CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 17 ottobre 2024
Cassazione n. 42112/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/04/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso proposto a mezzo dei difensore da [OSCURATO:PERSONA], ritenuto responsabile dei reati di furto con strappo (capo A della rubrica) e lesioni (capo B della rubrica). Considerato che la difesa si duole, con il primo motivo di ricorso, della intervenuta riqualificazione del fatto ad opera della Corte d'appello, che, diversamente dal primo giudice, il quale aveva individuato nel fatto sub capo A il reato di cui agli artt. 624, 625, comrna 1, n. 4 cod. pen., fia ravvisato nella condotta i delitto di furto con strappo. Considerato che le deduzioni sviluppate dalla difesa sone destituite di fondamento, essendo consentito al giudice d'appello, nell'esercizio del potere dovere di procedere alla corretta qualificazione giuridica del fatto, anche quando l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, per preservare il principio dell'obbligatorietà della legge dare al reato l'esatta definizione, ancorché più grave di quella attribuita dai citidcre di pomo grado, salvo divieto di "reformatio in peius" con riferimento alla pena sotto il profilo della sua specie e quantità. Ritenuto che nella fattispecie in esame il giudice di appello addivenuto ad una pena più mite, riducendo a mesi 10 di reclusione ed euro 220 di multa la pena fissata dal Tribunale in anni 2 di reclusione ed euro 1000,00 di multa. secondo motivo Oi mi orse 2 o Pnent destituito di fondamento, non avendo la difesa investito la Corte d'appelli) della richiesta di applicazione di misure alternative alla detenzione. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dello ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso ii 17 ottobre 2024