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CassazionedecretoSezione 6

Cassazione n. 29619/2021

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 930-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2213/20/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l'appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro l'avviso di accertamento in materia di imposte dirette ed Iva, relativo all'anno d'imposta 2010.

La curatela del fallimento della s.r.l. contribuente è rimasta intimata.

La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ.

Considerato che: 1.Con l'unico motivo la ricorrente Agenzia contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, già oggetto del contraddittorio tra le parti.

Premette infatti la ricorrente che la CTR ha dato atto che la CTP aveva rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, che sosteneva la decadenza dell'Amministrazione dalla potestà di accertamento, ritenendo applicabile «il raddoppio dei termini».

Quindi, decidendo sul relativo motivo d'appello della contribuente, la CTR ha premesso che l'accertamento controverso era stato notificato il 9 dicembre 2016, ed ha rilevato che pertanto ( sul presupposto del regime transitorio Ric. 2020 n. 00930 sez.

MT - ud. 23-06-2021 -2- di cui all'art. 1, comma 132, terzo periodo della legge n. 208 del 2015, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, il cui terzo comma fa salvi gli effetti degli avvisi solo se già notificati entro il 31 dicembre 2015) al caso di specie dovesse applicarsi il testo dell' artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 (e quello dell' art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972) come modificato dall'art. 1, commi da 130 a 132, della legge n. 208 del 2015, secondo cui, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di accertamento sono raddoppiati, relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione, soltanto se la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei medesimi termini.

Da tali premesse la CTR ha quindi tratto la conclusione che , nel caso sub iudice, «era d'obbligo trasmettere la notizia di reato entro il termine decadenziale del 31/12/2015», ed ha accolto l'appello.

Assume tuttavia la ricorrente Agenzia che la CTR ha mancato di accertare la data in cui la denuncia era stata presentata, elemento fattuale controverso che lo stesso Ufficio, nelle proprie controdeduzioni in appello (trascritte nel ricorso e contenenti l'indicazione della relativa documentazione ad esse allegata) aveva individuato in una serie di comunicazioni di notizie di reato, che si collocavano nell'arco temporale dal 3 dicembre 2013 al 16 novembre 2015, e che peraltro sarebbero state richiamate anche in una successiva del 2016.

Il motivo, autosufficiente, è fondato.

Infatti è la stessa motivazione della CTR che evidenzia in premessa la natura Ric. 2020 n. 00930 sez.

MT - ud. 23-06-2021 -3- decisiva della data della denuncia in questione, omettendo tuttavia ogni successivo esame ed accertamento di tale fatto in generale, e della sua allegazione e documentazione nel contraddittorio tra le parti.

La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo per ogni necessario accertamento.

P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 930-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 2213/20/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della LOMBARDIA, depositata il 22/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 23/06/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1.L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, avverso la sentenza di cui all'epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha accolto l'appello della [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Milano, che aveva rigettato il ricorso della medesima contribuente contro l'avviso di accertamento in materia di imposte dirette ed Iva, relativo all'anno d'imposta 2010. La curatela del fallimento della s.r.l. contribuente è rimasta intimata. La proposta del relatore è stata comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale, ai sensi dell'articolo 380-bis cod. proc. civ. Considerato che: 1.Con l'unico motivo la ricorrente Agenzia contribuente deduce, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 5, cod. proc. civ., l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, già oggetto del contraddittorio tra le parti. Premette infatti la ricorrente che la CTR ha dato atto che la CTP aveva rigettato il ricorso introduttivo della contribuente, che sosteneva la decadenza dell'Amministrazione dalla potestà di accertamento, ritenendo applicabile «il raddoppio dei termini». Quindi, decidendo sul relativo motivo d'appello della contribuente, la CTR ha premesso che l'accertamento controverso era stato notificato il 9 dicembre 2016, ed ha rilevato che pertanto ( sul presupposto del regime transitorio Ric. 2020 n. 00930 sez. MT - ud. 23-06-2021 -2- di cui all'art. 1, comma 132, terzo periodo della legge n. 208 del 2015, che richiama l'applicazione dell'art. 2 del d.lgs. n. 128 del 2015, il cui terzo comma fa salvi gli effetti degli avvisi solo se già notificati entro il 31 dicembre 2015) al caso di specie dovesse applicarsi il testo dell' artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 (e quello dell' art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972) come modificato dall'art. 1, commi da 130 a 132, della legge n. 208 del 2015, secondo cui, in caso di violazione che comporta obbligo di denuncia ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale per uno dei reati previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, i termini di accertamento sono raddoppiati, relativamente al periodo di imposta in cui è stata commessa la violazione, soltanto se la denuncia da parte dell'Amministrazione finanziaria sia presentata o trasmessa entro la scadenza ordinaria dei medesimi termini. Da tali premesse la CTR ha quindi tratto la conclusione che , nel caso sub iudice, «era d'obbligo trasmettere la notizia di reato entro il termine decadenziale del 31/12/2015», ed ha accolto l'appello. Assume tuttavia la ricorrente Agenzia che la CTR ha mancato di accertare la data in cui la denuncia era stata presentata, elemento fattuale controverso che lo stesso Ufficio, nelle proprie controdeduzioni in appello (trascritte nel ricorso e contenenti l'indicazione della relativa documentazione ad esse allegata) aveva individuato in una serie di comunicazioni di notizie di reato, che si collocavano nell'arco temporale dal 3 dicembre 2013 al 16 novembre 2015, e che peraltro sarebbero state richiamate anche in una successiva del 2016. Il motivo, autosufficiente, è fondato. Infatti è la stessa motivazione della CTR che evidenzia in premessa la natura Ric. 2020 n. 00930 sez. MT - ud. 23-06-2021 -3- decisiva della data della denuncia in questione, omettendo tuttavia ogni successivo esame ed accertamento di tale fatto in generale, e della sua allegazione e documentazione nel contraddittorio tra le parti. La sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio al giudice a quo per ogni necessario accertamento. P. Q. M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 23 giugno [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]
Decreto Cassazione n. 29619/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris