CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 maggio 2023
Cassazione n. 16764/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.14025/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentati e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliati ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentat i e difes i dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrenti- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1925/2017 depositata il24/10/2017. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 26/05/2023 dal Consiglieredr. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] I coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 1° giugno 1994, citarono [OSCURATO:PERSONA] innanzi al Tribunale di Palermo, esponendo che sul fondo della medesima, sito nel Comune di Carini, contrada [OSCURATO:PERSONA], gravava sin dal 1933 una servitù di passaggio a piedi in favore di un proprio terreno. Il suddetto diritto reale, nel 1980, aveva poi formato oggetto di un ampliamento convenzionale sino a metri 2,75, al fine di consentire il transito con mezzi meccanici. Era però accaduto che, nel 1993, la convenuta aveva ristretto l'ingresso al proprio podere sino a metri 2,25 - in un punto addirittura sino a metr i 2.04 - mediante l'apposizione di un muretto in calcestruzzo, della posa in opera di un cancello e di cordoli di cemento collocati ai due lati del passaggio. Conclusero affinché la convenuta fosse condannata al ripristino della servitù, quale risultante dall'accordo del 1980. [OSCURATO:PERSONA] si costituì e contestò la fondatezza delle richieste avversarie, che vennero però accolte dal giudice adito, consentenza 4131 /2002 con la quale fu ordinato il ripristino del transito sino a metri 2,75. La soccombente impugnò la predetta pronunzia, lamentando una non corretta delibazione delle emergenze sia della causa in corso, sia del giudizio possessorio in precedenza instaurato. Deceduto il Giambanco, la causa proseguì con l'intervento dei figli dei coniugi Alamia - Giambanco, e fatta eseguire una consulenza tecnica, la Corte di Appello di Palermo, con sentenza n. 437/2011, riformò la precedente decisione, respingendo le domande originariamente proposte, diversamente valutando le medesime emergenze di causa; in particolare la Corte territoriale giudicò che con l'accordo del 1980 non fosse stato previsto anche l'ampliamento dell'ingresso dello stradello adducente al fondo dell'appellante e che sarebbe stato onere - non assolto - dei proprietari del fondo dominante, di provare la precedente larghezza del varco di accesso, diversa da quella attualmente apprezzabile. Per la cassazione di tale decisione proponevano ricorso gli Alamia – Giambanco. Con sentenza n. 4345 del 21 febbraio 2013, questa Corte cassava la pronunzia impugnata, rilevando come “Il terzo ed il quarto mezzo devono dirsi fondati: appare infatti evidente la deviazione dei canoni logici ai quali perviene la decisione del giudice dell'appello, laddove, da un lato, da atto della costruzione dei due manufatti di cemento all'interno dell'accesso, rispetto alla posizione degli alberi di limone di quarant'anni di età, e dall'altro afferma che non sarebbe stata data la dimostrazione della misura dell'accesso precedente a detta immutazione, non fornendo razionale giustificazione del fatto che le piante, essendo poste all'imbocco dello stradello da più di quarant'anni, ne costituivano il limite estremo per il passaggio d'ingresso”, rinviando ad un nuovo giudizio, al fine di accertare “l'esistenza del restringimento dell'ingresso e della sua incidenza sul percorso e la fruizione dell'iter”. Riassunta la causa avanti diversa sezione della Corte d’appello di Palermo da [OSCURATO:PERSONA], Serafina e [OSCURATO:PERSONA] e con la costituzione di [OSCURATO:PERSONA], quale erede di [OSCURATO:PERSONA], mediante sentenza n. 1925 del 24 ottobre 2017 il giudice del rinvio rigettava il gravame dell’Armetta, confermando la sentenza di primo grado. Ricorrono per cassazione [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], sulla scorta di cinque motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] nonché – quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] – Vincenzo, Carla, [OSCURATO:PERSONA], Francesca e [OSCURATO:PERSONA]. In prossimità dell’udienza, entrambe le parti hanno depositato memoria ex art. 380 bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1) Attraverso la prima doglianza, i ricorrenti assumono la nullità della sentenza, ex art. 360 n. 4 c.p.c., in relazione all’art. 112 c.p.c., per omessa pronunzia su uno dei motivi di appello. Il Tribunale di Palermo, nella motivazione della decisione, non avrebbe tenuto conto delle risultanze di un procedimento possessorio svoltosi avanti il Pretore di Carini e del quale aveva disposto l’acquisizione del fascicolo. Proposto rituale motivo di gravame (del quale la stessa sentenza impugnata dava atto), la Corte d’appello avrebbe omesso di pronunziarsi in proposito. 1.1) Con la quarta censura, gli Armetta deducono la violazione degli artt. 2730, 2733 c.c. nonché 228, 229, e 116 comma 1° c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c. I giudici del rinvio avrebbero erroneamente omesso di prendere in considerazione il tenore confessorio delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], nell’ambito del procedimento possessorio avanti il Pretore di Carini. Tali dichiarazioni avrebbero dovuto essere considerate alla stregua di una prova legale. 1.2) I due motivi, che muovono da un identico presupposto, sono immeritevoli di accoglimento. Dal complesso dell’ampia motivazione – resa in punto di fatto dalla Corte d’appello di Palermo in sede di rinvio – si evince che le risultanze del procedimento possessorio non sono state reputate rilevanti, a fronte delle prove assunte direttamente dal Tribunale attraverso le deposizioni testimoniali. 1.3) D’altronde, il giudice non è tenuto ad occuparsi espressamente e singolarmente di ogni allegazione, prospettazione ed argomentazione delle parti, risultando necessario e sufficiente, in base all'art. 132, n. 4, c.p.c., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione, e dovendo ritenersi perimplicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'"iter" argomentativo seguito. Ne consegue che il vizio di omessa pronuncia - configurabile allorché risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto -non ricorre nel caso in cui, seppure manchi una specifica argomentazione, la decisione adottata in contrasto con la pretesa fatta valere dalla parte ne comporti ilrigetto (Sez. 2, n. 12652 del 25 giugno 2020). 1.4) Pertanto, non ricorre il vizio di omessa pronuncia quando la motivazione accolga una tesi incompatibile con quella prospettata, implicandone ilrigetto, dovendosi considerare conveniente la motivazione che fornisce una spiegazione logica ed adeguata della decisione adottata, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla, ovvero la carenza di esse, senza che sia necessaria l'analitica confutazione delle tesi non accolte o la particolare disamina degli elementi di giudizio non ritenuti significativi (Sez. 5, n. 2153 del 30 gennaio 2020). 1.5) Quanto poi al valore da attribuire alle dichiarazioni rese in sede possessoria, come è noto, nei suddetti procedimenti, come in quelli di denuncia di nuova opera e di danno temuto, le sommarie informazionifornite informalmente dai testi non sotto il vincolo del giuramento nella prima fase del giudizio, ai sensi dell'art. 689 primo comma c.p.c., sono idonee a fornire elementi indiziari liberamente valutabili dal giudice in sede di decisione del merito, ma non costituisconoprova testimoniale in senso tecnico e proprio (Sez. 2, n. 21072 del 22 luglio 2021; Sez. 2, n. 12089 dell’8 maggio 2019; Sez. 2, n. 107 del 7 gennaio 2016). 2) Col secondo motivo, i ricorrenti deducono la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. Affermano che, nonostante le allegazioni e le specifiche domande rivolte, la Corte d’appello avrebbe omesso di valutare l’efficacia e la valenza inter partes dell’atto del notaio Russo del 4 ottobre 1980: dalla convenzione in parola sarebbe emerso come, per la parte concedente l’ampliamento della servitù, fosse essenziale che l’accesso alla striscia di terreno dovesse rimanere invariato, secondo gli accordi già presi nel 1933. 2.1) La terza lagnanza è volta a denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., sotto un profilo identico a quello del secondo motivo, ma in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c., giacché la Corte distrettuale avrebbe omesso di ricercare la volontà reale delle parti, come manifestata nell’atto del 1980. 2.2) I due motivi, fra loro sovrapponibili, sono inammissibili. 2.3) La Corte d’appello di Palermo, nell’ambito dell’istruttoria svolta, ha ricondotto un’importanza rilevante all’atto notarile del 4 ottobre 1980, affermando: “Le parti successivamente, con atto rogato dal notaio [OSCURATO:PERSONA] di Bagheria… hanno deciso di ampliare la servitù di passaggio prima costituita, stabilendo all’art. 1 che la larghezza della striscia di terreno su cui si esercita viene portata a metri lineari due e centimetri settantacinque; lungo la suddetta striscia di terreno la signora [OSCURATO:PERSONA] avrà diritto di aprire più accessi carrabili a servizio della rimanente sua proprietà; l’ingresso alla detta striscia di terreno, provenendo dalla trazzera di [OSCURATO:PERSONA], resterà della larghezza invariata ed in atti esistente; l’esercizio della servitù è estesa anche agli automezzi da trasporto ma compatibilmente con la larghezza dell’attuale accesso alla striscia di terreno” (pag. 6). E la stessa sentenza impugnata, traendo le fila dell’istruzione probatoria, ha aggiunto “non può esservi dubbio che la pretesa di parte appellata risulti fondata, in quanto se è pur vero che l’ampiezza del varco non è stata indicata nell’atto pubblico del 1980, tuttavia, è stato accertato in giudizio tramite i testi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che l’accesso alla servitù in parola era delimitato da due alberi di limone, la cui età è stata stimata dal c.t.u. non inferiore a quarant’anni e la distanza tra le due piante è stata dal medesimo accertata in ml 2,63” (pag.10). Da ciò la logica conclusione che “risulta provato che le opere, per cui è causa, sono state realizzate in un momento successivo alla stipula dell’atto del 1980 (anno 1992/93), con il quale le parti avevano inteso ampliare la servitù, come riferito dai testi Guida, Costanza e Vito che risultano peraltro coerenti con quanto affermato dal c.t.u., laddove nella sua relazione fa riferimento alla presenza di due muretti realizzati in periodi diversi, interrotti in adiacenza ad uno dei due alberi di limone (entrando dalla proprietà Alamia lato sinistro)”. 2.4) In altri termini, la Corte distrettuale ha ricostruito – sulla scorta degli elementi a sua disposizione – una r ealtà fattuale non implausibile ed i mezzi d’impugnazione s’infrangono contro il principio per il quale l'esame dei documenti esibiti e delle deposizioni dei testimoni, nonché lavalutazione dei documenti e delle risultanze dellaprova testimoniale, il giu dizio sull'attendibilità dei testi e sulla credibilità di alcuni invece che di altri, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice delmerito, il quale, nel porre a fondamento della propria decisione una fonte diprova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez. 1, n. 19011 del 31 luglio 2017; Sez. 1,n. 16056 del 2 agosto 2016). 2.5) D’altronde, la parte che, con il ricorso per cassazione, intenda denunciare un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell’interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare le regole di cui agli artt. 1362 e ss. c.c., avendo invece l’onere di specificare i canoni che in concreto assuma violati, ed in particolare il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia dagli stessi discostato, non potendo le censure risolversi nella mera contrapposizione tra l’interpretazione delricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest’ultima non deve essere l’unica astrattamente possibile ma solo una delle plausibili interpretazioni, sicché, quando di una clausola contrattuale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito, alla parte che aveva proposto l'interpretazione poi disattesa dal giudice di merito, dolersi in sede di legittimità del fatto che fosse stata privilegiata l'altra (Sez. 1, n. 16987 del 27 giugno 2018; Sez. 3, n. 28319 del 28 novembre 2017). 2.6) In definitiva, una volta che la volontà delle parti sia stata ragionevolmente indagata, la differente lettura proposta dal ricorrente non tiene conto del principio per il quale la doglianza non può tradursi in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all'ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione(Sez. U, n. 24148 del 25 ottobre 2013). 2.7) È pertanto inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27 dicembre 2019; Sez. 1, n. 5987 del 4 marzo 2021). 3) Con l’ultima censura, i ricorrenti si dolgono della violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., ex art. 360 n. 3 c.p.c., giacché la Corte d’appello avrebbe adottato modalità erronee nella valutazione delle risultanze istruttorie, utilizzando altresì motivazioni meramente apparenti nella dichiarata volontà di dare la prevalenza a talune risultanze, escludendone altre di segno opposto, senza un congruo ed adeguato giudizio di comparazione del materiale istruttorio. Il motivo è inammissibile. 3.1) Gli aspetti stigmatizzati sono accertamenti in fatto, esposti in maniera logica e congrua, e che dunque si sottraggono al giudizio di legittimità. Vale la pena di ribadire, invero, come in tema di procedimento civile, siano riservate al giudice delmerito l'interpretazione e la valutazione del materiale probatorio, il controllo dell'attendibilità e della concludenza delleprove, la scelta, tra le risultanze probatorie, di quelle ritenute in grado di dimostrare i fatti in discussione, nonché la scelta delleprove reputate idonee alla formazione del proprio convincimento (Sez. 2, n. 21127 dell’8 agosto2019). Al rigetto del ricorso consegue la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, come quantificate in dispositivo. Stante il tenore della pronuncia, va dato atto che ricorrono i presupposti processuali di cui all’art. 13 comma 1-quater D.P.R. n. 115/2002 per il raddoppio del versamento del contributo unificato, se dovuto. P. Q. M. La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione civile, rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali in favore delle controparti, liquidate in € 200,00 per esborsi ed i