello innanzi alla CTR di Palermo, eccependo l’insussistenza della giurisdizione tributaria. Con sentenza n. 1515/29/16, la Commissione Tributaria regionale di Palermo, nel confermare la decisione di prime cure, respingeva il gravame proposto, statuendo che l'Agenzia delle Entrate era tenuta non solo alla pubblicazione degli atti catastali, ma anche alla trattazione dei relativi reclami secondo le norme del testo unico richiamato (R.D. n.1572 del 1931) e secondo le modalità stabilite dall'art. 10 legge 679 del 1969, ritenendo comunque decisivo quanto statuito nelle due sentenze del Tribunale di Marsala e della Corte di Appello di Palermo passate in giudicato che hanno accertato la delimitazione del [OSCURATO:PERSONA] in località [OSCURATO:PERSONA] del Comune di Campobello di Mazzara. L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza menzionata svolgendo due motivi. Replica con controricorso la contribuente. Entrambe le parti hanno depositato memorie difensive. Depositata, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ., proposta di definizione accelerata del giudizio, comunicata alla ricorrente, quest’ultima ha depositato memoria, ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., con la quale, ha insistito «nell’annullamento dell’impugnata sentenza chiedendo la decisione del ricorso. Quindi, è stata disposta la trattazione in camera di consiglio, ai sensi dell’art. 380-bis 1., terzo comma, cod.proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1.La prima censura deduce difetto di giurisdizione, ex art.360, primo comma, n. 1, c. p. c.; Violazione di legge per erronea applicazione art.2 d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione all'art.32 del codice della navigazione e 950 c.c. . Si afferma che, per la stessa tematica concernente il difetto di giurisdizione era stato riconosciuto sia dalla [OSCURATO:PERSONA] di Trapani, con sentenze nn. 130/04/14 e 1376/03/15, che dalla stessa [OSCURATO:PERSONA], con le sentenze nn. 251/01/13, 121/01/14, 122/01/14, 123/01/14, 124/01/14, 125/01/14, 27/01/14, 28/01/14, 29/01114, 30/01/14, 2194/29/15, 2319/35/15 e 4166/29/15; tale orientamento giurisprudenziale, è stato ribaltato con le successive sentenze della [OSCURATO:PERSONA], le cui motivazioni, sono sostanzialmente contrastanti con quelle delle sopraccitate sentenze. Si osserva che ulteriore contraddizione rispetto alle decisioni sia della [OSCURATO:PERSONA] che del Giudice di Appello, in base ai quali è privo di ogni fondamento l'assunto dell'appellante secondo il quale concretamente, nell'ambito del procedimento amministrativo in questione disciplinato dalle norme tributarie prima indicate, avrebbe dovuto intervenire l'[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione Sicilia per la rettifica catastale emerge dalla nota prot. n. 18322 del 18 aprile 2014 dell'[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione Sicilia con la quale, lo stesso Ente rivendica la propria competenza in materia di delimitazione demaniale, proprio facendo riferimento alle procedure ex art. 32 C.N. laddove si verifichino incertezze in merito all'esatto posizionamento della dividente demaniale rispetto alla reale situazione dei luoghi. L’Agenzia delle Entrate denuncia, quindi, il difetto di giurisdizione del giudice tributario, alla luce dell’art. 2 del d.lgs. n. 546 del 1992, in relazione agli artt. 32 del cod. nav. e 950 cod. civ., essendo del tutto improprio il riferimento ad un atto di frazionamento catastale, in quanto si tratta piuttosto del ripristino in cartografia della linea di demarcazione demaniale, da effettuarsi in base all’art. 32 cod. nav., in un giudizio in cui deve essere coinvolto l’[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione Sicilia, ed essendo infondato il riferimento alle sentenze n. 8 del 2002 del Tribunale di Marsala- Sezione distaccata di Castelvetrano e n. 66/2007 della Corte di appello di Palermo. Assume l’amministrazione che il procedimento di delimitazione di zone del demanio marittimo previsto dall'art. 32 del Codice della Navigazione costituisce il corrispondente amministrativo di quello giurisdizionale di cui all'art. 950 c.c., ossia dell'azione di regolamento di confini, e si svolge davanti all'autorità marittima con l'intervento delle amministrazioni pubbliche e dei privati che possono avervi interesse. Si obietta che la linea individuata con l'azione di regolamento di confine di cui all' art.950 cod. civ. viene a costituire limite tra i due proprietari, mentre nella procedura della delimitazione questo "regolamento di confine" non esiste in quanto non v'è alcuna vindicatio dalle parti, anzi nella delimitazione occorre porre in essere tutte le norme della navigazione per la soluzione dei problemi e non quelle civilistiche. 2. Il secondo motivo di ricorso per cassazione, introdotto ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. è così rubricato: Violazione di legge per erronea applicazione art. 32 dello [OSCURATO:PERSONA] e d.P.R. n. 684 del 1977 ; per avere i giudici regionali ritenuto privo di ogni fondamento l'assunto dell'appellante, secondo il quale nell'ambito del procedimento amministrativo disciplinato dalle norme tributarie avrebbe dovuto intervenire l'[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione Sicilia per la rettifica catastale. Si afferma che la tesi della Regionale si pone in contrasto con la nota prot. n. 18322 del 18 aprile 2014 dell'[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione Sicilia con la quale, in primis lo stesso Ente rivendica la propria competenza in materia di delimitazione demaniale, proprio facendo riferimento alle procedure ex art. 32 C.N. laddove si verifichino incertezze in merito all'esatto posizionamento della dividente demaniale rispetto alla reale situazione dei luoghi. Infatti, in attuazione dell'art.32 dello [OSCURATO:PERSONA], la materia del [OSCURATO:PERSONA], trasferita dallo Stato alla Regione con d.P.R. n. 684 del 1977, rientra nell'ambito della competenza regionale. 3. Il consigliere delegato ha dichiarato la manifesta infondatezza del ricorso per cassazione. 4.Con l’istanza ex art. 380-bis c.p.c. parte ricorrente ha proposto opposizione assumendo di avere interesse alla decisone della Corte sul ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza d’appello. 5.Preliminarmente il Collegio prende atto di quanto statuito dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 9611/2024 in ordine all'assenza di incompatibilità tra il deposito della proposta di definizione accelerata da parte del Presidente di sezione o del Consigliere delegato e la composizione degli stessi quali parte del Collegio o eventualmente la loro nomina quali relatori del Collegio che definisce il giudizio ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod.proc. civ. 6.La proposta di definizione accelerata deve essere confermata. 7. Il primo strumento di ricorso non merita accoglimento. 7.1.Il motivo, che si limita a sottoporre al giudice di legittimità la questione di giurisdizione, riportando, solo a fini descrittivi, l’ulteriore questione, trattata in sede di merito, della necessaria partecipazione al giudizio dell’[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione Sicilia (oggetto della successiva censura), è infondato. Secondo l’orientamento di questa Corte, ricadono nella giurisdizione tributaria le controversie relative agli atti di aggiornamento delle risultanze catastali, anche all’esito dell'accertamento ad opera del giudice ordinario del confine fra un'area privata e un'area appartenente al demanio marittimo, venendo in rilievo la diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi ed essendo rispetto ad esse irrilevante la mancata partecipazione dell'Agenzia delle entrate al giudizio di accertamento dei confini, atteso il suo mancato interesse domenicale nella causa (così Cass., Sez. 5, 25 febbraio 2020, n. 5007, che ha confermato la giurisdizione del giudice tributario nella controversia avente ad oggetto l'aggiornamento cartografico conseguente all'individuazione di una diversa posizione della linea di demarcazione del confine tra la proprietà privata e la contigua fascia demaniale marittima; Cass, n. 12396/2021). 7.2. Le Sezioni Unite hanno, difatti, chiarito che appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l'esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori; tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all'esito di un'azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi (Cass., Sez. U., 23 luglio 2018, n. 19524, che ha confermato la giurisdizione del giudice tributario sull'impugnazione da parte dei privati del provvedimento, con cui la P.A. ha disposto il frazionamento d'ufficio di una precedente particella posta nella zona di demarcazione tra il demanio marittimo e la proprietà degli stessi privati, come accertata all'esito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario; v. anche Cass.SU n.25316/16). Né rilevano, ai fini della verifica della giurisdizione, gli artt. 32 cod. nav. e 950 cod. civ., posto che, nel presente giudizio, non sono state svolte contestazioni circa i confini, piuttosto circa la conformità delle operazioni catastali ai confini accertati in altra sede (cfr. per la medesima questione Cass.n.29834/2024; Cass. n. 2950/2016). 7.3 Dunque, appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o anche tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad oggetto la verifica dell'esistenza e dell'estensione del diritto di proprietà, nel corso delle quali le risultanze catastali ben possono essere utilizzate a fini probatori, come, ad esempio, le mappe catastali in caso di azione di regolamento di confini. 7.4. Qualora, invece, si intendano contestare, nei confronti degli organi competenti, le risultanze catastali esistenti ed ottenere la variazione degli atti relativi alle operazioni elencate nell'articolo 2, comma 2, menzionato, anche al fine di adeguarli all'esito di un'azione di rivendica o di regolamento di confini, la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario, in forza della norma de qua e in ragione della diretta incidenza di tali atti sulla determinazione dei tributi (Cass., SU, n. 19524 del 23 luglio 2018). 7.5. Ciò perché la disposizione dell'articolo 2, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, che attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l'intestazione, la delimitazione, la figura, l'estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell'estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonché quelle relative alla consistenza, al classamento delle singole unità immobiliari e all'attribuzione della rendita catastale, si applica esclusivamente alle controversie tributarie in senso stretto, quali sono quelle instaurate dai privati possessori che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di variazione catastale operate dall'amministrazione e necessarie al fine della imposizione di tributi. Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia riguardi l'accertamento, sic et simpliciter, della titolarità del diritto di proprietà invocato dal privato nei confronti della P.A. (Cass., SU, n. 16429 del 26 luglio 2007). 7.6. Si tratta di orientamento che si pone nel solco di una tradizione giurisprudenziale remota (Cass., SU, n. 3369 del 14 novembre 1972) e, poi, consolidatasi (Cass., SU, n. 16429 del 26 luglio 2007; Cass., SU, n. 13691 del 14 giugno 2006), laddove spetta al giudice ordinario, e non a quello tributario, l'accertamento dei confini tra terreno privato ed aree demaniali o, comunque, di proprietà pubblica, avendo tali domande per oggetto la verifica dell'esistenza ed estensione di un diritto soggettivo dell'attore in contrapposizione al diritto di proprietà dello Stato o di altro ente pubblico (Cass., SU, n. 26906 del 23 dicembre 2016; Cass., SU, n. 25316 del 12 dicembre 2016). 8.Nella specie, la contribuente, dopo avere presentato inutilmente reclamo amministrativo, chiedendo all'ufficio competente di correggere le risultanze della cartografia catastale revisionata nella parte in cui incideva, a suo avviso in maniera erronea, sulla sua proprietà privata, alterandone la superficie con la creazione di una nuova particella, ha dedotto e dimostrato (il fatto non è contestato e risulta pure dalla sentenza gravata) che il suo diritto sull'immobile de quo era stato affermato con decisione ormai definitiva del giudice ordinario. Se ne ricava che il giudice tributario è stato chiamato a verificare la correttezza o meno della nuova cartografia catastale dei luoghi in confronto al separato e presupposto giudicato civile sulla non demanialità dell'area controversa. 8.1. Il contribuente, pertanto, ha contestato le sole risultanze catastali esistenti, per ottenere la variazione degli atti relativi e al fine di adeguarli al detto giudicato civile formatosi in confronto delle autorità regionali preposte al demanio marittimo siciliano. 9. Ne discende l’applicazione del principio di diritto enunciato da codesta Corte per cui «la giurisdizione non può che spettare al giudice tributario, in forza dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 19, lett. f) menzionati e in ragione della diretta incidenza di tali atti sul rapporto censuario e sulla determinazione dei carichi fiscali conseguenti, secondo i parametri già individuati dalle Sezioni unite in via generale (Cass., SU, n. 2950 del 16 febbraio 2016), come, peraltro, già accertato dalla S.C. in fattispecie analoga (Cass., SU, n. 33658 del 28 dicembre 2018; Cass., SU, n. 19524 del 23 luglio 2018, entrambe non massimate; Cass., Sez. 5, n. 5007 del 25 febbraio 2020; Corte di Cass. ord. 12396/21 cit.). 10.La seconda doglianza è infondata. 10.1. In primo luogo, come riferito dalla stessa Agenzia delle Entrate, il reclamo della contribuente è stato trasmesso all’[OSCURATO:PERSONA] e Ambiente della Regione Sicilia, che ha dichiarato la propria incompetenza con nota n. 92302 del 19 dicembre 2007 (v.p. 2 del ricorso), ed è stato, pertanto, rigettato dall’ufficio di Trapani. Dinanzi ai giudici di prime cure è stato, dunque, impugnato proprio il provvedimento di rigetto emesso dall'Amministrazione finanziaria, senza alcun coinvolgimento dell’Assessorato, per cui non avrebbe mai potuto essere legittimata passivamente la Regione Sicilia. Inoltre, come già evidenziato, il giudizio in esame non riguarda l'accertamento della proprietà, avvenuto in diverso processo, ma l'avvenuto posizionamento, ad opera della P.A., della linea di demarcazione fra la proprietà privata della contribuente ed il demanio marittimo, finalizzata all'aggiornamento cartografico censuario, assimilabile ad un nuovo impianto del Catasto. Né può essere applicato il disposto dell'articolo 14 del d.lgs. n. 546 del 1992, il quale prescrive, ai commi 1 e 3, qui rilevanti, che «Se l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi» e che «possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell'atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso». 10.2. Ciò perché, come rilevato, nel presente giudizio non viene in riguardo l'accertamento della proprietà del bene, ma solo l'aspetto censuario, ovverosia quella materiale rappresentazione catastale del medesimo bene, la quale non può costituire, regolare o estinguere alcun diritto dominicale sul sito interessato (v. anche Cass. n. 5007/20 cit.). 11.In definitiva, il ricorso deve essere rigettato. Occorre dar conto che, poiché il giudizio è stato deciso in piena conformità alla proposta ex art. 380 bis cod. proc. civ. del presidente delegato comunicata all’amministrazione la quali ha invece insistito per la decisione, alla pronuncia sulle spese si affiancano la condanna del soccombente, ai sensi dell’art. 96 commi 3 e 4 cod. proc. civ., al pagamento in favore della controparte di una somma equitativamente determinata, nonché la condanna al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende, anch’esse liquidate in dispositivo. 11.1. Invero, come precisato dalle Sezioni Unite di questa Corte (nelle ordinanze n. 27195 e 27433/2023), l’art. 380 bis cit. costituisce una novità normativa (introdotta dall'art. 3, comma 28, lett. g), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, a decorrere dal 18 ottobre 2022, ai sensi di quanto disposto dall'art. 52, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 149/2022) che contiene, nei casi di conformità tra proposta e decisione finale, «una valutazione legale tipica, ad opera del legislatore, della sussistenza dei presupposti per la condanna di una somma equitativamente determinata a favore della controparte (art. 96 terzo comma) e di una ulteriore somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00 (art. 96 quarto comma)»; risulta così «codificata una ipotesi di abuso del processo, peraltro da iscrivere nel generale istituto del divieto di lite temeraria nel sistema processuale», tant’è che l’opzione interpretativa, sulla disciplina intertemporale, ne ha fatto applicazione – in deroga alla previsione generale contenuta nell’art. 35, comma 1, d. lgs. 149/2022 – ai giudizi introdotti con ricorso già notificato alla data del 1° gennaio 2023 per i quali non era stata ancora fissata udienza o adunanza in camera di consiglio; anche ai fini della reattività ordinamentale, l’istituto – si è puntualizzato - integra il «corredo di incentivi e di fattori di dissuasione contenuto nella norma in esame (che sono finalizzati a rimarcare, come chiarito nella relazione illustrativa al d.lgs. n. 149/2022, la limitatezza della risorsa giustizia, essendo giustificato che colui che abbia contribuito a dissiparla, nonostante una prima delibazione negativa, sostenga un costo aggiuntivo)». 12.Va ricordato che, nei casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, l'obbligo di versare, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della l. n. 228 del 2012, un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non può trovare applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato che, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, sono esentate dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo P.Q.M La Corte rigetta il ricorso. Condanna la parte soccombente alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi euro 5.513,00 per compensi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed acce
Sentenza Cassazione n. 26698/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris