CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2022
Cassazione n. 14471/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso; ritenuto che i motivi di ricorso, che contestano la ritenuta recidiva e l'eccessività del trattamento sanzionatorio sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corrette argomentazioni giuridiche dai giudici di merito (v. pag. 4 relativamente ai precedenti specifici degli imputati, alla luce dei quali il nuovo reato risulta espressivo di perdurante e più elevata capacità a delinquere e relativamente alla pena, ritenuta congrua in relazione alla gravità dei fatti, in particolare, delle modalità della resistenza commessa in danno di due pubblici ufficiali e della detenzione di ben 27 involucri di cocaina destinati alla cessione); ritenuto, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 25 marzo 2022 Il consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Cr1uolo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]'O oggi 022 :.;1