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CassazionesentenzaSezione F

Cassazione n. 32150/2026

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osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto per delega scritta dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni e nota spese.

L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza dell'Il marzo 2026 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 19 febbraio 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di furto commessi fino alla data del 17 dicembre 2012, in quanto estinti per prescrizione, per l'effetto rideterminando la pena inflitta nei suoi confronti nella misura di anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa.

L'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto previsto dagli artt. 81 cpv., 624, 625 n. 2, 61 n. 7 e 11 cod. pen., per essersi impossessato a fini di profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, nella qualità di promotore finanziario di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del [OSCURATO:PERSONA], di somme di denaro complessivamente pari ad euro 18.560.941,28, sottraendole dalla provvista dei rapporti finanziari intestati a diversi soggetti mediante prelievi allo sportello non autorizzati, l'emissione di assegni circolari solo apparentemente richiesti dal titolare della provvista ovvero mediante bonifici e disposizioni di addebito eseguite, anche in via telematica, con riferimento a rapporti finanziari di cui non era titolare.

Con le aggravanti di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità; di aver commesso il fatto abusando di un rapporto di prestazione d'opera, in ragione del suo inserimento, quale promotore finanziario, nella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e nel [OSCURATO:PERSONA]; di avere utilizzato mezzi fraudolenti, da individuarsi nella redazione e predisposizione di documentazione bancaria e contabile solo apparentemente riferibile alle persone offese ovvero attraverso l'esecuzione di operazioni in home banking eseguite per il tramite di credenziali abusivamente acquisite.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza.

Con il primo ha eccepito mancanza e manifesta illogicità della motivazione anche in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di riconoscergli le circostanze attenuanti generiche in ragione di una motivazione apparente e contraddittoria rispetto al suo profilo soggettivo, in quanto resa mediante un acritico e generico recepimento delle argomentazioni espresse da parte del primo giudice, senza tenere in alcun modo conto di taluni elementi positivi congruamente evidenziati da parte della difesa, e in particolare: il suo stato di incensuratezza; la condotta collaborativa manifestata già nella fase delle indagini preliminari; la circostanza 2di aver trattenuto per sé solo una parte della somma complessivamente sottratta; il fatto di non essere stato sottoposto a nessuna misura cautelare.

Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 133, 81 cod. pen. e 533 cod. proc. pen., lamentando che, oltre all'erroneo mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da concedersi in applicazione dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., la sentenza impugnata sarebbe, altresì, illegittima per avere violato le regole sulla commisurazione della pena e sulla continuazione, avendo provveduto alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio, a seguito della intervenuta dichiarazione di estinzione per prescrizione di alcuni reati, solo attraverso la riduzione della pena pecuniaria, lasciando inalterata quella detentiva.

Avrebbe, infine, errato la Corte di merito per non avere espressamente indicato gli incrementi di pena riconosciuti per i singoli reati posti in continuazione, nonché per avere ritenuto non concedibili i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione.

3. Il difensore delle parti civili costituite D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva, con cui ha richiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con adozione delle conseguenti statuizioni di legge. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il proposto ricorso è inammissibile.

2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, che i motivi dedotti dal ricorrente siano palesemente generici, oltre che privi di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata.

Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi tale da non poter essere sottoposta ad alcun sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica.

La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità 3della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01).

In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo a quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura.

3. In ogni modo, a prescindere dall'indicato aspetto, deve, comunque ;essere ritenuta la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso eccepito, non ravvisandosi la lamentata insufficienza e genericità della motivazione con cui la Corte di merito ha ritenuto di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche.

A tale riguardo, infatti, è opportuno ribadire come - in particolar modo dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla

I. 24 luglio 2008, n. 125 - sia sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come implicitamente avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen.

In tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza.

Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01).

In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01).

Ed allora, in ragione degli indicati parametri ermeneutici, risulta del tutto adeguata e logica la motivazione con cui la Corte territoriale, dando significativo valore ad alcuni aspetti ritenuti maggiormente pregnanti rispetto ad altri, ha 4deciso di non concedere il beneficio ex art. 62-bis cod. pen. osservando come a ciò fosse di ostacolo la notevole gravità dei fatti contestati, causativi di ingenti sottrazioni di denaro alle persone offese, ovvero la sistematicità dell'agire dell'imputato, rappresentativa di una sua spiccata capacità a delinquere, oltre che di una personalità particolarmente spregiudicata.

4. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, con riguardo alla seconda censura dedotta da parte del ricorrente, apparendo, in primo luogo, dirimente osservare come, pur a fronte della intervenuta declaratoria di prescrizione di taluni reati, alla Corte territoriale non fosse possibile operare nessuna riduzione della pena detentiva applicata, atteso che, in ossequio a quanto congruamente precisato in sentenza, essa è corrispondente al minimo edittale previsto per il delitto di furto pluriaggravato per cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato.

Consequenzialmente corretta, in termini giuridici, è, altresì, l'argomentazione con cui i giudici di appello hanno escluso la concedibilità della sospensione condizionale della pena e della non menzione, in quanto benefici non applicabili in ragione dell'entità della pena concretamente inflitta.

Del tutto priva di fondamento, infine, è anche la doglianza relativa alla dedotta carenza di motivazione circa i criteri di determinazione dell'aumento della pena pecuniaria effettuato per la continuazione, per essere stato indicato solo il quantum, ma non le ragioni dei singoli aumenti di pena disposti per ciascuna condotta criminosa.

In proposito, infatti, è sufficiente osservare come nel provvedimento impugnato sia presente una motivazione che, per quanto succinta, ha certamente dato conto delle ragioni di determinazione dell'esiguo aumento di pena disposto ai sensi dell'art. 81 cod. pen.

Se è ben vero, infatti, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), è altrettanto pacifico - come nella medesima circostanza precisato da parte del [OSCURATO:PERSONA] - che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene».

55. Ne consegue, in conclusione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

Nulla è dovuto, invece, a titolo di rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalle costituite parti civili, avendo il ricorso ad oggetto esclusivamente questioni relative al trattamento sanzionatorio, per cui deve trovare applicazione il principio, reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, per cui, in tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame (cfr., in questi termini, Sez.

U, n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv. 288799-01; Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519-01).

P. Q. P.Q.MarOgrATO CANCILLINA • m, Dott.ssa ,3g! dt.¦ 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/03/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], sostituto per delega scritta dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] difensore di fiducia delle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto la declaratoria di inammissibilità del ricorso, depositando conclusioni e nota spese. L'avvocato [OSCURATO:PERSONA], difensore di fiducia di [OSCURATO:PERSONA], si è riportato ai motivi di ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza dell'Il marzo 2026 la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 19 febbraio 2024, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di furto commessi fino alla data del 17 dicembre 2012, in quanto estinti per prescrizione, per l'effetto rideterminando la pena inflitta nei suoi confronti nella misura di anni tre di reclusione ed euro 1.000,00 di multa. L'imputato è stato ritenuto responsabile del delitto previsto dagli artt. 81 cpv., 624, 625 n. 2, 61 n. 7 e 11 cod. pen., per essersi impossessato a fini di profitto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e in tempi diversi, nella qualità di promotore finanziario di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. del [OSCURATO:PERSONA], di somme di denaro complessivamente pari ad euro 18.560.941,28, sottraendole dalla provvista dei rapporti finanziari intestati a diversi soggetti mediante prelievi allo sportello non autorizzati, l'emissione di assegni circolari solo apparentemente richiesti dal titolare della provvista ovvero mediante bonifici e disposizioni di addebito eseguite, anche in via telematica, con riferimento a rapporti finanziari di cui non era titolare. Con le aggravanti di aver cagionato alle persone offese un danno patrimoniale di rilevante gravità; di aver commesso il fatto abusando di un rapporto di prestazione d'opera, in ragione del suo inserimento, quale promotore finanziario, nella [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e nel [OSCURATO:PERSONA]; di avere utilizzato mezzi fraudolenti, da individuarsi nella redazione e predisposizione di documentazione bancaria e contabile solo apparentemente riferibile alle persone offese ovvero attraverso l'esecuzione di operazioni in home banking eseguite per il tramite di credenziali abusivamente acquisite. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo due motivi di doglianza. Con il primo ha eccepito mancanza e manifesta illogicità della motivazione anche in relazione all'art. 125, comma 3, cod. proc. pen., per avere la Corte territoriale erroneamente omesso di riconoscergli le circostanze attenuanti generiche in ragione di una motivazione apparente e contraddittoria rispetto al suo profilo soggettivo, in quanto resa mediante un acritico e generico recepimento delle argomentazioni espresse da parte del primo giudice, senza tenere in alcun modo conto di taluni elementi positivi congruamente evidenziati da parte della difesa, e in particolare: il suo stato di incensuratezza; la condotta collaborativa manifestata già nella fase delle indagini preliminari; la circostanza 2di aver trattenuto per sé solo una parte della somma complessivamente sottratta; il fatto di non essere stato sottoposto a nessuna misura cautelare. Con la seconda censura il ricorrente ha dedotto inosservanza ed erronea applicazione di legge in relazione agli artt. 62-bis, 133, 81 cod. pen. e 533 cod. proc. pen., lamentando che, oltre all'erroneo mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, da concedersi in applicazione dei parametri previsti dall'art. 133 cod. pen., la sentenza impugnata sarebbe, altresì, illegittima per avere violato le regole sulla commisurazione della pena e sulla continuazione, avendo provveduto alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio, a seguito della intervenuta dichiarazione di estinzione per prescrizione di alcuni reati, solo attraverso la riduzione della pena pecuniaria, lasciando inalterata quella detentiva. Avrebbe, infine, errato la Corte di merito per non avere espressamente indicato gli incrementi di pena riconosciuti per i singoli reati posti in continuazione, nonché per avere ritenuto non concedibili i benefici della sospensione condizionale della pena e della non menzione. 3. Il difensore delle parti civili costituite D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria difensiva, con cui ha richiesto la declaratoria di inammissibilità o, in subordine, il rigetto del ricorso, con adozione delle conseguenti statuizioni di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il proposto ricorso è inammissibile. 2. [OSCURATO:PERSONA] ritiene, infatti, che i motivi dedotti dal ricorrente siano palesemente generici, oltre che privi di adeguato confronto con le argomentazioni poste a sostegno della decisione impugnata. Quest'ultima, infatti, appare lineare e congrua, oltre che priva di contraddizioni evidenti, e quindi tale da non poter essere sottoposta ad alcun sindacato di legittimità, a fronte di argomenti di impugnazione meramente reiterativi di censure già sviluppate nel giudizio di appello ed ivi disattese con motivazione logica. La Suprema Corte ha, in proposito, più volte chiarito che è inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità 3della motivazione (così, tra le altre, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone, Rv. 243838-01). In altri termini, se il motivo di ricorso in sede di legittimità si limita a ripetere quanto già chiesto al giudice precedente, riproponendo le medesime doglianze, fallisce lo scopo stesso dell'impugnazione, in quanto non si pone in maniera critica rispetto alla decisione che ne forma oggetto - di fatto rendendola indifferente rispetto alla stessa richiesta - ma solo a quella del grado precedente, così da giustificare la conseguente pronuncia di inammissibilità della censura. 3. In ogni modo, a prescindere dall'indicato aspetto, deve, comunque ;essere ritenuta la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso eccepito, non ravvisandosi la lamentata insufficienza e genericità della motivazione con cui la Corte di merito ha ritenuto di escludere la concessione delle circostanze attenuanti generiche. A tale riguardo, infatti, è opportuno ribadire come - in particolar modo dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen. disposta dal d.l. 23 maggio 2008, n. 2002, convertito con modifiche dalla I. 24 luglio 2008, n. 125 - sia sufficiente che il giudice si limiti a dar conto, come implicitamente avvenuto nella situazione in esame, di avere valutato e applicato i criteri ex art. 133 cod. pen. In tema di attenuanti generiche, posto che la ragion d'essere della relativa previsione normativa è quella di consentire al giudice un adeguamento, in senso più favorevole all'imputato, della sanzione prevista dalla legge, in considerazione di peculiari e non codificabili connotazioni tanto del fatto quanto del soggetto che di esso si è reso responsabile, la meritevolezza di tale adeguamento non può mai essere data per scontata o per presunta, sì da imporre un obbligo per il giudice, ove ritenga di escluderla, di doverne giustificare, sotto ogni possibile profilo, l'affermata insussistenza. Al contrario, secondo una giurisprudenza consolidata di questa Corte, è la suindicata meritevolezza che necessita essa stessa, quando se ne affermi l'esistenza, di apposita motivazione dalla quale emergano, in positivo, gli elementi che sono stati ritenuti atti a giustificare la mitigazione del trattamento sanzionatorio (così, tra le tante, Sez. 1, n. 11361 del 19/10/1992, Gennuso, Rv. 192381-01). In altri termini, l'obbligo di analitica motivazione in materia di circostanze attenuanti generiche qualifica la decisione circa la sussistenza delle condizioni per concederle e non anche la decisione opposta (cfr. Sez. 2, n. 38383 del 10/07/2009, Squillace ed altro, Rv. 245241-01). Ed allora, in ragione degli indicati parametri ermeneutici, risulta del tutto adeguata e logica la motivazione con cui la Corte territoriale, dando significativo valore ad alcuni aspetti ritenuti maggiormente pregnanti rispetto ad altri, ha 4deciso di non concedere il beneficio ex art. 62-bis cod. pen. osservando come a ciò fosse di ostacolo la notevole gravità dei fatti contestati, causativi di ingenti sottrazioni di denaro alle persone offese, ovvero la sistematicità dell'agire dell'imputato, rappresentativa di una sua spiccata capacità a delinquere, oltre che di una personalità particolarmente spregiudicata. 4. Stesso giudizio di manifesta infondatezza deve essere espresso, poi, con riguardo alla seconda censura dedotta da parte del ricorrente, apparendo, in primo luogo, dirimente osservare come, pur a fronte della intervenuta declaratoria di prescrizione di taluni reati, alla Corte territoriale non fosse possibile operare nessuna riduzione della pena detentiva applicata, atteso che, in ossequio a quanto congruamente precisato in sentenza, essa è corrispondente al minimo edittale previsto per il delitto di furto pluriaggravato per cui il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato. Consequenzialmente corretta, in termini giuridici, è, altresì, l'argomentazione con cui i giudici di appello hanno escluso la concedibilità della sospensione condizionale della pena e della non menzione, in quanto benefici non applicabili in ragione dell'entità della pena concretamente inflitta. Del tutto priva di fondamento, infine, è anche la doglianza relativa alla dedotta carenza di motivazione circa i criteri di determinazione dell'aumento della pena pecuniaria effettuato per la continuazione, per essere stato indicato solo il quantum, ma non le ragioni dei singoli aumenti di pena disposti per ciascuna condotta criminosa. In proposito, infatti, è sufficiente osservare come nel provvedimento impugnato sia presente una motivazione che, per quanto succinta, ha certamente dato conto delle ragioni di determinazione dell'esiguo aumento di pena disposto ai sensi dell'art. 81 cod. pen. Se è ben vero, infatti, che, in tema di reato continuato, il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite (Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269), è altrettanto pacifico - come nella medesima circostanza precisato da parte del [OSCURATO:PERSONA] - che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene». 55. Ne consegue, in conclusione, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma, ritenuta congrua, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). Nulla è dovuto, invece, a titolo di rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio di legittimità dalle costituite parti civili, avendo il ricorso ad oggetto esclusivamente questioni relative al trattamento sanzionatorio, per cui deve trovare applicazione il principio, reiteratamente affermato dalla Suprema Corte, per cui, in tema di impugnazioni, qualora dall'eventuale accoglimento del ricorso proposto dall'imputato non possa derivare alcun pregiudizio alla parte civile, quest'ultima, non avendo interesse a formulare proprie conclusioni nel giudizio, non ha titolo alla rifusione delle spese processuali in caso di rigetto o declaratoria di inammissibilità del gravame (cfr., in questi termini, Sez. U, n. 40000 del 26/06/2025, E., Rv. 288799-01; Sez. 2, n. 2963 del 09/12/2020, dep. 2021, Ascione, Rv. 280519-01). P. Q. P.Q.MarOgrATO CANCILLINA • m, Dott.ssa ,3g! dt.¦ 6
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